CIRCOLARE Finanze 14 dicembre 1995 n.318/E
I.C.I. Aliquota ridotta per labitazione principale dei residenti, ai sensi dellart.2 del D.L. 27 ottobre 1995 n.440. Non applicabilità a box, cantine etc .
In relazione a quesiti pervenuti, questo Ministero esprime l'avviso che l'aliquota ridotta, eventualmente deliberata dal Comune per le abitazioni principali dei soggetti residenti, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), non si estende ai box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine, anche se destinati a servizio delle abitazioni principali medesime. Per tali fabbricati si applica, pertanto, l'aliquota ordinaria.
Ciò nella considerazione che la casa di abitazione costituisce un fabbricato a sé stante (autonomo e separato rispetto agli altri fabbricati costituiti dal box, dall'autorimessa, dalla soffitta, eccetera) e che le norme disciplinanti l'ICI fanno riferimento, sia agli effetti dell'aliquota ridotta che ai fini della detrazione, esclusivamente all'unità immobiliare - abitazione principale e non anche ad altri fabbricati ad essa pertinenziali.
Una conferma indiretta della suesposta tesi si rinviene anche nella disciplina dell'agevolazione riconosciuta all'abitazione principale, ai fini delle imposte erariali sul reddito, con l'articolo 15 della legge 24.12.1993, n. 537, laddove, per poter ricomprendere i suddetti fabbricati pertinenziali nel beneficio della deduzione dell'importo di un milione di lire, lo si è stabilito espressamente, prevedendo anche particolari ed imprescindibili condizioni di asservimento.
Si può ammettere l'estensione dell'aliquota ridotta al box, autorimessa, posto auto, soffitta o cantina, qualora risulti che taluno di tali fabbricati sia accatastato insieme alla casa di abitazione, con conseguente attribuzione da parte del catasto di un unico ammontare di rendita catastale. Ciò in considerazione della unitarietà ed inscindibilità della rendita comprendente in tal caso sia l'abitazione che una o più sue pertinenze.