DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504
Istituzione dell' I.C.I.. Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421.
(in S.O. alla G.U. n.29 del 05.02.1993)
Art. 1.
Istituzione dell'imposta - Presupposto
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Art. 2.
Definizione di fabbricati e aree
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-siIvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione dei fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta dei contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
(CIRCOLARE
N. 9/93 - TERRENI AGRICOLI)
(RISOLUZIONE
FINANZE 209/E - 1997 - AREE FABBRICABILI)
(DECRETO
LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228I)
Art. 3.
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria soggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario.
(CIRCOLARE N. 4/93 - DIRITTO DI
SUPERFICIE)
(CIRCOLARE N. 35/93 - IACP)
(RISOLUZIONE MIN. FINANZE
6/6/1994 - FABBRICATI ABUSIVI)
(CIRCOLARE N. 172/E - 1995 - DIRITTO DI SUPERFICIE)
(CIRCOLARE N. 105/E - 1997 - SOGGETTIVITA'
PASSIVA IACP)
(D.LGS. N. 446/97 ART. 58 - SOGGETTI PASSIVI)
(CIRCOLARE N. 109/E - 1999 - LOCAZIONE
FINANZIARIA)
(LEGGE N. 388/00 ART. 18 C. 3 - AREE
DEMANIALI)
(CIRCOLARE N. 3/F - 2001 - PUNTO C/E
) IMMOBILI SU AREE DEMANIALI E IN MULTIPROPRIETA')
(DECRETO LEGGE 25/09/2001 N. 351 -
SOGGETTI PASSIVI)
(LEGGE 23/11/2001 N. 410 - CONVERSIONE IN
LEGGE 351/01 - SOGGETTI PASSIVI)
(RISOLUZIONE 29/01/2002 N. 3 - IMMOBILI
C.O.N.I. E U.N.I.R.E.).
(RISOLUZIONE 06/03/2003 N. 1 - AREE
DEMANIALI.)
(RISOLUZIONE 07/04/2005 N. 1 - IMMOBILI
TRASFERITI ALLA SOCIETA' PER LA CARTOLARIZZAZIONE.)
Art. 4.
Soggetto attivo
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dellanno cui l'imposta si riferisce.
(RISOLUZIONE MINISTERO FINANZE N. 53/E - 1996 - FABBRICATI SU PIU' COMUNI)
Art. 5.
Base imponibile
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo l.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Con decreto del Ministro delle finanze le rendite catastali sono rivalutate ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, periodicamente in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto non attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dellarticolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
(RISOLUZIONE FINANZE N. 103/E -
1996 - BASE IMPONIBILE TERRENI AGRICOLI)
(LEGGE N. 23/12/96 N. 662 ART. 3 COMMI 48,51,52)
(RISOLUZIONE
FINANZE 209/E - 1997 - AREE FABBRICABILI)
(RISOLUZIONE N. 226/E - 1997 - EFFICACIA RENDITE
CATASTALI)
(D. LGS. N. 446/97 ART. 58 - LOCAZIONE FINANZIARIA
COLTIVATORI DIRETTI)
(RISOLUZIONE N. 27/E - 1998 - FABBRICATI GRUPPO D)
(RISOLUZIONE N. 35/E - 1999 - FABBRICATI GRUPPO D)
(LEGGE N.488/99 - ART.30 C.11 - RENDITE
SIMILARI ATTRIBUITE - SANZIONI - INTERESSI)
(CIRCOLARE N. 247/99 - TERMINE SCADENZE AVVISI)
(NOTA C/88414/99 - CATASTO)
(CIRCOLARE N. 23/E 2000 - CHIARIMENTI RENDITE ATTRIBUITE)
(LEGGE N. 342/00 - ART. 74
ATTRIBUZIONI/MODIFICAZIONI RENDITE CATASTALI)
(CIRCOLARE N. 207/E 2000 - ART. 74
ATTRIBUZIONI/MODIFICAZIONI RENDITE CATASTALI)
(LEGGE N. 388/00 - ART. 53 C. 14 -
ART. 64 C. 1-2-3 FABBRICATI D)
(DECRETO 30 GENNAIO 2001 - CONTRIBUTO
PER FABBRICATI D)
(CIRCOLARE N. 3/F - 2001 - PUNTO F)
FABBRICATI D)
(CIRCOLARE N. 4/F - 2001 - ATTRIBUZIONE
DI RENDITE DEFINITIVE - CHIARIMENTI L. 342/00)
(CIRCOLARE N. 16/FL - 2001 - CONTRIBUTO
PER FABBRICATI "D")
(LEGGE N. 448/01 - FABBRICATI "D")
(DECRETO 159/2002 - RIDETERMINAZIONE
TARIFFE D'ESTIMO)
(DECRETO 197/2002 - FABBRICATI "D")
(CIRCOLARE 7/DPF/2002 - RIDETERMINAZIONE
TARIFFE D'ESTIMO)
(LEGGE 289/2002
ART. 31 - AREE FABBRICABILI)
(LEGGE 311/2004 ART. 1 da
Co.332 a 339 - Co. 540 - RENDITE CATASTALI)
(AG. TERRITORIO - DETERMINAZIONE
16/02/2005 - LINEE GUIDA CLASSAM. AUTOMATICI .)
