LEGGE 23.12.1999 N. 488
omissis art. 7 omissis . 5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. omissis art. 30 ..omissis .. 10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno
1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di
liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o
d'ufficio Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica: b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996; c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994; d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998. 11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inserire alla fine i seguenti periodi: "Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorrere dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tal fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". 12. Sino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre
1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con
esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice
civile. 13. La disposizione di cui al comma 9-bis non ha effetto nei riguardi dei comuni che, in detto periodo, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze. 14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1° gennaio 2000. .omissis 19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali sono prorogati al 29 febbraio 2000. .omissis . art. 68 (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di
disposizioni del codice della strada). 1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonche' di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997. 3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo' essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d). del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in centottanta giorni. 5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999. ........omissis .... |