DECRETO 1 luglio 2002, n. 197
Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.
testo in vigore dal: 27-9-2002
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce a decorrere dall'anno 2001 un contributo statale a favore dei comuni che hanno subito minori entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D;
Visto in particolare il comma 3 del citato articolo 64 della legge n. 388 del 2000 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 64; Sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.);
Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto del decreto
1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disciplina:
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Si riporta il testo integrale dell'art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato): "Art. 64 (Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni). - 1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'I.C.I. conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno. 2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale e' divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione dei commi 1 e 2. 4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. 5. Il termine di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 e' prorogato al 1 luglio 2001.". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, v. nelle note alle premesse. - Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, reca: "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari".
Art. 2. Contributo statale
Note all'art. 2: - Per il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, v. nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26: "2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'art. 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000 e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.".
Art. 3. Riduzione dei trasferimenti erariali
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 luglio 2002
Il Ministro dell'interno Scajola
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 92