(LEGGE 31/05/2005, N. 88 - ART.1
QUINQUIES - RENDITE CATASTALI CENTRALI ELETTRICHE.)
(CIRCOLARE DIP.AFF,INTERNI E TERRITORIALI
20/06/2005 N. 23 - RENDITE CATASTALI CENTRALI ELETTRICHE.)
(CIRCOLARE AGENZIA DEL TERRITORIO
04/07/2005 N. 7 - RENDITE CATASTALI .)
(CIRCOLARE FL N. 28/2005 - CERTIFICAZ.
PERDITA GETTITO ORATORI, L. 206/03.)
(CIRCOLARE AG. TERRITORIO N. 9/2005 -
ATTUAZIONE L. 311/2004 ART.1 CO.335.)
(CIRCOLARE AG. TERRITORIO N. 10/2005 -
ACCERT. UNITA' IMMOBILIARI L. 311/2004 ART.1 CO.336.)
(CIRCOLARE AG. TERRITORIO N. 11/2005 -
RETTIFICHE RENDITE CATASTALI - AUTOTUTELA - EFFICACIA TEMPORALE.)
(DECRETO LEGGE 203/2005 ART. 11
QUATERDECIES co 16 - AREE EDIFICABILI.)
(CIRCOLARE N. 1/2006- CHIARIMENTI L.
311/2004, art. 1 co 336.)
(LEGGE 80/2006 - DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI EDILIZIA)
(CIRCOLARE F.L. N. 7/2006 -
PERDITA GETTITO FABBRICATI D)
(CIRCOLARE AG. TERRITORIO N. 3/2006 -
TERMINI PER ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI)
(AG. TERRITORIO - COMUNICATO STAMPA
15/05/2006 - INSERIMENTO TARIFFE D'ESTIMO)
(AG. TERRITORIO - PROVVEDIMENTO
12/10/2006 - VISURE CATASTALI)
(AG. TERRITORIO - CIRCOLARE 4/2006 -
CLASSAMENTO IMMOBILI CAT. E, D, ecc.)
(DECRETO LEGGE 223/2006 - LEGGE 248/2006
ART. 36 CO.2 - AREE FABBRICABILI)
(CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 28/E-2006
PUNTO 23 - AREE FABBRICABILI)
(DECRETO LEGGE 262/06 - LEGGE 286/06 -
FABBRICATI RURALI - FABBRICATI CAT. E e CAT. B)
(AG. TERRITORIO - DECRETO 6/12/06 - INVIO
DOCFA PRESENTATI DAL 1/1 AL 30/09/2006)
(AG. TERRITORIO - PROVVEDIMENTO 29/12/06
- FABBRICATI EX RURALI)
(LEGGE 296/2006 - ART.1, co.145-146-147-148-149-150-151
IMPOSTA DI SCOPO- co.173 lett a) RENDITA PRESUNTA - ABROGATO - co.712
PERDITE GETTITO FABB. CAT.D)
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
1. L'aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della giunta comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota dei 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 25, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
(D. L. N. 719/94 ART. 4 -
ALIQUOTA RIDOTTA)
(CIRCOLARE N. 139/E - 1995)
(CIRCOLARE N. 318/E - 1995)
(LEGGE DI CONVERSIONE N. 556/96 -
ALIQUOTE RIDOTTE)
(RISOLUZIONE MINISTERO FINANZE N. 12/E - 1996 -
DIFFERIMENTO TERMINI)
(LEGGE N. 23/12/96 N. 662 ART. 3 COMMI 53,54,55)
(D. LGS. N. 446/97 ART. 58 COMMA 4 - DELIBERA
COMUNALE SU ALIQUOTE)
(LEGGE 449/97 ART. 1 COMMA 5 - ALIQUOTE
AGEVOLATE)
(CIRCOLARE N. 49/E - 1998 PUBBL. G.U.
