RISOLUZIONE N.35/E del 01.03.1999
Imposta comunale sugli immobili (ICI). Fabbricati cui è attribuita la rendita; successive modifiche strutturali o di destinazione; criterio di determinazione del valore dei fabbricati di imprese; articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.504/1992.
In riferimento al quesito posto con la nota sopradistinta, si evidenzia che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, il criterio (peraltro, tassativo, come chiarito con la risoluzione ministeriale n. 27/E del 9.4.1998) di determinazione del valore, ai fini ICI, sulla base delle scritture contabili, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ed interamente posseduti da imprese, deve essere adottato fino all'anno di imposta (compreso) nel corso del quale al fabbricato, che ne era sprovvisto fin dall'origine, viene attribuita la rendita catastale (è equiparata all'attribuzione della rendita l'annotazione negli atti catastali della "rendita proposta" - vedasi, fra l'altro, la predetta risoluzione n. 27/E; nonchè le istruzioni ministeriali per il versamento dell'ICI 1998 ).
Il citato comma 3 è, infatti, finalizzato a disciplinare, come rilevasi anche dalla sua formulazione letterale, esclusivamente il periodo che intercorre dal momento in cui il fabbricato in commento, dovendo essere assoggettato ad ICI, non risulta ancora iscritto in catasto, oppure risulta iscritto ma senza aver mai avuto la rendita, fino al momento in cui riceve la rendita catastale (e, più precisamente, fino alla fine dell'anno di imposizione nel corso del quale viene a risultare, dagli atti catastali, fornito di rendita, o per attribuzione da parte dell'U.T.E. o per "proposizione" con la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19.4.1994).
Pertanto, il fabbricato in discorso, che sia già stato attributario di rendita, non può rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina recata dal menzionato comma 3 (disciplina che rappresenta una eccezione, rispetto al criterio ordinario indirizzato verso la determinazione del valore ICI sulla base della rendita catastale sia essa effettiva che similare) per cui, se successivamente all'annotazione negli atti catastali della rendita attribuita dall'U.T.E. o di quella proposta intervengono variazioni permanenti, strutturali o di destinazione, che rendano non più idonea siffatta rendita, il valore del fabbricato di cui trattasi deve essere determinato sulla base della rendita similare, ai sensi del quarto comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504/1992.