RIS Finanze 10 settembre 1996 n.219/E prot.4/5825

I.C.I. – Esenzione ex art. 7 comma 1 lett. I) del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. I.C.I.A.P. – Esenzioni ex art. 1 comma 10 lett. C) del D.L. 2 marzo 1989 n.66, convertito nella legge 24 aprile 1989 n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni.

Un immobile destinato all'esercizio di attività alberghiera, non può godere dell'esclusione ICI.

L'applicazione della disposizione esonerativa dell'ICIAP, che ha carattere soggettivo, è subordinata alla sussistenza del registro di "ente non commerciale" in capo all'ente gestore della struttura alberghiera

In riferimento alla nota indicata a margine, la Scrivente ritiene quanto segue:

Per l'ICI

Gli immobili adibiti a struttura alberghiera, denominata ".....", gestita dall'ente "....." non possono fruire della esenzione ICI prevista dall'art.7, comma 1, lett i), del decreto legislativo 30.12.1992. n.504.

Ciò in quanto, a prescindere dalla verifica se effettivamente "l'Opera" in discorso sia un "ente non commerciale", non è comunque ravvisabile nella fattispecie alcuna delle attività tassativamente specificate nella predetta lettera i), al cui svolgimento deve essere esclusivamente destinato l'immobile; in particolare, non può farsi rientrare nella categoria "attività ricettive" l'attività alberghiera, essendo questa un'attività essenzialmente commerciale.

Per l'ICIAP

L'applicabilità della disposizione esonerativa di cui all'art.1, comma 10, lett.c), del decreto - legge 2 marzo 1989, n. 66, come convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è subordinata unicamente alla verifica della sussistenza o meno, in capo all'ente gestore della struttura alberghiera, della condizione di "ente non commerciale". A tal proposito dispone l'art.87, comma 4, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che, per accertare se un ente abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio dell'attività commerciale, occorre aver riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, all'attività effettivamente esercitata. Ove, nel caso di specie, detta condizione risulti esistente, come sembra, l'esonero dall'imposta, avente carattere soggettivo, opera automaticamente anche per l'attività commerciale esercitata dall'ente in questione, a nulla rilevando la circostanza che lo stesso sia in possesso della partita IVA.