ALIQUOTE DELIB./DETRAZ. / RIDUZ.))
(LEGGE N. 431/98 - ALIQUOTE ALLOGGI LOCATI)
(CIRCOLARE N. 114/E - 1999 - ALIQUOTE
PERTINENZA)
(LEGGE N. 488/99 - ART.30 C.12-13-14 - ALIQUOTE E
DETRAZ. PERTINENZE - DELIBERE E REGOLAMENTI)
(CIRCOLARE N. 247/99 - ALIQUOTA E DETRAZ. -
PERTINENZE E DELIBERE)
(D.LGS 506/99 - PUBBLICAZIONE
DELIBERE ALIQUOTE)
(CIRCOLARE N. 23/E 2000 - ALIQUOTE E DETRAZ. PERTINENZE)
(D.LGS N. 267/00 ART. 42 - 48 COMPETENZE
CONSIGLI E GIUNTE)
(LEGGE N. 328/00 - ALIQUOTA RIDOTTA
(LEGGE N. 388/00 ART. 18 C. 2
ALIQUOTE PERTINENZE - ART. 53 C. 16 DELIB. ALIQUOTE D'IMPOSTA
(RISOLUZIONE MINISTERO FINANZE N. 1 -
2001 - ALIQUOTE I.C.I. INFERIORI AL 4‰)
(CIRCOLARE N. 3/F - 2001 - PUNTO B)
ALIQUOTE RIDOTTE - PERTINENZE)
(DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2001, N. 411 -
ESPROPRI)
(LEGGE 28 DICEMBRE 2001 N. 448 ART. 9 -
27 - ALIQUOTE AGEVOLATE)
(LEGGE 289/2002
ART. 31 - ALIQUOTE AGEVOLATEI)
(CIRCOLARE 16 APRILE 2003 N. 3 -
PUBBLICAZIONE DELIBERE ALIQUOTE)
(DECRETO LEGGE 147/03 - ALIQUOTE
AGEVOLATE)
(LEGGE 350/03 ART. 2 - 3
- RIDUZIONE ALIQUOTE)
(DECRETO LEGGE 355/2003
- ALIQUOTE AGEVOLATE)
(DECRETO LEGGE 240/2004 ART. 3 C. 6
- ALIQUOTE ALLOGGI LOCATI)
(D.L. 86/2005 - L. di conversione 148/2005 ALIQUOTE AGEVOLATE
(LEGGE 266/2005 co 121 ALIQUOTE AGEVOLATE
- co 368 (punto 11) - co 593.)
(LEGGE 296/2006 - ART. 1, co. 156 e co.169
- DELIBERE)
Esenzioni
Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nellultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 dei Trattato lateranense, sottoscritto l11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell' anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
(CIRCOLARE N. 9/93 - TERRENI
ESENTI AREE MONTANE)
(CIRCOLARE N. 14/93 - IMMOBILI DELLO
STATO - REGIONI PROVINCE)
(CIRCOLARE N. 35/93 - IACP)
(RISOLUZIONE N. 7/E - 1994 - ESENZIONI LETT. i)
)
(RISOLUZIONE FINANZE N. 219/E - 1996 - ESENZIONI
LETT. i) )
(RISOLUZIONE FINANZE N. 247/E - 1996 - ESENZIONI
LETT. i) )
(RISOLUZIONE FINANZE N. 201/E - 1997 - ESENZIONI
LETT. a) e i) )
(LEGGE N.289/2002 -
ESENZIONE)
(LEGGE N.206/2003 - FUNZIONE EDUCATIVA E
SOCIALE DEGLI ORATORI, PARROCCHIE E ALTRI ENTI)
(RISOLUZIONE N. 5/2003 - TERRENI AGRICOLI
IN ZONE SVANTAGGIATE)
(RISOLUZIONE N. 1/DPF - ORATORI)
(DECRETO 25/05/2005 - TRASFERIMENTI
ERARIALI PER L. 206/03 "ORATORI, ECC..".)
