Circolare del 13/03/2001 n. 4 - Emanato da Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale
Oggetto:
Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) introdotte dalla legge 21 novembre 2000, n. 342.
GAZZETTA UFFICIALE N. 73 DEL 28 MARZO 2001
Testo
La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale, (il cosiddetto "collegato" alla legge finanziaria per l'anno 2000) pubblicata sul supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, ha introdotto, all'art. 74, importanti innovazioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulle quali si forniscono alcuni chiarimenti. Occorre innanzitutto sottolineare che le disposizioni dell'articolo in esame, intitolato "Attribuzione o modificazione delle rendite catastali", incidono in parte sulle norme contenute nell'art. 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), le cui problematiche sono state illustrate nella circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000.
1. L'efficacia
delle rendite catastali per terreni e fabbricati. Il comma 1 dell'art. 74
stabilisce che "a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o
modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo
a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa
partita." Rispetto alle disposizioni della legge finanziaria per l'anno
2000, non e' più sufficiente, quindi, la semplice "comunicazione "
della rendita catastale, eseguita con le modalità stabilite nella nota n.
C/88414 del 29 dicembre 1999 diramata dal Dipartimento del Territorio, ma
occorre effettuare la notificazione della rendita stessa, seguendo le norme di
carattere generale stabilite dalla legge per tale procedimento.
La notificazione
deve essere effettuata dall'Ufficio del Territorio competente che deve darne
tempestiva comunicazione ai comuni interessati. La disposizione in esame
stabilisce, in sostanza, l'inefficacia giuridica degli atti attributivi o
modificativi delle rendite catastali sino a quando queste ultime non siano ritualmente notificate. Dalla data di notificazione decorre il termine di 60
giorni per la proposizione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita
catastale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Al riguardo va osservato che la procedura della notificazione imposta dall'art.
74 non e' senza rilievo ai fini processuali, in quanto può legittimamente
proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie solamente il possessore
degli immobili e non l'intestatario della partita catastale che può essere un
soggetto diverso dal primo. I problemi derivanti dalla non coincidenza tra
questi due soggetti possono essere risolti dall'art. 6 della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente", che prevede l'obbligo da parte dell'amministrazione di
assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. Pertanto, al fine di garantire al contribuente il diritto alla difesa, occorre
che la notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso del bene,
in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato ad impugnare gli
atti in questione.
Secondo quanto stabilito dall'art. 74 in esame, poiché gli
atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza
giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano ritualmente notificate, ne
consegue che il comune, a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino alla data
dell'avvenuta notificazione della rendita, non puo' legittimamente richiedere al
soggetto passivo dell'ICI: .
l'imposta relativa alle annualità precedenti alla
notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e
quanto dovuto in base alla rendita attribuita; ciò perchè questa, avendo
valore solo dalla data della notificazione, risulta essere un dato
giuridicamente inesistente fino a quando non legalmente resa nota
all'interessato; . le sanzioni, poiché nessuna violazione può essere imputata
al contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato; . gli
interessi, in quanto non vi e' alcun recupero di imposta sulla quale poterli
calcolare. Va inoltre sottolineato che, secondo quanto precisato nella circolare
n. 207/E del 16 novembre 2000 - con cui il Ministero delle finanze ha fornito i
primi chiarimenti sulle disposizioni della legge in esame - l'art. 74, comma 1,
non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti
passivi dell'ICI secondo la procedura DOC-FA stabilita dal decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Ciò perchè tali rendite, essendo
iscritte in catasto sulla base di dichiarazione di parte, sono giuridicamente
conosciute dal dichiarante - al quale viene peraltro rilasciata copia
dell'attestazione dell'avvenuta presentazione con gli esiti delle elaborazioni
effettuate - e non necessitano quindi di notificazione. Va da sé che nel caso
in cui l'Ufficio del Territorio modifichi la rendita entro il termine di dodici
mesi stabilito dal citato decreto, la nuova rendita dovrà essere notificata e
sarà efficace dalla data della sua notificazione.
E' del tutto ovvio che
solamente nell'ipotesi in cui il contribuente che abbia conoscenza della rendita
o al quale la stessa sia stata ritualmente notificata, continui a versare
l'imposta calcolata sulla base di una rendita diversa da quella attribuita,
potranno essere legittimamente richiesti la differenza di imposta dovuta, le
sanzioni e gli interessi calcolati sull'importo non versato, solo però a
decorrere dalla data della presentazione della denuncia di nuova costruzione o
di variazione di immobili preesistenti ai sensi del citato D.M. n. 701 o dalla
data dell'avvenuta notificazione della rendita catastale.
