Decreto Legislativo del 26/01/2001 n. 32
Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05/03/2001
Testo in vigore dal 20/03/2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
……..omissis…..
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
art. 1
……..omissis……..
art. 6
Titolo:
Disposizioni in materia di fiscalità locale
Testo:
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".
…….omissis….
art. 7
Titolo:
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
Testo:
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, concernente le cause di non punibilità, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.";
b) all'articolo 13, riguardante il ravvedimento, il comma 4 e' abrogato;
c) all'articolo 16, concernente il procedimento di irrogazione delle sanzioni, nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".
art. 8
Titolo:
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la riscossione dei tributi
Testo:
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, riguardante la formazione e contenuto dei ruoli, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.";
b) all'articolo 25, riguardante la cartella di pagamento, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.".
2. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis (Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 12, comma 3, e 25, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo e' previsto un termine di decadenza.".
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai ruoli resi esecutivi a
decorrere dal 1 luglio 2001.
art. 9
……..omissis……