(CIRCOLARE F.L. 12/07/2005 N. 28 -
CERTIFICAZ. PERDITA GETTITO ORATORI, L.206/03.)
(DECRETO LEGGE 30/09/2005 N. 203 -
MODIFICA ESENZIONE IMMOBILI art. 7, co 2 bis)
(LEGGE 266/2005 co 133 - MODIFICHE
ESENZIONI.)
(CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 38/E -
PERTINENZE.)
(DECRETO LEGGE 223/2006 - LEGGE 248/2006
ART. 39 CO.1 - MODIFICA ESENZIONE ICI)
Art. 8.
Riduzioni e detrazioni dell'imposta
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza dei suo ammontare, lire 180.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
(LEGGE N. 537/93 ART. 15 -
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE)
(RISOLUZIONE N. 34/E - 1995 -
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE)
(RISOLUZIONE N. 168/E - 1995 -
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE)
(CIRCOLARE N. 318/E - 1995)
(LEGGE N. 23/12/96 N. 662 ART. 3 COMMI 55,56)
(D.L. N. 50/97 ART. 3 - ALIQUOTA E DETRAZIONE)
(CIRCOLARE N. 96/E - 1997 - ALIQUOTE ABITAZIONI
PRINCIPALI)
(CIRCOLARE N. 137/
- 1997 - FABBRICATI INAGIBILI)
(D.LGS. N. 446/97 ART. 58 COMMA 3 - DETRAZIONE)
(CIRCOLARE N. 114/E - 1999 - ALIQUOTE
PERTINENZE)
(GLI IMPORTI IN EURO - DETRAZ. ABITAZIONE
PRINCIPALE)
(RISOLUZIONE
N. 6/2002 - ABITAZIONE PRINCIPALE - ALIQUOTE E DETRAZIONE)
(DECRETO LEGGE 240/2004 ART.3 C.6 -
AGEVOLAZIONI ALLOGGI LOCATI)
(LEGGE 266/2005 co 593 -
RIDUZIONI/DETRAZIONI.)
(DECRETO LEGGE N. 23/06 - L. 86/06 -
ESENZIONI O RIDUZIONI A PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI LOCATI A DETERMINATI SOGGETTI.)
(LEGGE 296/2006 - ART. 1, co. 173 lett.
b) ABITAZIONE PRINCIPALE)
Art. 9
Terreni condotti direttamente
1. l terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4.
(CIRCOLARE
N. 9/93 - TERRENI AGRICOLI)
(Elenco terreni agricoli esenti
ICI)
(D. LGS. N. 446/97 ART. 58 -
SOGGETTI PASSIVI TERRENI AGRICOLI)
(GLI IMPORTI IN EURO - AGEVOLAZIONI
TERRENI AGRICOLI)
(RISOLUZIONE N. 5 del 17/09/2003
elenco comuni montani non validi ai fini ICI)
(AG. TERRITORIO - PROVVEDIMENTO 12/05/06
-TARIFFE D'ESTIMO TERRENI AGRICOLI)
(DECRETO LEGGE 262/06 - LEGGE 286/06 -
TERRENI AGRICOLI)
(AG. TERRITORIO - PROVVEDIMENTO 29/12/06
- TERRENI AGRICOLI)
Art. 10.
Versamenti e dichiarazioni
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria
2. l soggetti indicati nell' articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell' imposta dovuta per l'intero anno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico dei comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta al sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore dei condominio per conto dei condomini.
