Circolare 247 del 29.12.99

MATERIA FISCALE: Successioni e donazioni

OGGETTO Registro Iva Irpef Legge finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi chiarimenti.

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7. FISCALITA' LOCALE

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7.3 Termine per la notificazione degli avvisi di liquidazione

L'art. 30, comma 10, l.f., dispone lo slittamento al 31 dicembre 2000

dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio relativi all'Ici dovuta per l'anno 1993.

Alla stessa data sono inoltre fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente all'ICI dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;

b) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.

7.4 I.C.I. - Sanzioni

Il successivo comma 11 dell'art. 30 l.f. inserisce alc+une significative disposizioni all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1993 finalizzate a garantire maggiormente la posizione del contribuente ICI che si trovi in particolari situazioni e ad evitare che gli vengano irrogate sanzioni ed interessi.

E' infatti previsto che il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto piena conoscenza del relativo avviso. A tal fine, gli uffici competenti devono provvedere alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unita' immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente e senza che venga leso il suo diritto alla privacy. La norma stabilisce inoltre che fino alla data dell'avvenuta comunicazione al contribuente, gli uffici comunali non dovranno comminare le sanzioni e calcolare gli interessi sul tributo che risulterebbero dovuti determinando l'imposta sulla base della nuova rendita catastale.

Per quanto riguarda le sanzioni, la legge fa comunque salva l'applicazione dell'art. 3, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Occorre richiamare a questo proposito l'attenzione sui principi contenuti in detta norma poiché il caso di specie si inserisce proprio nella previsione del comma 2, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile; se la sanzione e' stata pero' già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa la ripetizione di quanto pagato.

La norma prevista dall'art. 30, comma 11, l.f., riconosce in sostanza la natura non colposa delle condotte dei contribuenti ai quali la rendita definitiva non sia stata portata a conoscenza con gli adeguati mezzi attualmente previsti dal legislatore, ma attraverso il ricorso ad altri strumenti, quali la immediata pubblicazione nell'Albo pretorio, che seppur legittimi, non abbiano comportato l'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto da parte dell'interessato.

7.5 I.C.I. - Delibere comunali

L'art. 30 l.f., nei commi 12 e 13, contiene disposizioni relative alla

riduzione dell'aliquota ICI che può essere deliberata dai comuni , in misura non inferiore al 4 per mille, per gli immobili di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Si tratta degli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché degli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale.

L'articolo in commento al comma 12 stabilisce che, fino all'anno di imposta 1999 compreso, l'eventuale riduzione di aliquota e' limitata alla sola abitazione principale, con esclusione degli immobili qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile. Nel successivo comma 13 e' invece previsto che la disposizione appena commentata non ha effetto nei riguardi dei comuni che nel periodo anzidetto abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.

Si ricorda inoltre che, con circolare n. 114/E del 25 maggio 1999, sono state impartite istruzioni in ordine alla identità di trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nell'adunanza del 24 novembre 1998 che ha richiamato l'applicabilità anche per l'ICI dell'art. 817 del codice civile.

A tal riguardo occorre soffermarsi sulla circostanza che anche in materia di imposte sui redditi si e' ritenuto necessario esplicitare il concetto di pertinenza attraverso l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, operata dall'art. 6, comma 1, lettera a), l.f. In tale norma si afferma che "sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".

L'ultimo inciso della disposizione richiamata costituisce praticamente l'introduzione in materia di imposte dirette di un principio che era già vigente per l'ICI in quanto l'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aveva attribuito ai comuni la potestà di considerare abitazione principale quella posseduta dagli anziani e disabili che si trovano nelle condizioni indicate dalla norma in commento.

7.6 Termini

L'art. 30, comma 14, l.f., ha una portata più ampia in quanto contiene disposizioni che riguardano l'intera materia della fiscalità locale; e' infatti sancito che per l'anno 2000 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti, e' stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio dello stesso anno.

La norma in esame ripropone alcuni principi che erano già stati sanciti in altre disposizioni normative, in particolare: l'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n, 142, come modificato dall'art. 13, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che ha stabilito che i comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; l'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che aveva già fissato in via generale la data del 31 dicembre per gli adempimenti in questione.

L'aver agganciato attraverso la norma in esame il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali relative all'anno 2000 alla data di approvazione del bilancio costituisce un ulteriore esempio di semplificazione, poiché anziché fissare una data certa si e' preferito effettuare un rinvio alle disposizioni che potranno essere contenute, a norma del citato art. 55 della legge n. 142 del 1990 in un decreto del Ministro dell'interno di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale potestà e' stata esercitata, per l'anno 2000, con decreto emanato il 15 dicembre 1999, n. 3162/E3 con il quale e' stato prorogato al 29 febbraio 2000 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. E' quindi entro quest'ultima data che dovranno essere adottate le deliberazioni relative alle entrate locali.

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7.8 Riscossione ruoli non erariali

Il comma 19 dell'art. 30 l.f. affronta la problematica della riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000. Per detti ruoli la norma in esame prevede che non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base alle quali nel ruolo deve essere comunque indicato il numero del codice fiscale del contribuente ed in difetto non puo' farsi luogo all'iscrizione.

Bisogna sottolineare che la necessita' dell'indicazione del codice fiscale nel ruolo era gia' stata prevista dall'art. 24, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed attualmente e' stata ribadita nella nuova formulazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, predisposta dall'art. 4 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Il comma 19 nell'ultima parte stabilisce inoltre che sono prorogati al 29 febbraio 2000 i termini scadenti il 31 dicembre 1999 previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali.

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