Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
relativa all'anno 1993 ed anni successivi
Talune questioni generali di estrema rilevanza, aventi riflessi anche sulla
insussistenza del diritto del contribuente al rimborso dell'ICI relativa all'anno 1993, le
quali sono sorte nei primi tempi di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, hanno
poi trovato soluzione o a livello legislativo oppure con pronunce della Corte
Costituzionale.
La presente circolare è diretta a richiamare l'attenzione dei comuni sui seguenti
problemi, ricordandone le soluzioni intervenute.
1) LA QUESTIONE DELLA LEGITTIMITA' DELLE TARIFFE D'ESTIMO.
In esecuzione del decreto del Ministro delle
finanze 20 gennaio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del successivo 7
febbraio), concernente la revisione delle tariffe d'estimo delle unita immobiliari urbane,
venne emanato il decreto ministeriale 27 settembre 1991, con il quale furono determinate,
per l'intero territorio nazionale, le predette tariffe (alcune rettifiche furono
apportate, per taluni comuni delle Provincie di Trento, Bolzano, Lucca, Messina ed Enna,
con i successivi decreti ministeriali del 17 aprile 1992).
Le tariffe d'estimo in commento (sulla base delle quali sono state quantificate ed
inserite negli atti catastali le corrispondenti rendite; rendite che, capitalizzate
attraverso i moltiplicatori di 100, 50 oppure 34, conducono alla determinazione del valore
del fabbricato, quale base imponibile ICI) hanno trovato immediata applicazione fin dalla
data di istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (1 gennaio 1993).
In alcuni comuni (all'incirca 1.400) le predette tariffe sono, poi, state in parte
rideterminate, in diminuzione, con il decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e
sue successive modificazioni; epperò, con effetto, per quanto riguarda l'ICI, dall'anno
di imposta 1994 (vedasi, più ampiamente, in proposito, la circolare di questo
Dipartimento n. 179/E del 26 agosto 1999).
Quanto sopra sinteticamente premesso, si ricorda che il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, nel maggio 1992, annullò i precitati decreti del Ministro delle finanze 20
gennaio 1990 e 27 settembre 1991; la principale ragione dell'annullamento consisteva nella
rilevata inadeguatezza della fonte normativa (decreto ministeriale) in una materia che
richiedeva, invece, la forma della legge.
A seguito di ciò il Governo, pero', intervenne con una serie di decreti legge, l'ultimo
dei quali e, cioè, quello in data 23 gennaio 1993, n. 16, fu convertito nella legge n. 75
del 24 marzo 1993. Con l'articolo 2 di tale decreto legge, infatti, venne recepito il
contenuto dei menzionati decreti ministeriali annullati, conferendo, cosi', ad essi il
valore di legge; in altri termini, siffatti decreti ministeriali vennero convalidati
attraverso la loro "legificazione".
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'articolo 2
del citato decreto legge n. 16/1993, particolarmente sotto il profilo che così
operando si sarebbe verificato uno straripamento del potere legislativo in un campo
istituzionalmente riservato al potere giudiziario, ha avuto modo di dichiarare
manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, riconoscendo, fra l'altro, al
legislatore il potere di disciplinare settori per i quali vi sia una insufficiente
copertura legislativa (vedasi sentenza n. 263 del 20/24 giugno 1994, in Gazzetta
Ufficiale, serie speciale destinata ai giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, n. 27
del 29 giugno 1994).
Ciò stante, sono perfettamente legittime le tariffe d'estimo e le rendite determinate, in
esecuzione del predetto decreto ministeriale del 20 gennaio 1990, con i precitati decreti
del 27 settembre 1991 e 17 aprile 1992, nonché con il summenzionato decreto legislativo
n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni.
Per completezza di discorso si ricorda che le predette tariffe d'estimo e rendite, la cui
operatività era stata limitata, con l'articolo 2 del decreto legge n. 16/1993, fino al 31
dicembre 1994, sono state successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1996 (articolo 1,
comma 5, del decreto legge n. 250 del 28 giugno 1995, reiterativo di precedenti decreti
legge, convertito dalla legge n. 349 dell'8 agosto 1995) e, ultimamente, con la legge n.
662 del 23 dicembre 1996, fino a quando sarà attuata la revisione generale delle zone
censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento
delle unità immobiliari; revisione generale che, finora, non è stata ancora disposta.
(Con la stessa legge n. 662/1996 venne previsto, altresì, che le rendite in questione
dovevano essere rivalutate, ai fini dell'applicazione dell'ICI e di ogni altra
imposta, del 5 per cento a decorrere dall'anno 1997).
