Legge 31 maggio 2005, n. 88
"
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44
recante disposizioni urgenti in materia di enti locali"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2005
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Bilanci di previsione degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' differito al 31 maggio 2005.
2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
Art. 1-bis.
Modifica alla legge 30
dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di spesa in conto capitale per enti
locali
.........omissis..........
Art. 1-quinquies.
Disposizioni per la
salvaguardia finanziaria dei comuni
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attivita' industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento.
.........omissis..........
Art. 1-decies.
Fondo per la compensazione
delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31
ottobre 2002
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per l'anno 2005, il Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2005.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disponibilita' del fondo di cui al comma 1 sono ripartite, a titolo di anticipazione, tra i comuni interessati dagli eventi sismici di cui al medesimo comma, in misura corrispondente ai minori introiti relativi ai tributi alla TARSU e all'ICI, registrati dagli stessi comuni negli anni 2003, 2004 e 2005.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
.........omissis..........
Art. 3-bis.
Capacita' dell'ente locale
di stare in giudizio attraverso il dirigente
1.
All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. L'ente locale nei cui
confronti e' proposto il ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il
dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura
dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e'
collocato detto ufficio».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
.........omissis..........
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle camere per la conversione in legge.