Risoluzione del 29/01/2002 n. 3 Dipartimento delle Politiche Fiscali - Federalismo Fiscale

Oggetto:

Imposta comunale sugli immobili (ICI). Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Applicabilita' dell'ICI sugli immobili del CONI e dell'UNIRE

Testo:

Con la nota in riferimento codesto Ente ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilita' di includere l'imposta comunale sugli immobili (ICI) nel novero dei tributi locali che sono assorbiti nell'imposta unica dovuta per la gestione dei concorsi pronostici e delle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche svolto all'estero, di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.

Al riguardo e' necessario innanzitutto precisare che l'art. 7 di detto decreto legislativo - che e' stato oggetto di modificazioni ad opera dell'art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) - stabilisce che "L'imposta unica e' sostitutiva, nei confronti del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E., di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico". Nella precedente versione della norma, invece, l'imposta unica svolgeva funzione sostitutiva anche di tributi erariali e locali relativi all'organizzazione dei concorsi pronostici.

La disposizione in esame e' chiara nell'affermare che l'imposta unica sostituisce ogni tributo locale che sia connesso all'esercizio dei concorsi pronostici e che pertanto i tributi che presentino tali caratteristiche non devono essere autonomamente richiesti dagli enti locali al C.O.N.I. ed all'U.N.I.R.E.

Occorre quindi verificare se possa rientrare in questa tipologia di tributi l'ICI, il cui presupposto impositivo, a norma dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, consiste nel possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' di impresa

Alla luce di questa precisazione appare evidente che il possesso di immobili da parte del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E. puo' avere rilievo ai soli fini dell'organizzazione e non anche dell'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, in quanto siffatti beni possono considerarsi esclusivamente come strumentali allo svolgimento di dette attivita', mentre non sembra che possano avere una qualche attinenza con l'effettuazione delle operazioni materiali che sono necessarie per il concreto esercizio delle attivita' in questione.

Tale considerazione porta quindi a ritenere assoggettabili all'ICI gli immobili strumentali allo svolgimento dei concorsi pronostici e delle scommesse solamente a decorrere dal 1 gennaio 2001, mentre detto tributo comunale poteva considerarsi assorbito nell'imposta unica esclusivamente fino al 31 dicembre 2000, fino cioe' al momento in cui ha avuto vigore la disposizione di cui al citato art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1998 nella sua precedente versione.