CIRCOLARE Min. Finanze 17 aprile 1998 n.101/E
La presente circolare è diretta a fornire prime indicazioni in ordine a taluni aspetti ed adempimenti inerenti allesercizio del potere regolamentare attribuito ai comuni ed alle province dal decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Il regolamento va adottato dal Consiglio comunale o provinciale con apposita e separata deliberazione, senza quindi farlo confluire in provvedimenti che trattano anche altre materie (come, ad esempio, la determinazione di aliquote). Ciò, sia per rispettare la forma tipica dellatto regolamentare, sia per evitare eventuali coinvolgimenti sul piano giurisdizionale originati da impugnative di disposizioni estranee a quelle regolamentari sia per esigenze connesse alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui sarà trattato nel prosieguo.
Nel regolamento è inutile riportare le disposizioni di legge vigenti, laddove esse non formino oggetto di modifica regolamentare o non servano da collegamento con le innovazioni introdotte. Ciò, sia per la chiara formulazione della norma contenuta nellarticolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, in forza della quale "Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti", sia per evitare che possano crearsi dubbi interpretativi in ordine allefficacia nel tempo delle disposizioni inutilmente trascritte. Il potere regolarmente non si esaurisce per effetto del suo esercizio, per cui non è necessario che con una sola deliberazione vengano disciplinate tutte quante le materie sulle quali si ha interesse di intervenire. E, anzi, auspicabile che (stante la particolare delicatezza di siffatto potere ed anche in considerazione di esigenze di verifiche delleffetto delle disposizioni regolamentari sullandamento del gettito del tributo disciplinato) i singoli regolamenti affrontino, preferibilmente in anni diversi, approfonditamente e compiutamente soltanto talune materie. Ferma restando, ovviamente, lautonomia decisionale dellente locale, si ritiene opportuno suggerire qualche fac-simile di contenuto di regolamento per alcune fattispecie.
I fattispecie:
Il Consiglio ComunaleVisti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
II fattispecie
Il Consiglio Comunale
Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
1. Nellarticolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, concernente le esenzioni dallimposta comunale sugli immobili, le parole "gli immobili utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "I fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
III fattispecie
Il Consiglio comunale
Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
1. Nellarticolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, concernente le esenzioni dallimposta comunale sugli immobili, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
"a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende unità sanitarie locali; a/bis) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui allarticolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria e artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
IV fattispecie
Il Consiglio Comunale
Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
1. Agli effetti dellapplicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dellabitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
Lassimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dellabitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita labitazione principale (oppure ... che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita labitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a ... metri).
3. Resta fermo che labitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per labitazione principale, traducendosi per questo aspetto, lagevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dallimposta dovuta per le pertinenze la parte dellimporto della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dellabitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
INVIO AL MINISTERO E PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA
In forza del secondo comma dellarticolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 una copia conforme del regolamento comunale o provinciale e della relativa delibera approvativa, laddove esso disciplini tributi propri dei comuni e delle province va inviata al Ministero delle finanze e, precisamente, al seguente indirizzo: "Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione Centrale fiscalità locale, viale Europa, Roma EUR". Linvio va effettuato dopo che il regolamento, assoggettato al controllo preventivo di legittimità ai sensi del comma 33 e seguenti dellarticolo 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, è divenuto esecutivo. Tale intervenuta esecutività, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere attestata dal funzionario comunale o provinciale competente. In forza del medesimo secondo comma del predetto articolo 52, è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della adozione dei regolamenti comunali e provinciali, laddove, come sopra precisato, essi riguardino tributi propri dei comuni e delle province.
Alluopo (sempre successivamente alla succitata, intervenuta esecutività) il comune o la provincia interessata trasmetterà, contestualmente allinvio della predetta copia conforme di regolamento, atta menzionata Direzione Centrale una apposita, separata richiesta, redatta su carta intestata, possibilmente secondo il seguente fac-simile:
COMUNE di ... Prov. (sigla)
(oppure PROVINCIA di ..... )
Prot. n. ... Data ...
Al Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Entrate
Direzione Centrale Fiscalità Locale
Viale Europa
00100 ROMA EUR
OGGETTO: Richiesta di pubblicazione di avviso di regolamento concernente tributi propri.Ai sensi del secondo comma dellarticolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, si prega di provvedere per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del seguente avviso di adozione di regolamento: " "
Timbro del Comune ... (o della Provincia) ...
Firma (dellorgano competente)
Lavviso da pubblicare, stante la sua funzione di mero richiamo dellattenzione dei soggetti interessati, deve essere formulato, nella predetta lettera, in modo estremamente sintetico. Si riportano, qui di seguito alcuni esempi;
I esempio:
Il comune di ... ha adottato in data ... un regolamento in materia di valore delle aree fabbricabili, ai fini dellaccertamento dellimposta comunale sugli immobili (ICI).
