Risoluzione
del 03/03/2004 n. 1
Gli oratori godevano del
regime di esenzione dall'ICI gia' prima dell'emanazione
della legge 1 agosto 2003, n. 206, nel caso in cui si fossero verificate le
condizioni richieste dall'art. 7, comma 1, lettere d) ed i)del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504. Quindi, la legge n. 206 del 2003 ha confermato l'esenzione
per gli oratori ed ha esteso la natura pertinenziale a tutti gli immobili destinati ad attivita' di oratorio o similari.
Con la nota in
riferimento vengono chiesti chiarimenti in ordine all'esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili (ICI) degli immobili destinati ad attivita' di
oratorio, alla luce di quanto stabilito dalla legge 1 agosto 2003, n. 206,
recante "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta
dagli oratori e dagli enti che svolgono attivita'
similari e per la valorizzazione del loro ruolo". Infatti, l'art. 2, comma
1, di detta legge dispone che "sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici
di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attivita' di oratorio e similari dagli enti di cui
all'articolo 1, comma 1", e cioe' degli enti ecclesiastici
della Chiesa cattolica, nonche' degli enti delle
altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai
sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.
La problematica prospettata riguarda,
in particolare, la decorrenza dell'esenzione dall'ICI degli oratori; si chiede cioe' se tali immobili possono essere considerati esenti solo
a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 206 del 2003 - vale a dire
dal 21 agosto 2003 - o se invece l'esenzione in discorso doveva essere
riconosciuta gia' sulla base delle disposizioni
recate dall'art. 7, comma 1, lettere d) ed i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Infatti, l'art. 7,
comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce
che sono esenti dall'ICI "i
fabbricati destinati all'esercizio del culto, purche'
compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19
della Costituzione, e le loro pertinenze". In sostanza, tale norma,
riconosce l'esenzione non solo ai fabbricati destinati
all'esercizio del culto, ma anche alle pertinenze degli stessi, per la
qualificazione delle quali occorre riferirsi all'art. 817 del codice civile, il
quale dispone che sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio
o ad ornamento di un'altra cosa e che tale
destinazione puo' essere effettuata da chi sia
proprietario o sia titolare di un diritto reale sulla cosa principale. Dello stesso
avviso e' stato anche il Consiglio di Stato, sez. III, che con il parere n. 1279
del 24 novembre1998 ha sostenuto che per individuare una pertinenza e'
necessario sia un elemento oggettivo - consistente nel rapporto funzionale tra
la cosa principale e quella accessoria - e sia un elemento
soggettivo, costituito dalla volonta' del titolare di
destinare la cosa accessoria agli scopi descritti.
Sulla base di queste
argomentazioni nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-01669
dell'11 marzo 2003, e' stato espressamente specificato che le unita' immobiliari adibite a case parrocchiali possano
rientrare nel concetto di pertinenza e godere quindi dell'esenzione dall'ICI,
solo ove il comune verifichi la sussistenza delle condizioni richieste dal
codice civile innanzi indicate.
Al riguardo occorre inoltre sottolineare che un'analoga questione era stata sollevata
sotto la vigenza del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, che con l'art. 7, comma 4, lettera b), in materia
di imposta straordinaria sugli immobili (ISI), prevedeva la stessa esenzione
poi riproposta in materia di ICI nell'art. 7, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 504 del 1992. L'argomento e' stato infatti
oggetto della risoluzione n. 9/1178 del 12 dicembre 1992, nella quale, in relazione ad una specifica fattispecie, e'
stato evidenziato che "sono esenti dall'imposta i fabbricati destinati
esclusivamente all'esercizio del culto, purche'
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le
loro pertinenze, come ad esempio l'oratorio e l'abitazione del parroco".
Vi e' poi da aggiungere che, in ogni
caso, agli oratori potrebbe essere accordata l'esenzione anche sulla base della
lettera i) dello stesso art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale dispone che sono esenti dall'ICI
gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali "destinati esclusivamente
allo svolgimento di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive
nonche'
delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20
maggio 1985, n. 222". Queste ultime, invero, sono le attivita'
di religione o di culto, vale a dire quelle attivita'
"dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione
del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione
cristiana".
La norma in esame riconosce, quindi,
l'esenzione dall'ICI indipendentemente dalla sussistenza del requisito di pertinenzialita' cui si riferisce la lettera d) dello stesso art. 7,
ritenendo invece sufficiente l'utilizzo dell'immobile per lo svolgimento delle attivita' ivi espressamente elencate da parte di enti non
commerciali.
Pertanto, alla luce delle disposizioni
esaminate si puo' affermare che ancor prima
dell'emanazione della legge n. 206 del 2003, gli oratori godevano
del regime di esenzione dall'ICI, ove si verificavano le condizioni
richieste dall'art. 7, comma 1, lettere d) ed i), del D.Lgs.
n. 504 del 1992.
In sostanza, la disposizione contenuta
nel comma 1, dell'art. 2, della legge n. 206 del 2003, nulla ha innovato
rispetto al regime fiscale di favore che poteva essere comunque
riconosciuto agli oratori dalla normativa previdente in materia di ICI, sia
pure nei limiti innanzi indicati, ma anzi ha sciolto ogni dubbio sulla loro
natura pertinenziale, estendendola ex lege a tutti gli immobili destinati ad attivita'
di oratorio o similari. E' il caso di sottolineare
che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 in esame, dette attivita'
sono quelle "finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la
socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalita' residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte,
in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi,
finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarieta',
alla promozione sociale e di iniziative culturali nel
tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione
razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile".
Tale interpretazione e' rafforzata
anche dalla lettura dei lavori parlamentari, laddove viene
specificato che il comma 1, dell'art. 2
della legge n. 206 del 2003, "qualificando in ogni caso gli oratori come
pertinenze degli edifici di culto, sembrerebbe estendere l'esenzione dal tributo
a strutture che attualmente non ne beneficiano per l'assenza del predetto
requisito di pertinenzialita'". Cio' in coerenza con la ratio della legge che all'art.1, riconosce la funzione educativa e sociale svolta, nell'ambito
della comunita' locale, mediante le attivita' di oratorio o attivita' similari, non solo dalle parrocchie, dagli enti
ecclesiastici della Chiesa cattolica, ma anche dagli enti delle altre
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi
dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.