Decreto Legge 11 marzo 1997 n.50 Art.3
Disposizioni tributarie urgenti
(in GU 11/03/97 n. 58)
Legge di conversione n.122 del 09.05.1997 in G.U. n.107 del 10.05.1997)
Art.3
(Convertito, con modificazioni, in legge 09/05/97, N. 122)
Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale".
LEGGE DI CONV. 9 maggio 1997 n.122
Art.1
(in GU 10/05/97 n. 107)1. Il decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Modificazioni apportate in sede di con versione al decreto-legge 11marzo 1997, n. 50.
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "con riferimento a" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle"; le parole: "disagio economico o sociale" sono sostituite dalle seguenti: "disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale".