Circolare del 18/10/2001 n. 91 - Emanato da Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Oggetto:

Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni - Primi chiarimenti.

Sintesi:

La circolare fornisce chiarimenti in materia di trasferimenti a titolo gratuito conseguenti a successioni per causa di morte ed atti di donazione, alla luce delle disposizioni recate dal Disegno di legge "Primi interventi per il risanamento dell'economia", con particolare riguardo a:

- Aspetti generali della nuova normativa

- Trasferimenti a titolo gratuito

- Agevolazioni

- Modalità transitorie di presentazione della dichiarazione di successione

- Disposizioni antielusive

- Decorrenza e regime transitorio

Testo:

INDICE

1 Aspetti generali della nuova normativa

2 Trasferimenti a titolo gratuito

2.1 Successioni

2.2 Donazioni e liberalità

3 Agevolazioni

4 Modalità transitorie di presentazione della dichiarazione di successione

5 Disposizioni antielusive

6 Decorrenza e regime transitorio

1 Aspetti generali della nuova normativa

Il D.D.L. che contiene "Primi interventi per il risanamento dell'economia", approvato dal Parlamento il 10 ottobre 2001 (di seguito, "legge"), al capo VI reca disposizioni che modificano radicalmente il regime fiscale dei trasferimenti a titolo gratuito conseguenti a successioni per causa di morte ed atti di donazione, prevedendo in particolare la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Le norme in commento sono riconducibili all'intento del legislatore di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e, nello stesso tempo, di istituire un regime particolarmente favorevole per i trasferimenti in cui il vincolo di parentela tra dante causa e beneficiario e' più stretto, facilitando i passaggi all'interno delle famiglie.

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4 Modalità transitorie di presentazione della dichiarazione di successione

La nuova normativa, in attesa dell'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 69, commi 8 ed 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non modifica le modalità di presentazione della dichiarazione di successione.

Il comma 1 dell'articolo 15, recante "disposizioni di attuazione e semplificazione" rimanda, infatti, all'applicazione degli articoli 28 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Tuttavia, si evidenzia che lo stesso comma 1 fa esplicito riferimento alla "...dichiarazione di successione, con l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione ...".

Tale puntualizzazione porta a ritenere che la dichiarazione di successione debba essere presentata solo nel caso in cui nell'eredita' siano inclusi beni immobili e diritti immobiliari. Anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, con riferimento al comma 1 dell'articolo 15, e' precisato che "Dal complessivo coordinamento normativo, peraltro risulta evidente come la presentazione della dichiarazione di successione sia prescritta esclusivamente nel caso in cui tra i beni caduti in successione figurino beni immobili, o diritti reali su beni immobili, non risultando altrimenti prescritta la presentazione della citata dichiarazione".

Il comma 2 dell'art. 15, in adesione al disposto dell'art. 6, comma 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che prevede la semplificazione degli adempimenti posti a carico del contribuente, esonera gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.

Gli Uffici delle Entrate competenti a ricevere la dichiarazione di successione devono pertanto trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.

La dichiarazione di successione deve essere presentata all'Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto, non essendo stato modificato quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 6 del d.lgs. n. 346 del 1990.

Tale competenza risulta tuttavia modificata dall' art. 15, comma 3, per l'ipotesi in cui il defunto non aveva la residenza in Italia; in questo caso la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Qualora quest'ultima sia sconosciuta, la dichiarazione va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "Roma 6", sito in Roma, via Canton n.20.

In attesa dell'emanazione dei decreti previsti dai commi 8 ed 11 dell'articolo 69 della citata legge n. 342 del 2000 - per quanto riguarda le modalità di dichiarazione, liquidazione, riscossione e accertamento dei tributi applicabili alle successioni e donazioni - devono essere seguite in via transitoria le procedure attualmente in uso. Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, i modelli da utilizzare e le modalità per chiedere l'agevolazione per l'acquisizione della prima casa, si rinvia alla circolare n. 44 del 7 maggio 2001.

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6 Decorrenza e regime transitorio

La decorrenza delle disposizioni che introducono il nuovo regime tributario delle successioni e donazioni e' stabilita dall'articolo 17 che ne prevede l'applicazione "alle successioni aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"; pertanto, il nuovo regime deve essere applicato alle successioni aperte ed agli atti di donazione stipulati dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

E' stato infine prorogato al 30 giugno 2002 il termine - precedentemente fissato al 31 dicembre 2001 - "... per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore dei residenti con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia ...". Per l'esecuzione di tale formalità si rinvia al punto 3 della più volte citata circolare n. 44/E del 2001, nella quale sono state fornite le opportune istruzioni.