2. Gli atti degli
uffici del territorio adottati entro il 31 dicembre 1999 e recepiti in atti impositivi del comune. L'art. 74 affronta, al comma 2, l'ipotesi in cui gli atti
attributivi o modificativi delle rendite catastali adottati dall'Ufficio del
Territorio entro il 31 dicembre 1999 siano stati recepiti dall'ente locale in
atti impositivi che il 10 dicembre 2000, data di entrata in vigore della legge
n. 342 del 2000, non erano ancora divenuti definitivi. Riguardo alla
disposizione in esame occorre sottolineare che gli atti dell'Ufficio del
Territorio, secondo le norme vigenti fino al 31 dicembre 1999, potevano
considerarsi giuridicamente conosciuti dal contribuente con la semplice
pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.
Solo con l'art. 30, comma
11, della legge n. 488 del 1999, e' stato introdotto il principio - ora del
tutto superato - in base al quale gli uffici competenti dovevano provvedere alla
comunicazione al contribuente dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari
a mezzo del servizio postale, con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva
conoscenza, garantendo, altresì, che il contenuto della comunicazione non fosse
conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
Pertanto, per gli avvisi di
liquidazione e di accertamento emessi dall'ente locale nei quali siano stati
recepiti gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali affissi
all'albo pretorio e che al momento dell'entrata in vigore della legge in
questione, e cioè il 10 dicembre 2000, non erano ancora definitivi - in quanto
non era ancora decorso il termine di 60 giorni per proporre ricorso avanti alle
commissioni tributarie o il ricorso era pendente innanzi a tali organi - non
sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data
di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine
per la presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita stessa,
termine che e' stato prorogato all'8 febbraio 2001.
Sul piano pratico tutto ciò
comporta che, diversamente dalle disposizioni della legge n. 488 del 1999, il
contribuente che si trovi nella situazione appena descritta non dovrà
corrispondere, ne' le sanzioni, ne' tantomeno gli interessi, che, come si
desumeva dalla formulazione della legge citata e come e' stato anche precisato
con la circolare n. 23/E del 2000, erano invece dovuti fino al 31 dicembre 1999.
Il contribuente dovrà, invece, corrispondere al comune soltanto la somma
relativa alla differenza tra l'imposta effettivamente dovuta in base alla
rendita attribuita e quella corrisposta in base alla rendita presunta.
Conseguentemente il comune deve considerare pienamente validi i versamenti
effettuati dai contribuenti che abbiano scorporato dalla somma risultante
dall'avviso di liquidazione o di accertamento l'importo relativo alle sanzioni
ed agli interessi che risultassero applicati nell'atto impositivo. Ove però il
contribuente abbia già assolto il proprio debito tributario corrispondendo
oltre all'imposta dovuta anche gli interessi non può ottenere alcun rimborso
per espressa disposizione del comma 2 dell'art. 74 in esame, che stabilisce che
"non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati."
L'art. 74 individua, inoltre, il periodo in cui non possono essere richiesti
interessi e sanzioni, che e' appunto quello compreso tra la data di attribuzione
o modificazione della rendita e la data di scadenza del termine per la
presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita stessa.
A tal
fine si precisa che la data di attribuzione della rendita, indipendentemente da
quella in cui sia avvenuta l'operazione materiale ad opera degli Uffici del
Territorio - la cosiddetta "messa in atti" - coincide con la data
della presentazione da parte del contribuente della dichiarazione degli immobili
di nuova costruzione o della denuncia di variazione o con la data della notifica
dell'attribuzione o della modificazione della rendita ad opera degli stessi
Uffici del Territorio. Riguardo, invece, alla data di scadenza del termine per
la presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, occorre precisare che l'ultima
parte del comma 2 dell'art. 74 contiene una disposizione che comporta la
riapertura dei termini per ricorrere avverso i suddetti atti che, alla data di
entrata in vigore della legge in esame, erano divenuti definitivi per mancata
impugnazione. Il ricorso avverso tali atti doveva essere presentato entro 60
giorni dall'entrata in vigore della legge e quindi entro l'8 febbraio 2001.
L'operatività della norma e' limitata ai soli atti divenuti definitivi per
mancata impugnazione, al fine di garantire la posizione di coloro che, a causa
delle disposizioni vigenti in precedenza, non hanno avuto la notificazione della
rendita definitiva e, pertanto, non hanno potuto contestarla.
