DECRETO LEGGE 23 gennaio 1993 n 16
Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie.
(in G.U. n. 18 del 23 01 1993)
(RISOLUZIONE N. 168/E - 1995 - DETRAZ. ABITAZIONE
PRINCIPALE)
(DECRETO INTERMINISTERIALE 13.11.1995 - VERSAM. ICI
SOGGETTI NON RESIDENTI)
(LEGGE N. 449/97 - ART. 49 C. 13 - TARIFFE D'ESTIMO)
(CIRCOLARE N. 34/E - 1999 - FABBRICATI D'INTERESSE
STORICO-ARTISTICO)
(CIRCOLARE N. 179/E - 1999 - ESTIMI)
(CIRCOLARE N. 185/E - 1999 - ESTIMI)
(LEGGE 342/00 ART. 74 C. 6 -
RETROATTIVITA' ESTIMI CATASTALI)
(CIRCOLARE N. 9/E - 2006 - IMMOBILE DI
INTERESSO STORICO - INTERPRETAZIONEI)
Legge di conversione n.75 del 24.03.1993 in G.U. n.69 del 24.03.1993
Art.1 comma 4/bis: persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato. Versamento
Art.1 comma 4/ter: assimilazione allabitazione principale dellunità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini non residenti.
Art.2 (commi da 1 a 1 undecies): norme in materia di revisione delle zone censuarie, di impugnazione delle rendite di cui al D.M.20.01.1990 e di variazione della quantificazione dei trasferimenti erariali conseguenti alle modifiche di gettito ICI derivante dalla riduzione degli estimi catastali.
Art.2 comma 5: determinazione della base imponibile ICI per gli immobili di interesse storico, artistico ai sensi dellart.3, della legge 01.06.1939 n.1089 e succ. modif.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legge
Art.1
1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre .1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso. secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale dei possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella dei canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione. che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni di non avere già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile. 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, dei decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1 commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata aumentata dei 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.
4. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:
"3-bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.";
"i-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.".
5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 2.
1.Con decreto del Ministro delle finanze. da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990; tuttavia le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con la revisione effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si applicano, ai soli fini delle imposte dirette, dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui, anche per effetto della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento di cui al comma 2, risultano di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della prima dichiarazione che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dalla revisione generale effettuata ai sensi del presente articolo.
2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.
3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n, 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonchè per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base dei valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle Finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.
4. Con decreto dei Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 con la stessa procedura prevista nel primo periodo del comma 1, sarà disposta una ulteriore revisione riguardante le zone censuarie e i criteri di classificazione delle unità censuarie, nonché le tariffe d'estimo e le rendite delle unità immobiliari urbane sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo del comma 1, tenendo conto delle superfici commerciali per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria A.
5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Art. 3.
1. