Decreto Legge 26 gennaio 1996 n.32 Art.1 e 4.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996.

(in G.U. n.21 del 26.01.1996)

Art.1-Trasferimenti erariali agli enti locali

Art.4-Proroga termini per deliberazione bilancio di previsione 1996 e aliquote ICI per l’anno 1996

Art.1

Trasferimenti erariali agli enti locali

1. I contributi erariali spettanti sulla base della legislazione vigente alle province ed ai comuni per l’anno 1996, a valere sul fondo ordinario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, sono incrementati nella misura percentuale dell’1,288 per cento, corrispondente all’importo complessivo di lire 22 0.440 milioni. L’incremento percentuale è calcolato con riferimento ai contributi ordinari definitivamente attribuiti per l’anno 1995.

2. Il contributo consolidato spettante alle province e ai comuni di cui all’articolo 39 del decreto legislativo n.504 del 1992, è attribuito, per l’anno 1996, in misura pari all’ammontare dei contributi definitivamente attribuiti a tale titolo per l’anno 1995, incrementati dei trasferimenti disposti per il 1996 ai sensi dell’articolo 22, comma 7, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, e del decreto-legge 14 dicembre 1995, n.529.

3. Il contributo per la perdita di gettito dell’ICI, conseguente alla revisione degli estimi catastali è determinato per l’anno 1996 con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), e comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.539.

4. Per le province i contributi sono determinati, per l’anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell’addizionale provinciale prevista dall’articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n.549, con le modalità di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonché a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione è effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione.

5. Agli enti che hanno subito la detrazione prevista dall’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, viene concesso per l’anno 1996 un contributo pari al 40 per cento della detrazione. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non può comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n.444 del 1995. I contributi sono determinati nell’importo complessivo di lire 292.000 milioni.

6. Per l’anno 1996, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni a favore delle province di Catanzaro per lire 3.850 milioni, di Forlì per lire 3.150 milioni e di Vercelli per lire 3.000 milioni. Alla corresponsione delle somme a favore delle singole province provvede il Ministero dell’interno.

7. Per gli enti interessati alla rideterminazione del gettito dell’ICI e delle riscossioni dell’INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995 i relativi conguagli per gli anni 1994-1995 sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n.444 del 1995.

8. Il contributo per gli squilibri della fiscalità locale è attribuito per l’anno 1996 per lire 1.515.700 milioni in misura pari all’ammontare dei contributi corrisposti a tale titolo per l’anno 1995, salva la correzione di errori materiali, e per lire 292.200 milioni, di cui lire 64.000 milioni alle province e lire 228.200 milioni ai comuni, con le modalità di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n.504 del 1992, come modificato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n.528, e, successivamente, dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n.41 del 1995.

9. Restano confermate per l’anno 1996 le somme attribuite agli enti locali per l’anno 1995 a titolo di contributo sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all’articolo 41 del decreto legislativo n.504 del 1992.

10. Per gli enti di nuova istituzione, eccezione fatta per la fusione, l’attribuzione dei contributi spettanti avviene con le modalità di cui all’articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n.444 del 1995, sulla base dei contributi definitivamente attribuiti agli enti originari per l’anno 1995.

11. Il fondo ordinario spettante alle comunità montane per l’anno 1996 ammonta a complessive lire 182.169 milioni. Le modalità di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n.504 del 1992.

12. Per la concessione dei contributi straordinari conseguenti alla fusione dei comuni, di cui all’articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n.142, è istituito un fondo dotato per l’anno 1996 di lire 3.000 milioni. I criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l’Unione Nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.).

Art.4

Proroga dei termini per deliberazione bilancio di previsione 1996 e aliquote ICI per l’anno 1996.

1.Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 degli enti previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 444 del 1995 è prorogato al 29 febbraio 1996; é altresì differito al 29 febbraio 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996.

2. In deroga a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996, e comunque non oltre il 29 febbraio 1996, gli enti locali possono effettuare mensilmente spese, per ciascun capitolo, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

3. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 31 gennaio 1996.

4. La disposizione di cui all'art. 3, comma 18-bis, del decreto-legge n. 444 del 1995 ha decorrenza dal 1° gennaio 1996.

5. Allo scopo di consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e lo svolgimento di altri servizi istituzionali, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare con effetto dal 1° gennaio 1996 e per il periodo massimo di dodici mesi il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del competente centro elaborazione dati, con imputazione dell'onere sul capitolo 1535 del proprio stato di previsione della spesa, in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

6. Il termine previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge n.444 del 1995 per i maggiori oneri per l'acquisizione di aree è prorogato al 31 maggio 1996.