In considerazione di quanto sopra illustrato i comuni (ai quali l'articolo 3 della legge
n. 146 dell'8 maggio 1998 ha attribuito, tra l'altro, la competenza in materia di rimborsi
dell'ICI indebitamente versata per l'anno di imposta 1993, salvo restando il recupero nei
confronti dello Stato della quota parte corrispondente all'aliquota del 4 per mille)
devono rigettare le istanze (che risultano essere abbastanza numerose) con le quali i
contribuenti chiedono il rimborso dell'ICI corrisposta per l'anno 1993, motivate sulla
base del predetto annullamento da parte del T.A.R. Lazio o, in genere, di pretese
illegittimità delle tariffe d'estimo e rendite catastali.
Ciò, ripetesi, in quanto le tariffe d'estimo e le rendite attualmente in vigore, e fin
dalla data di istituzione dell'ICI (1.1.1993), sono perfettamente legittime.
Ovviamente, per le stesse ragioni, i comuni rigetteranno le analoghe istanze di rimborso
dell'ICI corrisposta per gli anni 1994 e successivi.
2) LA QUESTIONE DELLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA STRUTTURA DELL'ICI.
Sono state sollevate varie questioni di
legittimità costituzionale della disciplina dell'ICI recata dal decreto legislativo n.
504 del 30 dicembre 1992, particolarmente sotto i profili: della limitazione dell'oggetto
della tassazione esclusivamente agli immobili posseduti, e cioè ad una sola componente
del patrimonio complessivo del soggetto passivo; delle modalità di determinazione del
valore imponibile, le quali non tengono conto delle eventuali passività che il
proprietario ha dovuto contrarre per acquistare o costruire il bene; della vincolatività
e incontrovertibilità dei valori dei fabbricati, ottenuti attraverso la
capitalizzazione, con moltiplicatori fissi, delle rendite catastali; della elevatezza
delle aliquote che, assommata all'esistenza di ulteriori imposizioni fiscali sugli
immobili, condurrebbe ad un effetto espropriativo.
La Corte Costituzionale si è già pronunciata, dichiarando la infondatezza delle
sollevate questioni e, quindi, riconoscendo la conformità con le norme ed i principi
costituzionali della struttura sostanziale dell'ICI, quale disciplinata dal decreto
legislativo n. 504/1992 (vedasi, fra le altre, la sentenza n. 111 del 9/22 aprile 1997, in
Gazzetta Ufficiale, serie speciale destinata ai giudizi innanzi alla Corte Costituzionale,
n. 18 del 30 aprile 1997).
Pertanto, i comuni devono rigettare le istanze (anche queste risultanti molto numerose)
con le quali i contribuenti chiedono il rimborso dell'ICI corrisposta per l'anno 1993,
motivate sulla base di una pretesa incostituzionalità della disciplina sostanziale
dell'imposta.
Chiaramente, per le stesse ragioni sovraillustrate, i comuni rigetteranno le analoghe
istanze di rimborso dell'ICI versata per gli anni 1994 e successivi.
3) LA QUESTIONE DELLA SOGGETTIVITA' PASSIVA DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP).
E' stata sollevata questione di legittimità
costituzionale della disciplina dell'ICI stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992,
nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta per gli immobili appartenenti agli
istituti autonomi per le case popolari.
La Corte Costituzionale si è già pronunciata, dichiarando la infondatezza della
sollevata questione, con la sentenza n. 113 del 28 marzo/12 aprile 1996, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale, serie speciale destinata ai giudizi innanzi alla Corte Costituzionale,
n. 16 del 17 aprile 1996.
Pertanto, i comuni devono rigettare le istanze con le quali gli IACP chiedono il rimborso
dell'ICI versata per l'anno 1993, motivate su una pretesa incostituzionalità della
disciplina dell'ICI in quanto non prevedente per essi l'esenzione soggettiva dal tributo.
Ovviamente, possono esserci anche altre cause di rigetto delle istanze di rimborso, quale
l'infondatezza della pretesa circa l'esistenza di un trattamento esentivo per gli immobili
degli IACP; trattamento esonerativo che la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto non
essere contemplato nel decreto legislativo n. 504/1992.
Per le stesse ragioni sovraesposte, i comuni rigetteranno le analoghe istanze di rimborso
dell'ICI corrisposta dagli IACP per gli anni 1994 e successivi.
La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene
luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti
interessati.
Tuttavia, le Direzioni regionali delle entrate contatteranno urgentemente i Comuni
compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la loro attenzione sulla circolare
medesima.