Circolare del Ministero delle finanze n. 96/E del 4 aprile 1997, concernente:

1) l'aliquota ridotta per le abitazioni principali dei residenti e per gli alloggi locati con contratto registrato Art.4 del D.L.437/1996

2) Assimilazione ad abitazione principale degli alloggi concessi in comodato

In relazione al quesito di cui al punto 1) in oggetto, posto dall'ANCI, la scrivente, convenendo sostanzialmente con la soluzione prospettata dall'associazione medesima, ritiene che le disposizioni recate dall'art. 4. comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n, 437 (legge di conversione n. 556 del 24 ottobre 1996), fatte confluire nel comma 4 dell'art.6 del D.Lgs, n. 504/1992 dal comma 53 dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, vadano interpretate nel senso che il comune ha il potere di stabilire un'aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 4 per mille:

a) soltanto per le abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione, oppure utilizzare da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel comune;

b) soltanto per gli alloggi locali con contratto registrato a soggetti che h utilizzano come dimora abituale;

c) congiuntamente per le unità immobiliari di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il comune, inoltre, ha il potere di stabilire due aliquote ridotte di diversa misura, sempre non inferiori al 4 per mille l'una per l’unità immobiliari di cui alla lettera a), l'altra per quelle di cui alla lettera b).

La suesposta posizione è supportata, oltre che dalla possibilità interpretativa data dalla dizione letterale del menzionato art. 4, dalla collocazione della facoltà in discorso in un sistema, quale quello delineato dai commi 53 e 55 dell'art. 3 della L. n. 662/1996, che attribuisce ai comuni un potere di vastissima portata in materia di misure di tassazione lCI.

In relazione al quesito di cui al punto 2) in oggetto, anch'esso posto dall'ANCI, la scrivente ritiene che il comune, allo stato attuale della legislazione, non abbia il potere di assimilare all'abitazione principale, con la conseguente estensione delle agevolazioni per questa previste, l'alloggio concesso dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado.

Si ricorda, in proposito, che, affinché possa configurarsi un'abitazione principale, è necessario che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare, medesima.