Circolare del Ministero delle Finanze n. 35 del 26 novembre 1993
, concernente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato.(in G.U. n.281 del 30.11.1993)
In relazione a quesiti posti da varie Intendenze di finanza, la scrivente (nel ribadire che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma di esenzione dall'ICI recata dalla lettera a) comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre e che soggetto passivo, agli effetti di tale imposta, è lo Stato anche nel caso in cui gli alloggi ad esso appartenenti siano affidati in gestione agli istituti autonomi case popolari) esprime l'avviso che, qualora siffatti alloggi siano concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale immobili è non più lo Stato proprietario bensì l'assegnatario.
Indubbiamente ci si trova, nella fattispecie, in presenza di un procedimento negoziale molto articolato caratterizzato, nelle sue fasi essenziali, dall'assegnazione dellalloggio in locazione con pattuizione di futura vendita, dal pagamento rateale del canone in conto prezzo da parte dell'inquilino-promissario e, infine, dal perfezionamento dell'operazione con la stipulazione dell'atto che sancisce il trasferimento della proprietà dal locatore- promittente all'assegnatario.
Pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà quello radicato in capo all'assegnatario nel corso del periodo antecedente al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, siffatto diritto può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto dello Stato a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato al pagamento dell'ICI quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto ovvero fin dalla data di entrata in vigore dell'ICI, se successiva al detto momento.
D'altro canto il complesso delle disposizioni fiscali vigenti, particolarmente in materia di imposte sui redditi, di IVA e di INVIM, denota l'esistenza nel sistema del diritto tributario di un principio di carattere generale, giustificato dalle peculiari esigenze e finalità del sistema stesso, in forza del quale le locazioni con patto di futura vendita e riscatto e le vendite con riserva della proprietà vanno considerate, ai fini impositivi, come atti immediatamente traslativi del dominio.
Ovviamente non sono interessati alla problematica in discorso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI, né quelli assegnati in proprietà con pagamento rateale dei prezzo e con garanzia ipotecaria, verificandosi in tal caso immediatamente il trasferimento della proprietà piena.
Quanto sopra esposto è utile per risolvere anche l'ulteriore, particolare fattispecie prospettata, concernente le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n.1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnati a riscatto; anche in tal caso soggetto passivo ICI è l'assegnatario.