CIRCOLARE Finanze 15 maggio 1995 n.139/E

I.C.I. - Abitazioni principali dei residenti - Aliquote per l’anno 1995 – Delibere Comunali – Condizioni e termini – Articolo 4 del decreto legge 29.04.1995 n.132 – Articolo 9/Bis del D.L. 23.02.1995 n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.03.1995 n.85 – Chiarimenti interpretativi.

(in G.U. n.115 del 19.05.1995)

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto legge 29 aprile 1995, n° 132, reiterativo dell'articolo 4 del decreto legge 25 febbraio 1995, n° 48, decaduto per mancata conversione in legge, stabilisce che:

"Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato".

Con tale disposizione viene attribuito al comune il potere di far vigere sul proprio territorio (previa apposita deliberazione da adottare entro il termine stabilito nell'articolo 6 del decreto legislativo n° 504/1992 ed avente effetto limitatamente all'anno successivo a quello nel corso del quale è adottata) due aliquote ICI:

l'una, ordinaria, da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui si dirà qui di seguito;

l'altra, ridotta rispetto a quella ordinaria, da applicare sul valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel comune.

Per l'applicazione della predetta disposizione, la Scrivente ritiene:

a) che in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno di imposizione per il quale è stata deliberata l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante i quali c'è stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno 15 giorni;

b) che in caso di contitolarità di possesso dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata soltanto sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione.

Restano fermi i limiti stabiliti nel secondo comma del citato articolo 6, per cui l'aliquota ordinaria non può essere deliberata in misura superiore al 6 per mille, oppure al 7 per mille laddove sussistano straordinarie esigenze di bilancio, e l'aliquota ridotta, in misura inferiore al 4 per mille.

La disposizione in commento è stata, per la prima volta, introdotta con l'articolo 4 del decreto legge 27 dicembre 1994, n. 719, (pubblicato nella G.U. del giorno dopo), anch'esso decaduto per mancata conversione.

Scadendo al 31 dicembre 1994 il termine per deliberare in materia di aliquote ICI per l'anno 1995, a seguito del differimento a tale data del termine di delibera per l'anno 1995 (art. 5 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito nella legge 28 ottobre 1994, n. 596), i comuni non risultavano concretamente posti in condizione di operare la diversificazione delle aliquote con effetto fin dal corrente anno 1995.

In proposito ha provveduto il primo comma dell'articolo 9-bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale ha stabilito che "ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 25 febbraio 1995, n. 48, i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995".

Si tratta, evidentemente, di una riapertura non generalizzata del termine per deliberare l'aliquota ICI 1995, bensì finalizzata alla introduzione, fin dal 1995, di una aliquota ridotta per l'abitazione principale dei soggetti residenti.

Pertanto, condizione essenziale per modificare, entro il 30 giugno del corrente anno, l'aliquota già deliberata per l'anno 1995, è che vengano rideliberate due aliquote per tale anno, di cui quella da applicare alle abitazioni principali dei residenti sia inferiore all'aliquota ordinaria nonché all'aliquota già precedentemente deliberata e cioè a quella che si sarebbe resa applicabile per l'anno 1995 in assenza della modifica.

Valgano in proposito i seguenti esempi:

1) Il comune non ha deliberato l'aliquota per l'anno 1995, si applica, ai sensi del secondo comma del precitato articolo 6, per detto anno l'aliquota del 4 per mille. In tal caso, poiché non è possibile rispettare la menzionata condizione dell'introduzione di una aliquota per l'abitazione principale dei residenti inferiore rispetto a quella minima del 4 per mille, non è più consentito al comune di poter deliberare in materia di aliquote per l'anno 1995.

2) Il comune ha già deliberato per l'anno 1995 l'aliquota del 4 per mille. Le conseguenze sono uguali a quelle enunciate al punto 1).

3) Il comune ha già deliberato per l'anno 1995 una aliquota superiore al 4 per mille (ad esempio, il 5 per mille). In tal caso il comune non può aumentare o diminuire, per tutti indistintamente gli immobili, l'aliquota già deliberata, né può aumentare l'aliquota ordinaria lasciando inalterata quella per le abitazioni principali dei residenti (nell'esempio fatto, il 5 per mille). Può, invece se lo ritiene, deliberare, entro l'indicato termine del prossimo 30 giugno, una diminuzione dell'aliquota 1995 per le abitazioni principali dei residenti (nell'esempio fatto, portandola ad una misura inferiore al 5 per mille e, comunque, non al di sotto del 4 per mille) e, contestualmente, deliberare un aumento dell'aliquota ordinaria da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti. Parimenti, sempre in costanza della modifica in diminuzione dell'aliquota per le menzionate abitazioni principali, il comune può deliberare di mantenere l'aliquota ordinaria nella stessa misura già precedentemente deliberata (nell'esempio fatto il 5 per mille), oppure di diminuirla, nel rispetto, ovviamente, dell'illustrata condizione per cui l'aliquota per le abitazioni principali dei residenti deve risultare essere comunque inferiore rispetto a quella ordinaria.

Nel deliberare la manovra sulle aliquote 1995, nei casi consentiti ed evidenziati al punto 3), il comune dovrà attenersi alla condizione per cui la previsione di gettito ICI per il 1995 sia di entità non inferiore al gettito conseguito per ICI relativa all'anno 1994. Tale condizione, la quale normalmente richiede che alla riduzione dell'aliquota ordinaria, potrebbe risultare ugualmente soddisfatta, come nell'esempio fatto al punto 3), con una modifica in diminuzione di entrambe le aliquote laddove, per effetto, ad esempio, di nuove costruzioni ultimate nel corso del primo semestre 1995, sia prevedibile una invarianza di gettito nonostante le minori aliquote.