CIRCOLARE del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993
, concernente l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27 dicembre 1977, n.984.(in S.O.n.53 alla G.U. n.141 del 18.06.1993)
Nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dellagricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dallimposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dellart.7, lettera h), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che lesenzione opera sullintero territorio comunale.
Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla PD/, significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati).
Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dallallegato elenco.
Attenzione
Si sottolinea che allelenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera b) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dellutilizzo medesimo devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera b), dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista lutilizzazione agro-silvo-pastorale mediante lesercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare lesenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato.
Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art.2135 del Codice Civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni incolti) e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).
Non sono, parimenti, interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti orticelli) coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.
I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992 restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dellICI per cui non si pone il problema della esenzione.