RISOLUZIONE Finanze 7 ottobre 1997 n.201/E
(ICI) Esenzione ex articolo 7, comma1, lettere a) e i) del D.Lgs.504/1992 - Fabbricati di proprietà della Provincia forniti al Provveditore agli studi
In merito a quanto richiesto con la nota indicata a margine, la Scrivente esprime l'avviso che i fabbricati di proprietà di codesta Provincia forniti, in base alle disposizioni di legge vigenti, al Provveditorato agli studi e da questo adibiti ad uso ufficio e coordinamento dell'attività didattica delle scuole, non possano godere della esenzione dall'ICI recata dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992. Ciò, in quanto, come chiarito anche nella circolare di questo Ministero n. 14 del 5 luglio 1993 (su Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1993), manca, nella fattispecie, la necessaria connessione tra ente proprietario e destinazione dell'immobile a compito istituzionale dell'ente medesimo; infatti il proprietario del fabbricato è la Provincia mentre il relativo uso assolve a funzioni dello Stato
(Provveditorato agli studi).
Né si ritiene che, nel caso di specie, possa trovare applicazione la norma, esonerativa di cui alla lettera i) del precitato articolo 7, atteso che la destinazione del fabbricato ad uso ufficio non concretizza l'esercizio esclusivo in esso di una di quelle attività tassativamente indicate nella predetta lettera i).