Circolare del  DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  n. 23/2005

OGGETTO: Conversione in legge con modificazioni del decreto legge del 31 marzo 2005 n. 44 recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”.

1) Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2005, serie generale, è stato pubblicato il testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88. Il provvedimento contiene numerose disposizioni di interesse per gli enti locali, sia di carattere transitorio che a regime, toccando temi propri dell’ordinamento istituzionale, nonchè altri temi di carattere finanziario e gestionale.

Di seguito sono illustrate, in relazione alle competenze ed attribuzioni di questo Ministero, le principali innovazioni apportate dal decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 e dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88.

2) Decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44

2a) Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2004.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, ha previsto l’ulteriore differimento – al 31 maggio 2005 – del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2005. Il termine, ordinariamente fissato al 31 dicembre dell’anno precedente, era stato già differito al 31 marzo u.s., con decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 recante proroga dei termini e convertito con modificazioni in legge 1° marzo 2005, n. 26. Per quanto riguarda l’articolo 1, comma 2 del decreto legge viene prevista anche per l’anno in corso l’applicazione della procedura sostitutiva stabilita dall’articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge e di mancata adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio di bilancio, da parte degli enti locali. La predetta procedura è evocata indirettamente con il rinvio operato dall’art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140. Quest’ultimo decreto disponeva a sua volta il ricorso, nell’anno 2004, alla procedura sostitutiva prevista dall’art. 1 del decreto legge n. 13/2002 per ovviare sia alla mancata approvazione del bilancio sia alla mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del testo unico degli enti locali (T.U.E.L.).

Pertanto, nel caso in cui i Consigli degli enti locali non abbiano approvato il bilancio entro il 31 maggio 2005 e qualora gli statuti degli enti locali non abbiano previsto l’organo deputato a intervenire in via sostitutiva, le prefetture competenti dovranno provvedere:

- ad assegnare al consiglio, con atto notificato ai consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l’adozione della relativa deliberazione, nel caso in cui lo schema di bilancio sia stato già predisposto dalla giunta;
- a nominare un commissario per la predisposizione dell’atto e quindi assegnare al Consiglio un termine per la sua deliberazione, nell’ipotesi di mancata predisposizione dello schema di bilancio da parte della giunta.

In tutte e due le circostanze, la diffida deve comunque recare l’esplicita avvertenza che in caso di omissione dell’adempimento, si procederà in via sostitutiva.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato senza che il Consiglio abbia approvato il bilancio, il commissario ad acta si sostituirà all’amministrazione inadempiente nell’approvazione del fondamentale atto contabile e verrà avviata la procedura di scioglimento del Consiglio.

Qualora la procedura sostitutiva sia stata condotta dal commissario ad acta individuato dallo statuto dell’ente locale, l’ente dovrà dare tempestiva comunicazione della conclusione dell’intervento sostitutivo interno alla Prefettura, che avvierà la procedura di scioglimento del Consiglio.

La stessa procedura, con le modalità di intervento sopra esposte, dovrà essere seguita, nell’anno in corso, nel caso in cui, accertata la mancanza degli equilibri generali del bilancio, l’organo consiliare non abbia assunto i provvedimenti necessari mediante l’approvazione della deliberazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

.........omissis..........

3b) Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni.

L’articolo 1-quinquies della legge di conversione prevede una nuova disposizione per la determinazione della rendita catastale. La problematica trattata in detto articolo era stata già prevista dal comma 540 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005, concernente la rideterminazione della rendita catastale di opifici ed immobili per attività industriale, comma poi abrogato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80. Si segnala che la disposizione contenuta nel sopracitato articolo 1-quinquies ripropone il citato comma 540 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 abrogato, precisando però che la disposizione in esso contenuta è applicabile limitatamente alle centrali elettriche. Conseguentemente, poichè dall’applicazione della norma gli enti locali interessati ricaveranno maggiori introiti per l’imposta comunale sugli immobili, il Ministero procederà per questi stessi enti ad un recupero di trasferimenti erariali.

Al riguardo si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti in ordine all’entità ed alle modalità dei recuperi, previa intesa con il competente Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali.

.........omissis..........

3h) Capacità dell’ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente.

Il legislatore con l’articolo 3-bis della legge di conversione interviene sul processo tributario, relativamente ai giudizi che coinvolgono gli enti locali con una norma chiarificatrice.

Il comma 1 del precitato articolo, sostituendo la precedente previsione del comma 3 dell’articolo 11 del d. lgs. n. 546/1992, il quale stabiliva che l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l’organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, prevede che l’ente locale possa stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l’ufficio.

Il successivo comma 2 sancisce l’applicabilità della norma anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Con la norma in esame, facendo chiarezza sul concetto di rappresentanza giuridica dell’ente nel processo, concetto che aveva dato non pochi problemi interpretativi e prodotto della giurisprudenza contrastante, si è introdotto il principio, così come era stato già previsto dall’articolo 417-bis del c.p.c. per il processo del lavoro che coinvolga dipendenti pubblici, che le pubbliche amministrazioni possano difendersi utilizzando propri funzionari.

La norma introdotta, nel fare riferimento alle strutture organizzative degli enti, prevede che intervenga in giudizio il dipendente di profilo apicale esistente nella struttura, identificandolo nel dipendente in possesso della qualifica dirigenziale o, per gli enti privi di dirigenza , nel titolare della posizione organizzativa. Ne deriva, che potrà essere affidata la rappresentanza in giudizio solo a dipendenti muniti dei predetti profili professionali. Peraltro, in tal senso ha già previsto l’articolo 15 del C.C.N.L. in data 22 gennaio 2004, il quale aveva sancito che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli art. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.3.1999.

.........omissis..........

4. Conclusioni

In considerazione delle rilevanti novità per gli enti locali recate dal decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 e dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88, commentata nei precedenti paragrafi, si ritiene utile evidenziare che eventuali quesiti o richieste di chiarimento potranno essere indirizzati :

- per le materie attinenti all’ordinamento istituzionale degli enti locali alla Direzione Centrale delle Autonomie;

- per le materie attinenti all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) alla Direzione centrale per i servizi demografici

- per le materie attinenti alla finanza locale ed all’ordinamento finanziario e contabile alla Direzione Centrale della finanza locale, anche all’indirizzo di posta elettronica: finloc@interno.it.

Si pregano i Sig. Prefetti in indirizzo di voler trasmettere la presente circolare agli enti locali con la massima cortese urgenza.

Roma, lì 20 giugno 2005

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Malinconico)