Legge 23 dicembre 1996 n.662. Art. 3 dal comma 48 al 59.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Art.3 dal comma 48 al 51 Disposizioni in materia di entrate riguardanti le rendite catastali dei fabbricati, i redditi dominicali ed agrari ai fini dellICI.
(in S.O. alla G.U. 28.12.1996 n. 303)
Disposizioni in materia di entrata
Art 3
48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.
omissis
51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:
a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1996;
b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a
decorrere dal 1o gennaio 1997.
53. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 - (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). - 1. L'aliquota e'
stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con
effetto per l'anno successivo. Se la delibera non e' adottata entro tale termine, si
applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore
al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di
immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di
alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie
degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune
di cui all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556".
54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997.
55. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta e' ridotta del 50 per
cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo
comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e
non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re- ale, e
i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1
dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa,
l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere elevato,
fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari".
56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili puo' essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.
58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attivita' di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresi' all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.
59. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.
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133. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la
revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non
penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai
principi di legalita', imputabilita' e colpevolezza e determinata in misura variabile fra
un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si
riferisce la violazione;
b) riferibilita' della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione
secondo il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e previsione della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte;
c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, societa' o ente, con
o senza personalita' giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli
effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda,
trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti; possibilita' di accertare tale
obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e
indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;
d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilita' tenendo conto dei principi
dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da
indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni
predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto e'
punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;
f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla
gravita' della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue
conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalita'
desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;
g) individuazione della diretta responsabilita' in capo al soggetto che si sia avvalso di
persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e
di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione
della violazione da parte di altri;
h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei
criteri risultanti dall'articolo 81 del codice penale;
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla
capacita' di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti
pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze,
concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o
sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette
sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la sanzione
principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il
soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da
incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilita' nelle ipotesi di
violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero
determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi di
recidiva;
m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita
esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione
pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione
dell'autorita' investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata
idonea garanzia;
n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di
pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della
riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale;
o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione
delle misure cautelari;
p) disciplina della riscossione della sanzione in conformita' alle modalita' di
riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del
debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione
delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi
di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione
dell'entita' delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione
all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare
uniformita' di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi,
tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari
dei Paesi membri dell'Unione europea;
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti
legislativi da emanare.
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149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e),
e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte
le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione,
nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie
imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonché alle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimita' i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;
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f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli
immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del
1992, che presupposto dell'imposta e' la proprieta' o la titolarita' di diritti reali di
godimento nonche' del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione
finanziaria;
2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992,
i soggetti passivi ivi contemplati;
3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera
a);
4) attribuendo il potere di stabilire una dotazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresi',
l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unita' immobiliari a
disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una
misura prestabilita;
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153. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle
informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia
tributaria, e' istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni
centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:
a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni
contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;
b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a),
delle modalita' di comunicazione e delle linee guida per l'operativita' del
sistema.
154. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione
unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, e' disposta
la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione,
classificazione e classamento delle unita' immobiliari e dei relativi criteri nonche'
delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:
a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio
comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione
suddetta, in sede di prima applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1997 e puo'
essere periodicamente modificata;
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di
determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile dalla unita' immobiliare, ai
valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali
di determinazione dei canoni;
c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal
fine sono indette +conferenze di servizi in applicazione dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse e' devoluta agli
organi di cui alla lettera d);
d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle
commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di
semplificazione e di rappresentativita' tecnica anche delle regioni, delle province e dei
comuni;
e) attribuzione della rendita catastale alle unita' appartenenti alle varie categorie
ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unita' immobiliare,
del fabbricato e della microzona ove l'unita' e' sita.
155. Nei regolamenti di cui al comma 154 e' stabilita la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non puo' essere in ogni caso anteriore al 1o gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.
156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attivita' agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra piu' attivita' economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.