Ministero delle Finanze - Dipartimento del territorio - Nota 29 dicembre 1999 n. prot. C/88414

OGGETTO: Principali adempimenti contenuti nella legge finanziaria per l’anno 2000 interessanti l’utenza.

In relazione alla recente approvazione della legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) ed al fine di fornire le prime indicazioni sul contenuto della stessa che interessano maggiormente codesti uffici per le quotidiane attività di rapporti con l’utenza, si riportano di seguito gli estremi dei relativi articoli con una breve indicazione sul contenuto degli stessi e sui relativi adempimenti.

Art. 7 comma 5. Proroga al 31 dicembre 2000 per la variazione nell’iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità.

Trattasi dell’ulteriore differimento al 31 dicembre 2000 del termine già prorogato al 31 dicembre 1999 dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Attesa la rilevanza del provvedimento gli Uffici avranno cura, con i mezzi ritenuti più opportuni, di fornire una diffusa e tempestiva pubblicizzazione della notizia del provvedimento di proroga anche attraverso gli Ordini ed i Collegi professionali e le Associazioni di Categoria;

Art. 10 comma 3. Proroga al 31 dicembre 2001 delle agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina.

Trattasi dell’ulteriore differimento al 31 dicembre 2001 del termine, già prorogato al 31 dicembre 1999 dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Art. 30 comma 11. Nuove modalità per la comunicazione al contribuente delle nuove rendite catastali.

La norma, integrativa dell’art. 5 del decreto legislativo 30.12.92 n.504, prevede che il termine a partire dal quale il contribuente possa proporre ricorso avverso le determinazioni assunte dagli uffici, decorre dalla data in cui questi abbia avuto conoscenza dei relativi avvisi.

Pertanto si invitano gli uffici ad attenersi dal 1° gennaio p.v. alle seguenti modalità operative:

a) la comunicazione dovrà essere effettuata nei confronti di tutti gli intestatari e recapitata agli indirizzi di residenza dichiarati dalla parte o, in mancanza, alla residenza risultante all’Anagrafe Tributaria;

b) dovrà essere utilizzato il mezzo postale, mediante l’invio al destinatario di raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno, indicando sulla busta la dicitura "RISERVATA PERSONALE".

Al riguardo, nei tempi tecnici strettamente necessari, si provvederà a modificare i modelli informatizzati da presentare agli uffici in modo che contengano tutte le indicazioni utili per adempiere compiutamente alle comunicazioni in parola.

Nelle more, codesti uffici dovranno richiedere, all’atto della presentazione al Nuovo Catasto Edilizio Urbano delle denuncie di nuove costruzioni e di variazione, apposita dichiarazione rilasciata, per gli effetti dell’art.30 comma 11 della legge in oggetto, dal titolare dei diritti firmatario della denuncia. In tale dichiarazione dovranno essere indicate le generalità complete degli altri contitolari dei diritti sulle unità trattate, comprensive del codice fiscale e della residenza anagrafica, cui far recapitare la comunicazione delle nuove rendite determinate dagli uffici. E’ opportuno comunque ricordare che la mancanza di tale dichiarazione non può costituire motivo di rifiuto di accettazione della denuncia.

Gli Ordini Professionali, che leggono per conoscenza, sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente nota, invitando i rispettivi iscritti a promuovere la predisposizione della dichiarazione, sensibilizzando gli interessati sulla rilevanza che la stessa riveste ai fini di una corretta e puntuale informazione sulle nuove rendite.