II esempio:
Il comune di ... ha adottato in data ... un regolamento in materia di esenzione dallimposta comunale sugli immobili (ICI) per gli enti non commerciali.
III esempio:
Il comune di ... ha adottato in data ... un regolamento in materia di esenzione dallimposta comunale sugli immobili (ICI) per gli enti territoriali.
IV esempio:
Il comune di ... ha adottato in data ... un regolamento in materia di pertinenze dellabitazione principale, ai fini dellimposta comunale sugli immobili (ICI).
V esempio:
La provincia di ... ha adottato in data ... un regolamento in materia di istituzione dellimposta provinciale di trascrizione. Si raccomanda a comuni e province la stretta osservanza del predetto criterio di sinteticità, al fine di rendere praticabile la pubblicazione in commento.
Daltro canto, i soggetti interessati hanno pur sempre la possibilità di richiedere al comune od alla provincia notizie sul contenuto integrale del regolamento annunciato in Gazzetta. In assenza della predetta richiesta, non si farà luogo alla pubblicazione in Gazzetta dellavviso di regolamento. Gli avvisi in questione, sulla base della formulazione limita dai comuni e dalle province, saranno raggruppati periodicamente - dalla predetta Direzione centrale in appositi elenchi i quali saranno inviati allufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di Grazia e Giustizia, per la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che avverrà gratuitamente. Gli avvisi di regolamento saranno pubblicati in Gazzetta indipendentemente dal fatto che essi siano o meno legittimi. In caso di sospensione o di annullamento o di modifica del regolamento il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta, qualunque ne sia la causa, il comune o la provincia interessata deve darne urgente comunicazione (individuando il regolamento mediante dati corrispondenti a quelli usati per originaria pubblicazione) alla predetta Direzione Centrale, la quale provvederà a richiedere la pubblicazione in Gazzetta del corrispondente avviso. Qualora la sospensione o lannullamento del regolamento consegua ad impugnativa del Ministero delle finanze (di cui sarà trattato in prosieguo) sarà lo stesso Ministero a richiedere la pubblicazione in Gazzetta del relativo avviso. I comuni e le province devono verificare lesattezza degli avvisi pubblicati in Gazzetta e, in caso di errori, segnalarli alla predetta Direzione centrale, per la pubblicazione delle conseguenti correzioni La pubblicazione dellavviso in Gazzetta ha, come già detto, lo scopo di mero richiamo dattenzione, per cui essa non assume rilevanza giuridica e, in particolare: non è condizione di esistenza o di validità ne è requisito di efficacia del regolamento; non influisce sul contenuto e sulla legittimità del regolamento; non è sostitutiva delle forme di pubblicazione previste dallordinamento giuridico, quale laffissione allalbo pretorio; non interferisce sul momento di decorrenza del termine decadenziale per proporre, da parte dei contribuenti interessati, eventuali impugnative per illegittimità del regolamento, continuando questo a rimanere ancorato alla data di esecuzione delle operazioni di pubblicità stabilite dallordinamento giuridico.
POTERE DI IMPUGNATIVA DEL MINISTERO DELLE FINANZE
In forza del quarto comma dellarticolo 52 del più volte ripetuto decreto legislativo n. 446, il Ministero delle finanze può impugnare, per vizi di legittimità, avanti gli Organi di giustizia amministrativa i regolamenti ad esso comunicati, riguardanti tributi propri dei comuni e delle province.
Lesercizio di tale potere è puramente facoltativo ed esso non influisce sul sistema della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi individuali apprestato dallordinamento giuridico; sistema, che rimane inalterato anche in relazione al momento di decorrenza del termine decadenziale entro il quale i contribuenti possono ricorrere avverso il regolamento ritenuto illegittimo. Peraltro, deve precisarsi che il delineato procedimento di comunicazione dei regolamenti ed il citato potere di impugnativa non modificano listituto dei "controlli" stabilito nellordinamento giuridico, nel senso che non attribuiscono a questo Ministero alcun potere di controllo, neanche successivo, sugli atti in disamina. Ne è configurabile alcuna approvazione ministeriale sui regolamenti adottati, nè, tantomeno, sugli schemi di regolamento inviati dai comuni o Province.
Si evidenzia, infine, che il regolamento illegittimo divenuto definitivo per mancata impugnazione può, pur sempre, essere disapplicato dalle commissioni tributarie in relazione alloggetto dedotto in giudizio (quinto comma
dellarticolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992). La parte della presente circolare relativa alla pubblicazione in Gazzetta, mediante avviso, dei regolamenti è stata concordata con lufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di Grazia e Giustizia. Le Direzioni Regionali delle Entrate cureranno lurgente diffusione della presente circolare presso i comuni e le province compresi nelle proprie circoscrizioni.La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.