5. Con decreti dei Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) dei codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dellAmministrazione finanziaria. Con decreti dei Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Al fine di consentire la formazione di anagrafi dei contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, con decreto del Ministro delle finanze viene previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari di organizzare, d'intesa con la predetta associazione, i relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi dei comma 3. i predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata dei procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell' imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.
(D.LGS. N. 518/93 - ART. 2
C. 1 - VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE)
(D.LGS. N. 446/97 - ART. 59
C. 5 LETTERA n) - METODO DI RISCOSSIONE)
(RISOLUZIONE N. 95/E - 1998 -
VERSAMENTI CONTITOLARI)
(LEGGE N.133/99 - CONTRIBUTO 0,6‰ ART. 18
C. 11)
(DECRETO MIN. FINANZE 05-08-1999
MODALITA' VERSAMENTO CONTRIBUTO)
(LEGGE N. 388/00 - ART. 18 C. 1
VERSAMENTI - ART. 36 METODO DI RISCOSSIONE)
(CIRCOLARE N. 3/F - 2001 - PUNTO A)
VERSAMENTI I.C.I.)
(LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 383 -
DICHIARAZIONE I.C.I. DEGLI EREDI)
(CIRCOLARE N. 91 - 2001 - DICHIARAZIONE I.C.I.
DEGLI EREDI)
(DECRETO 10 DICEMBRE 2001 - VERSAMENTI IN
EURO)
(GLI IMPORTI IN EURO - VERSAMENTI)
(DECRETO INTERMINISTERIALE 03/06/2002 -
MODELLO VERSAMENTO IN EURO)
(RISOLUZIONE 201/E/2002 - MODELLO
PAGAMENTO F24)
(PROVVEDIMENTO 20/06/2002 - AGENZIA
ENTRATE MODELLO VERSAMENTO F24)
(PROVVEDIMENTO 03/01/2003 - AGENZIA
ENTRATE MODELLO VERSAMENTO F24)
(RISOLUZIONE 11/04/2003 N. 3 -
TRASMISSIONE DICHIARAZINE I.C.I.)
(DECRETO 21/5/2003 -
VERSAMENTO CON MOD. F 24)
(MINISTERO ECONOMIA E FINANZE NOTA
14831/2003 - CORRESPONSIONE CONTRIBUTO 0,6‰ IN IN CASO DI RISCOSSIONE DIRETTA)
(RISOLUZIONE 03/06/2003 N. 4)
(D.L. 269/2003 - CONDONO EDILIZIO -
DICHIARAZIONE ICI)
(LEGGE 350/03 - ART.2 C. 41 - VERSAMENTI
E DICHIARAZIONI -CONDONO
EDILIZIO)
(D.L. 82/2004 - CONDONO EDILIZIO -
VERSAMENTI E DICHIARAZIONI ICI )
(RISOLUZIONE 18/05/2004 N. 73 -
ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO )
(PROVVEDIMENTO 30 APRILE 2004 - TRASMISSIONE
DATI VERSAM.CON MOD F.24 )
(PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2004 - MOD.
F24 - VERSAMENTI )
(DECRETO LEGGE 12/07/2004 N. 168 ART. 5 -
CONDONO EDILIZIO )
(DECRETO LEGGE 31/01/2005 N. 7 LEGGE
CONVERSIONE 43/2005 MODIFICA ART. 10, co 5 )
(DECRETO 22/11/2005 - DICHIARAZIONE SOMME ICI 1993 NON ATTRIBUIBILI AI
COMUNI - MODIFICA ART.10 C. 5 )
(DECRETO LEGGE 273/2005 - LEGGE di
conversione 51/2006 art. 11 termine ultimo per dichiarazione per condono
edilizio)
(COMUNICAZIONE ANCI - COSTITUZIONE IFEL
18/04/2006)
(DECRETO LEGGE 223/2006 - LEGGE 248/2006
ART. 37 CO.13-14-55 - TERMINI E MODALITA' VERSAMENTI - CO 53-54 SOPPRESSIONE
DICHIARAZIONI)
(CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 28/E-2006
PUNTO 51.4 - CHIARIMENTI ART. 37 D.L.223/06 CO.13,53,54,55)
(AG. TERRITORIO - DECRETO 6/12/06 - INVIO
DOCFA PRESENTATI DAL 1/1 AL 30/09/2006)
(AG. TERRITORIO - CIRCOLARE 7/06 -
INTERSCAMBIO DEI DATI CATASTALI)
(LEGGE 296/2006 - ART. 1, co. 166
VERSAMENTI - co.173 lett. c) FALLIMENTO - co. 174 DICHIARAZIONE)
Art. 11.
