MINISTERO DELLE FINANZE
Circolare n. 207/E del 16-11-2000
OGGETTO: Collegato fiscale alla legge finanziaria 2000. Primi chiarimenti.
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Art. 74 - Attribuzione o modifiche delle rendite catastali
L’articolo 74 del "collegato" dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali per i terreni e i fabbricati hanno efficacia dalla loro notificazione, da parte del competente l’Ufficio del territorio, ai soggetti interessati.
Dalla data della notifica decorrono i termini ordinari, pari a sessanta giorni, previsti dall’articolo 21, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
Gli uffici del territorio competenti sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Comuni interessati l’avvenuta notificazione.
Il comma 2 dispone che non sono dovuti sanzioni ed interessi – relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso, come prorogato dall'ultimo periodo dello stesso comma – per gli atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria e degli enti locali, non ancora divenuti definitivi, emanati sulla base di accertamenti catastali effettuati entro il 31 dicembre 1999. E' da ritenere che la disposizione appena richiamata non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti obbligati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, iscritte in catasto, come è noto, sulla base di dichiarazioni di parte non annoverabili nella categoria degli "atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita". La legge inoltre precisa che non si fa luogo alla ripetizione di quanto eventualmente già pagato dal contribuente.
Nello stesso comma è altresì prevista la facoltà di proporre ricorso, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avverso gli atti di attribuzione o modificazione delle rendite, ancorché resisi definitivi per mancata impugnazione, entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del "collegato".
Il successivo comma 3 stabilisce che, per gli atti che abbiano comportato modifiche o attribuzioni delle rendite catastali, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi, l’amministrazione finanziaria o gli enti locali provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza, previsti dalle singole leggi d’imposta, alla liquidazione o all’accertamento della maggiore imposta dovuta.
Si richiama anche in questo caso l’attenzione sul fatto che le disposizioni sono riferite esclusivamente agli atti degli uffici del territorio e non alle dichiarazioni di parte.
La notifica di tali atti costituisce anche atto di notifica della rendita catastale attribuita, con la conseguenza che, da tale data, decorrono i termini per la presentazione del ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il comma 4 abroga il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’articolo 5, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, disciplinante la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). Come è noto, tali periodi erano stati aggiunti dall’articolo 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, in vigore dal 1° gennaio 2000, e stabilivano che "Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell’avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con le modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell’avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni ed interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. "
Con i commi 5 e 6, infine, vengono estese rispettivamente all’imposta comunale sull’incremento del valore degli immobili (INVIM), limitatamente al comma 1, e all’imposta comunale sugli immobili (ICI), le disposizioni di cui all’articolo 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
In particolare, tale disposizione, contenuta nel citato articolo 2, consente ai contribuenti di applicare, dal 1 gennaio 1992 anziché dal 1 gennaio 1994, i nuovi estimi catastali, revisionati per effetto dei ricorsi dei Comuni avverso le nuove rendite catastali, qualora gli stessi siano inferiori a quelle risultanti dalla normativa precedente.
Art. 75 - Rimborsi automatizzati
Il comma 1 dell’articolo 75 del "collegato" prevede che con decreti del Ministro delle finanze possano individuarsi le imposte e le tasse da rimborsare con procedura automatizzata e alla determinazione delle modalità di esecuzione di tali rimborsi.
Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che, fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti del Ministro delle finanze, i rimborsi automatizzati vengano effettuati in conformità alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del "collegato".
Art. 76 - Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio
L’articolo 76 prevede che gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono cedere a terzi, a titolo oneroso, i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità.
Il trattamento tributario di tali cessioni è individuato al comma 5 dello stesso articolo il quale ne dispone l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.
Va da sé che gli atti di cessione, benché esenti dall’imposta di registro, devono essere assoggettati all’obbligo della registrazione in termine fisso, ai sensi dell’articolo 6 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 77- Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari
L’articolo 77 apporta alcune modifiche al sistema dei compensi spettanti ai concessionari della riscossione.
Si prevede in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la revisione dei compensi spettanti ai concessionari per la riscossione delle entrate che i contribuenti versano mediante "modello F23", e che fino al 31 gennaio 1997 venivano versate direttamente agli uffici finanziari, presso gli aboliti servizi autonomi di cassa (SAC).
