Decreto Legislativo 1 dicembre 1993 n.518

Disposizioni correttive del D. Lgs. n.504/92 in materia di versamento dell'Imposta Comunale Sugli Immobili.

(in G.U. n.294 del 16.12.1993)

Art.1, comma 1 – Versamento, anche in un'unica soluzione, dell’imposta entro il termine di scadenza della prima rata.

Art.1, comma 2 – Modalità alternative per il versamento dell’ICI dovuta dai soggetti non residenti

Art.1.

1.All’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è aggiunto il seguente periodo: "I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l’imposta dovuta per l’anno in corso.".

2.Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, con effetto dall’anno 1993, ulteriori modalità, alternative rispetto a quelle ordinarie, per il versamento al concessionario della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Art.2.

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.