RISOLUZIONE M. Finanze 25 novembre 1994 n.7/E prot.2/1779
ICI - Esenzione art.7 lett. i) del D.Lgs. 504/1992
In riferimento a quanto richiesto con la nota che si riscontra, si fa presente che l'esenzione dall'ICI recata dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiede che il soggetto utilizzatore dell'immobile per le finalità indicate nella predetta lettera sia un "ente non commerciale" nei sensi voluti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22/12/86 e successive modificazioni. Pertanto l'esenzione in discorso non può essere riconosciuta laddove utilizzatore dell'immobile sia una società, ancorché cooperativa ed avente scopi assistenziali; ciò in quanto le società non rientrano tra i soggetti di cui alla lettera c) del precitato articolo 87.