Legge 21 novembre 2000, n. 342

"Misure in materia fiscale"

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000 - Suppl. Ord.)

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Art. 74.

(Attribuzione o modificazione
delle rendite catastali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

4. All’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM).

6. Le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Art. 75.

(Rimborsi automatizzati)

1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse individuate con decreti del Ministero delle finanze; con i predetti decreti sono altresì determinate le modalità di esecuzione di tali rimborsi.

2. Fino all’emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi di cui allo stesso comma sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 76.

(Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio)

1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra l’ente locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.

2. L’ente locale e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire l’esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell’insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

3. Le cessioni di cui al comma 1:

a) non sono soggette all’articolo 1264 del codice civile;

b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.

4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l’articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all’ente locale.

5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

Art. 77.

(Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 4, concernente i soggetti incaricati della riscossione, al comma 1, sono premesse al secondo periodo le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2001";

b) dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (Remunerazione del servizio). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione è determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilità delle somme riscosse, per il periodo successivo all’integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto dell’onere finanziario conseguente al versamento dell’acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell’ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell’attività di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione è dovuta fino alla concorrenza dell’importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all’importo della commissione teoricamente spettante.

2. Per il periodo tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all’eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalità di cui al regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, è pari ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattenersi all’atto dell’accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale è stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all’attività dei soggetti interessati.

4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché le Poste italiane spa, da emanare entro il 30 settembre dell’anno precedente il biennio di riferimento";

c) l’articolo 5, concernente la riscossione tramite ruolo, è abrogato;

d) nell’articolo 8, concernente termini e modalità per il versamento delle somme riscosse, al comma 1, sono soppresse, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le seguenti parole: "del 75 per cento".

Art. 78.

(Attività di liquidazione, accertamento
e riscossione dei tributi locali)

1. Allo scopo di assicurare la regolare gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi, i comuni e le province possono stipulare con il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze apposite convenzioni che prevedano l’attività di consulenza e revisione delle procedure adottate.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle finanze non esercita funzioni ispettive o di controllo nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione.

3. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, al comma 5, lettera b), numero 1), le parole: "della data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della data di entrata in vigore del decreto, concernente l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53".

4. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), numero 2), dopo la parola: "43" sono inserite le seguenti: ", a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione".

Art. 79.

(Definizione automatica delle domande
di rimborso e di discarico)

1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi presentate dal 1º gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.

2. Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 60, commi 3, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio 2002.

3. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari e i commissari governativi presentano le relative istanze entro il 30 novembre 2000, secondo le modalità di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. L’importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non può superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l’importo globale di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di 200 miliardi di lire ciascuno degli importi indicati alle lettere b), c) e d) del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonché quelle di cui all’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.

6. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 5 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.

7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalità indicate nell’articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

8. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei commi da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari governativi spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, rivelatesi infruttuose; la misura di tale rimborso è stabilita in via convenzionale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi del comma 5, con tale modalità ne regolano la definizione automatica.

9. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose relative alle quote erariali, spettante ai sensi del comma 8, è erogato in titoli di Stato, nel rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico delle relative quote erariali.

10. Sulle quote oggetto di definizione automatica di cui ai commi da 1 a 9 resta salva la facoltà degli uffici di procedere, anche mediante controlli a campione, ad un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con conseguente eventuale recupero delle quote già rimborsate o oggetto di discarico ai sensi del presente articolo.

Art. 80.

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Art. 99.

(Proroga di termini)

1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, nell’alinea, le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";

b) all’articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: "1º giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2001";

c) all’articolo 18, comma 1, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venti mesi";

d) all’articolo 35, comma 1, le parole: "dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:"il 31 dicembre 2001".

2. All’articolo 30, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "29 febbraio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000".

Art. 100.

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