Tale revisione non avrà comunque alcun impatto sui contribuenti, in quanto il compenso resterà a carico dell’ente impositore.
Attualmente il compenso spettante per tali riscossioni è pari ad una percentuale delle somme riscosse.
La modifica normativa prevede invece un compenso fisso per ciascun "modello F23" acquisito dagli intermediari (banche, poste e concessionari), da calcolarsi in funzione degli effettivi costi di lavorazione di ciascuna operazione di incasso.
L’obiettivo della norma è quindi di razionalizzare il sistema dei compensi in argomento e di ridurre il costo complessivo della riscossione sostenuto dagli enti impositori.
La norma prevede altresì l’operatività per un ulteriore semestre (rispetto al termine attualmente previsto del 30 giugno 2001) di un meccanismo di "garanzia della remunerazione" dei concessionari, per consentire agli stessi di portare a compimento tutti i complessi processi di riorganizzazione derivanti dalla riforma del sistema di riscossione coattiva, senza penalizzazione dei conti economici aziendali.
Alla fine del periodo "garantito", la completa attuazione della riforma comporterà un aumento del gettito tributario e, conseguentemente, un aumento della remunerazione spettante ai concessionari, tale da consentire la redditività delle imprese.
Art. 78 - Attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 78, si riconosce che gli enti locali riconosciuti titolari dell’autonomia tributaria di cui al d.lgs n. 446/97 possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero delle finanze aventi ad oggetto l’espletamento di attività di consulenza in ordine alle procedure adottate in tema di liquidazione, accertamento e riscossione delle proprie entrate.
Con il comma 2 dell’articolo in esame, poi, si opera l’esplicito riconoscimento circa l’assenza di qualsivoglia potere ispettivo o di controllo dell’amministrazione finanziaria centrale nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione delle proprie entrate, peraltro già desumibile dallo stesso assetto normativo delineato con il d.lgs n. 446/97.
Il comma 3 interviene ulteriormente sulla materia.
Nella disciplina originariamente dettata in tema di affidamento delle attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate a comuni, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di affidamento di servizi pubblici, un limite di carattere legale è rappresentato dal fatto che i predetti servizi possono essere affidati anche a società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale (ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e) della legge n. 142/90) i cui soci privati siano scelti tra gli iscritti nell’albo dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di accertamento e riscossione locale, al di fuori del servizio nazionale di riscossione, ovvero siano comunque reputati affidabili in quanto già operanti in tale contesto da epoca precedente.
Sull’ultimo punto specifico interviene la modifica normativa in esame. Infatti, l’originaria previsione dell’art.. 52 del d.lgs. n. 446/97 stabiliva che dovesse trattarsi di società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto n. 446/97 stesso (e cioè, al 1.1.1998). Il riferimento temporale viene ora esteso in avanti, indicando la nuova soglia nella data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze che istituisca l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni (art. 53 d.lgs. n. 446/97). Il decreto citato corrisponde al D.M. 11.09.2000, n. 289 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244, del 18.10.2000).
Viene pertanto operato un ampliamento del bacino di possibile applicabilità della disposizione di fatto estesa ai soggetti operanti in tale ambito alla data del 31.10.2000.
Con un intervento sull’art. 52 d.lgs. n. 446/97, poi, si prevede che (comma 4) l’affidamento ai concessionari del servizio nazionale di riscossione possa avvenire anche a prescindere dal rispetto dell’ambito territoriale entro il quale tali soggetti esercitano la concessione del servizio di riscossione: ne deriva una notevole semplificazione delle modalità di affidamento delle procedure in favore di soggetti che già svolgano oggi tali attività, in via professionale, e soprattutto potendo fare ricorso allo speciale procedimento di cui al D.P.R. n. 602/72, di gran lunga più appetibile per il creditore, in quanto incentrato su un procedimento di riscossione coattiva accelerato e più snello rispetto a quello ordinario, al quale in fondo continua a restare aderente la procedura dell’ingiunzione fiscale del R.D. n. 639/1910.
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