Legge 27 dicembre 1997 n.449 Art. 1 (commi 3, 5, 6 e 7), Art. 14 comma 3, Art. 49 comma 2, Art. 50.
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
(S.O. alla G.U. 30.12.97 n. 302)
TITOLO I - Disposizioni in materia di entrata
Capo I - Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate
Art.1
Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio
Omissis
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 nonché delle procedure di controllo, da effettuare anche mediante lintervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dellevasione fiscale e contributiva, ovvero mediante lintervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dellosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n.626, e 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti allufficio del catasto o di cui sia stato richiesto laccatastamento e di cui risulti pagata limposta comunale sugli immobili (ICI) per lanno 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo dimposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.
7. In caso di vendita dellunità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previsti dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 allacquirente persona fisica dellunità immobiliare.
Omissis
Art.14
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13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 dicembre1998. L'attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario di attività di cui al primo periodo del presente comma sarà effettuata sulla base di uno o più specifici progetti definiti sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Al fine della progettazione degli interventi medesimi, il Ministero delle finanze potrà avvalersi della banca dati dell'AIMA, da utilizzare attraverso standard tecnici definiti con l'AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il 1998 e in lire 60 miliardi per il 1999, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge, nonchè, per quanto specificamente riguarda gli oneri gravanti sull'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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Capo III - Finanza decentrata
Art.49
Norme particolari per i comuni e le province
Omissis
2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1998. E' altresì differito al 28 febbraio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e nel periodo dal 1 al 14 novembre per la terza rata" sono sostituite dalle seguenti "e a partire dal 1 novembre per la terza rata". L'ultimo periodo del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669 del 1996 è soppresso.
Omissis
13. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che nel corso dell'anno 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie provinciali possono presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni.
Omissis
TITOLO II - Disposizioni in materia di spesa
Capo III - Finanza decentrata
Art.50
Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali
1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonchè la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.
(LEGGE
N. 146/98 ART. 22 - SOPPR. ART. 49 C.13)
(RISOLUZIONE
N.1/01 - ALIQUOTE AGEVOLATE)
(LEGGE 448/01 -
ART.9 - ALIQUOTE AGEVOLATE)