RISOLUZIONE Finanze 7/5/97 n.105/E
Imposta Comunale sugli Immobili - IACP (ora Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Novara) - Soggettività passiva
In merito alla richiesta formulata con la nota sopradistinta si fa presente che gli istituti autonomi per le case popolari non godono di nessuna esenzione dall'ICI (Imposta comunale sugli immobili) di carattere soggettivo.
Ciò si desume non soltanto dalla lettura delle norme contenute nel D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, ma, altresì, indirettamente da due sentenze emesse dalla Corte costituzionale in materia (n. 370 del 7.10.1993 e n. 113 del 12.4.1996) nonché dalla disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 8 del predetto D.Lgs. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662, laddove, proprio nel presupposto della soggettività passiva ICI di tali istituti, viene riconosciuta la detrazione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti medesimi.
Ovviamente, se dovessero sussistere condizioni di esenzioni di carattere oggettivo recate dall'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, tali esenzioni si applicheranno anche in favore degli IACP così come di qualsiasi altro soggetto.