RISOLUZIONE Finanze 11 novembre 1996 n.247/E
Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1994 Fabbricati utilizzati dallente per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente (ENEA) Esenzione da art.7, lett. i) del D.Lgs. 504/92 Istanza di rimborso
In relazione al quesito posto con la nota che si riscontra, originato dall'istanza di rimborso dell'Ici 1994 prodotta a codesto comune dall'Enea, la scrivente fa presente che, per potersi far luogo alla esenzione recata dalla lettera i), dell'articolo 7, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, è necessario che l'utilizzo dell'immobile, oltre che avvenire direttamente ad opera di un "ente non commerciale", concretizzi, di per sé stesso, l'esercizio di una delle attività tassativamente ivi indicate (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione o di culto).
In altri termini, nello o sull'immobile deve essere materialmente ed esclusivamente svolta l'attività agevolata.
Pertanto, a parere di questa direzione, non possono essere ricompresi nel campo di applicazione della norma esonerativa in discorso gli immobili utilizzati dall'Enea per "scopi scientifici e di ricerca". Né è dato, secondo la scrivente, poter assimilare tali scopi a quelli "culturali", indicati nella predetta lettera i) dall'articolo 7, in quanto le disposizioni di esenzione rappresentano norme di carattere eccezionale e, quindi, come tali non suscettibili di interpretazione analogica.