RISOLUZIONE 27 novembre 1997 n.226/E
Imposta Comunale sugli Immobili - Variazione di rendite catastali - Efficacia
Con la nota sopradistinta codesto comune ha rappresentato la seguente situazione:
Un fabbricato (e, precisamente, una abitazione) per il quale risultava annotata negli atti catastali al primo gennaio 1993 la rendita di L.1.650.000. Per il fabbricato medesimo, a seguito di ricorso prodotto dal contribuente, veniva effettuata una variazione d'ufficio da parte del competente U.T.E., con conseguente riduzione della rendita a L. 1.182.500. Tale, minore rendita veniva annotata negli atti catastali il 29 novembre 1996.
Ha chiesto quindi, codesto comune, di conoscere se spetta al contribuente il rimborso della maggiore imposta pagata, per gli anni dal 1993 al 1996, sulla base della più elevata rendita, successivamente modificata. Al riguardo occorre premettere che la fattispecie prospettata non rientra nel campo di applicazione delle particolari disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. Siffatte disposizioni riguardano, infatti, esclusivamente i fabbricati che non hanno la rendita catastale oppure che hanno una rendita la quale è diventata non più idonea a misurare la redditività media ordinaria ritraibile dal fabbricato stesso in quanto sono intervenute, oggettivamente, modifiche permanenti di carattere strutturale o funzionale (vedasi comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo).
Pertanto, si rende applicabile la regola, di carattere generale, contenuta nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, in forza della quale, dovendosi assumere, per ciascun anno di imposizione, le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione medesimo, le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali (cosiddetta "messa in atti"). Conseguentemente, nel caso di specie, non spetta al contribuente il rimborso della maggiore ICI pagata per gli anni antecedenti al 1997.