RISOLUZIONE Min. Finanze 30/7/98 n.95/E

La situazione rappresentata da codesto Comune riguarda i versamenti eseguiti, a titolo di ICI, per i primi anni di applicazione dell’imposta, da un contitolare anche per conto degli altri (come, ad esempio, nel caso in cui il marito, proprietario al 50 per cento dell’alloggio abbia versato l’intera imposta dovuta per l’alloggio medesimo, eseguendo cosi’ il pagamento anche per la quota del 50 per cento di spettanza della moglie).

Al riguardo si premette che, come è noto, il Consiglio comunale, ai sensi della lettera i) dell’articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, può adottare una apposita disposizione regolamentare in forza della quale considerare regolarmente eseguiti i versamenti ICI effettuati, anzichè separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri. Siffatta norma regolamentare, però, può avere effetto soltanto a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale viene deliberata; ciò, in base al primo periodo del secondo comma dell’articolo 52 dello stesso decreto legislativo n. 446/1997. In proposito va precisato che, incidendo la norma sul procedimento di accertamento, la sua efficacia va determinata con riferimento al momento in cui dovrebbe emettersi il provvedimento sanzionatorio, indipendentemente dall’annualità di tassazione; così, ad esempio, se la norma regolamentare in commento viene adottata nell’anno 1998 (ed entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 1999) a decorrere dal primo gennaio 1999 non possono più essere emessi provvedimenti di irrogazione di sanzioni collegate alle irregolarità di cui trattasi, ancorché commesse in anni pregressi. Sempre in commento della disposizione regolamentare eventualmente adottata dal comune, va ulteriormente chiarito che essa non può derogare al principio, sancito nel primo comma dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 504/1992, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso e, quindi, non può introdurre l’istituto della solidarietà passiva. In altri termini, la norma regolamentare deve limitarsi ad operare una "finzione giuridica" in forza della quale, laddove il versamento sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso. Con la conseguenza che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta, sia in sede di liquidazione sulla base della dichiarazione che in sede di accertamento, od alla irrogazione di sanzioni (ovviamente, per motivi diversi dall’esecuzione materiale del versamento unitariamente anzichè disgiuntamente, essendo siffatta modalità di pagamento consentita per regolamento) devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare, per la sua quota di possesso. Passando al problema evidenziato da codesto comune (concernente i versamenti in autotassazione eseguiti, per i primi anni di applicazione dell’ICI, congiuntamente anzichè disgiuntamente e per i quali non può utilmente intervenire la norma regolamentare in quanto il termine decadenziale per la notifica dei relativi avvisi di liquidazione od accertamento oppure irrogatori di sanzioni viene a scadere antecedentemente all’entrata in vigore della disposizione regolamentare stessa) la Scrivente ritiene che, previo consenso dei contitolari interessati, il comune possa ugualmente assumere la "finzione" di cui si è sopra detto (senza, quindi, tra l’altro, procedere a rimborsi in favore del contitolare versante nè a recuperi nei confronti degli altri) e non comminare, in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 18.12.1997, la sanzione connessa alla modalità di esecuzione del versamento, congiuntamente anzichè separatamente, ferma restando, ovviamente, la irrogabilità di sanzioni per motivi diversi (ad esempio, per omesso o tardivo versamento, laddove l’importo complessivamente versato dovesse risultare insufficiente o tardivamente eseguito).

Tale trattamento, si precisa, è possibile limitatamente ai primi anni di applicazione dell’ICI, durante i quali, pur nella precisa previsione legislativa della soggettività passiva ICI proporzionalmente alla quota di possesso (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992), può essersi verificata una obiettiva incertezza sulle modalità da seguire per effettuare materialmente il versamento in autotassazione. La scusabilità dell’errore in commento è rafforzata anche dal fatto che negli anni in discorso era ammesso e largamente praticato il versamento IRPEF congiunto tra coniugi.

La prospettata soluzione nulla toglie alla utilità di adozione della disposizione regolamentare sovraillustrata, in quanto in sua vigenza l’assunzione della predetta "finzione giuridica" diventa a carattere permanente e prescinde dal consenso dei contitolari interessati. Stante la portata generale della presente risoluzione, le Direzioni Regionali delle entrate sono pregate di diffonderla urgentemente presso i comuni compresi nelle proprie circoscrizioni.