Liquidazione ed accertamento
1 . Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi dei medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo dei Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. II comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza dei 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso dei quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo.5, il comune trasmette copia della dichiarazione all' ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dellanno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dellarticolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.
2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso dei quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre dei quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso dei quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti dei Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema informativo.
(LEGGE N. 68/93 - ART. 18
BIS - DESIGNAZIONE FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI)
(CIRCOLARE 21/6/93 - DESIGNAZIONE
FUNZIONARIO ICI)
(RISOLUZIONE 1507/1997 - ATTIVAZIONE
PROCEDURE DI ACCERTAMENTNO )
(LEGGE 23/12/96 N. 662 ART. 3 COMMA 59 - TERMINI
SCADENZA AVVISI)
(D.L. N. 328/97 - ART. 6 TER - TERMINI SCADENZA
AVVISI)
(LEGGE N. 448/98 - ART. 31 COMMA 6 - TERMINI
SCADENZA AVVISI)
(LEGGE N. 488/99 - ART. 30 C.10 - TERMINI SCADENZA
AVVISI)
(CIRCOLARE N. 247/99 - TERMINI SCADENZA AVVISI)
(CIRCOLARE N. 23/99 - TERMINI SCADENZA AVVISI E
REND. PRES.)
(LEGGE N. 212/00 - STATUTO DEL
CONTRIBUENTE)
(LEGGE N. 342/00 - ART. 74 MODIF.
RENDITE - ART. 78 C. 1-2 STIP./CONVEN./CONTR.)
(CIRCOLARE N. 207/E 2000 ART.
78 - STIPULA CONVENSIONI E CONTROLLO)
(LEGGE N. 388/00 - ART. 18 C. 4 -
PROROGA TERMINI LIQUID./ACCERTAMENTO)
(D.LGS. N. 32/01 - STATUTO DEL
CONTRIBUENTE - MOTIVAZIONE SUGLI ATTI IMPOSITIVI)
(CIRCOLARE N. 3/F - 2001 - PUNTO D)
PROROGA TERMINI AVVISI LIQUID/ ACCERTAMENTO)
(DECRETO 4 DICEMBRE 2001 - BOLLETTINI IN
EURO)
(LEGGE 28 DICEMBRE 2001 N. 448 ART. 27
-PROROGA TERMINI LIQUID./ACCERT.)
(LEGGE 289/2002 - ART. 13 CONDONO -
ART. 31, C 16 PROROGA TERMINI)
(LEGGE 350/03 - ART. 2 C. 33 - PROROGA TERMINI
LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO )
(RISOLUZIONE N. 32 - RISCOSSIONE ICI
TRAMITE MOTELLO "F 24")
(DECRETO LEGGE 282/2004 ART. 10 -
CONDONO EDILIZIO
(LEGGE 311/2004 ART. 1 da Co.67 -
PROROGA TERMINI)
(LEGGE 26/2005 -
PROROGA TERMINI AVVISI DI LIQUIDAZIONE)
(LEGGE 296/2006 - ART. 1, co.101/105-161-162-170-171
ATTIVITA' DI CONTROLLO/ACCERTAMENTO - co.155/160 NOTIFICHE - co.168 IMP. MINIMI
- co. 173 ABROG/MODIF.)
Art. 12.
Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre dei secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza dei periodo di sospensione.
(RISOLUZIONE N.
42/E - 2006 - RISCOSSIONE COATTIVA)
(LEGGE 296/2006 - ART. 1, co. 163 TERMINE
RISCOSS. COATTIVIA - co.173 lett. e) TERMINI VERSAMENTO)
Art. 13.
Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi dei comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione dei provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
(D. LGS. N. 446/97 - RIMBORSI)
(DECRETO. N. 367/99 - RIMBORSI)
(CIRCOLARE N. 23/2000 - RIMBORSI
ATTRIBUZIONE RENDITA DEFINITIVA)
(CIRCOLARE
N. 31/2002 - RIMBORSI E RISCOSSIONI ICI '93)
(LEGGE 296/2006 - ART. 1, co.
164-167-168-173 )
Art. 14.
Sanzioni ed interessi
1. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta si applica la soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, ridotta al 10 per cento se il ritardo non supera cinque giorni.
2. Se l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta dipende da omissione od infedeltà ovvero da tardività di dichiarazione o di denuncia si applica l'ulteriore soprattassa, sull'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, del 50 ovvero del 20 per cento ridotto al 5 per cento se la dichiarazione o denuncia è stata presentata con un ritardo non eccedente i trenta giorni.
3. Per le infrazioni di carattere formale agli obblighi stabiliti ai fini dell' applicazione dell'imposta è irrogata la pena pecuniaria da lire 20 mila a lire 200 mila.
4. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione di imposta o di maggiore imposta, le sanzioni sono irrogate con lo stesso atto di liquidazione o di accertamento. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato provvedimento da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura dei 7 per cento per ogni semestre compiuto.
(MODIFICATO E INTEGRATO DAL D. LGS. N. 473/97 ART. 14 )
(LEGGE N. 146/98 ART. 17 - INTERESSI)
(LEGGE N. 133/99 - INTERESSI)
(GLI IMPORTI IN EURO - SANZIONI)
(LEGGE 296/2006 - ART. 1, co. 165 e co.173)
Art. 15.
Contenzioso
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all' ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.
(LEGGE N. 26/01 - ART. 1 BIS - TERMINI PER RICORSI)
Art. 16.
Indennità dì espropriazione
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall' espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall' espropriato o dai suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agii interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.
(DECRETO MIN. TESORO '98 -
INTERESSI LEGALI)
(DECRETO 11 DICEMBRE 2000 - INTERESSI
LEGALI)
(DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8
GIUGNO 2001 N. 327 - ESPROPRI)
(D.L. 411/01 - PROROGHE E DIFFERIMENTI
TERMINI)
(DECRETO MIN. FINANZE 11 DICEMBRE 2001 -
INTERESSE LEGALE)
(D.L. 122/2002 - PROROGA TERMINE -
ESPROPRI)
(LEGGE 185/2002 - ESPROPRI)
(LEGGE 166/2002 - ESPROPRI)
(D.LGS 302/2002 - RETTIFICA ART. 37 -
ESPROPRI)
(COMUNICATO IN MATERIA DI ESPROPRI)
(DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA
1/12/2003 - RAVV.OPEROSO SAGGIO INTERESSE LEGALE)
Art. 17.
Disposizioni finali
1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.
2. Se alla formazione del reddito complessivo del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili concorre il reddito dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa nei sensi indicati nel comma 2 dell articolo 8, compete, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda di lire 120 mila rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno dì essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In ogni caso la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa al reddito di detta unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.
3. Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 120 mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussiste detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dellimposta relativa al reddito dellunità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.
4. Sono esclusi dallimposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui allarticolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1983 è soppressa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data; con decreto dei Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;
c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione dell'articolo 22 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
Art. 18.
Disposizioni transitorie
1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al sensi del comma 1 dell'articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato dal 1 al 15 dicembre di tale anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al concessionario di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno 1993, nonché la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra, dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell'entrata statale dell'imporlo risultante dalla differenza tra l'ammontare delle riscossioni così rideterminate e l'ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché al versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2 dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l'altra metà sul saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario all'entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento all'entrata statale dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è a carico dell'ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico dei capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono altresì gli adempimenti previsti nei terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal comune un'aliquota superiore a quella minima dei 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima. Con decreto dei Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili per l'esercizio di detta attività, anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
4. Con decreti dei Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.
5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1 pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto - legge 24 novembre 1992, n. 455.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.
(LEGGE N. 146/98 - DISPOS. ICI '93)
(CIRCOLARE N. 185/E - 1999 - COSTITUZIONALITA'
ICI)