3. Gli atti degli
uffici del territorio adottati entro il 31 dicembre 1999 che non siano stati
recepiti dal comune in atti impositivi. Il comma 3 dell'art. 74 affronta,
invece, un'ulteriore fattispecie, quella cioè in cui gli atti che abbiano
comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita siano stati adottati
dall'Ufficio del Territorio entro il 31 dicembre 1999, ma non siano stati ancora
recepiti in atti impositivi degli enti locali. Nell'ipotesi in questione il
comune deve provvedere, entro i termini di decadenza dal potere di esercizio
della potestà impositiva, indicati nell'art. 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ad
emettere gli avvisi di liquidazione o di accertamento, finalizzati al recupero
della sola maggiore imposta che risulta dovuta sulla base della rendita
attribuita. Sull'eventuale maggiore imposta non sono computabili ne' sanzioni,
ne' interessi, visto che, molto chiaramente, il comma 3 impone ai comuni di
richiedere ai contribuenti soltanto "l'eventuale imposta dovuta sulla base
della rendita catastale attribuita".
Occorre sottolineare che
nell'eventualità in cui il contribuente abbia versato il tributo in misura
maggiore rispetto a quello che risulta dovuto in base alla rendita attribuita, avra' diritto al rimborso delle somme indebitamente versate, sulle quali devono
essere corrisposti gli interessi. Infatti, a differenza di quanto e' avvenuto
con la legge finanziaria dello scorso anno che disciplinava diversamente tale
fattispecie, mancando nell'art. 74 specifiche disposizioni al riguardo, devono
trovare applicazione le norme di carattere generale che regolano la materia.
L'ultima parte del comma 3 assume un rilievo particolare per i comuni, poiche'
viene stabilito che gli atti impositivi emessi sulla base delle attribuzioni o
modificazioni della rendita "costituiscono a tutti gli effetti anche atti
di notificazione della predetta rendita". Tale disposizione e' finalizzata
a dare ai contribuenti piena conoscenza delle rendite attribuite sotto il vigore
delle precedenti norme, poiche', come gia' precisato, fino al 31 dicembre 1999
dette rendite non dovevano essere necessariamente notificate all'interessato,
essendo sufficiente la loro affissione all'albo pretorio. La norma comporta
quindi che dalla data di notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso
di accertamento, redatto sulla base dei dati trasmessi all'ente locale
dall'Ufficio del Territorio, decorre il termine di 60 giorni non solo per la
presentazione del ricorso avverso la determinazione del tributo, ai sensi
all'art. 2, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche avverso la
determinazione della rendita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso
decreto legislativo.
Il comune, pertanto, deve chiarire al contribuente tale
circostanza con l'indicazione negli atti impositivi che avverso gli stessi potrà
proporsi ricorso, nei termini innanzi espressi, chiamando in giudizio
rispettivamente il comune o l'Ufficio del Territorio od anche entrambi, nel caso
in cui si voglia contestare sia l'importo richiesto dall'ente impositore a
titolo di ICI e sia la rendita attribuita, sulla base della quale e' stata
determinata l'imposta.
4. Abrogazioni. Le disposizioni del comma 1 dell'art. 74
inducono a questo punto a verificare l'effettiva operatività delle norme del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che interessano direttamente la fattispecie in
questione. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 5, comma 4, primo periodo,
del D.Lgs. n. 504 del 1992, che stabilisce che per i fabbricati non iscritti in
catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni
permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore
degli immobili e' determinato con riferimento alla "rendita dei fabbricati
similari già iscritti".
Detta norma appare incompatibile con la
disposizione del comma 1 dell'art. 74, in quanto, dal 1 gennaio 2000, nessuna
rilevanza giuridica può essere riconosciuta ad una rendita presunta, poiché ai
fini ICI e' solo la rendita attribuita, ritualmente notificata, ovvero quella
"proposta" dal contribuente secondo la procedura DOC-FA, che rende
possibile assolvere correttamente l'obbligazione tributaria.
D'altro canto il
comune, fino al momento in cui al soggetto passivo non viene notificata la
rendita catastale, non può legittimamente richiedere l'imposta dovuta, che
risulta del resto impossibile quantificare. Inoltre, il comma 4 dell'art. 74 in
esame abroga espressamente il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo
dello stesso comma 4, che erano stati inseriti dall'art. 30, comma 11, della
legge n. 488 del 1999; pertanto, l'intero comma 4, dell'art. 5, risulta essere
abrogato.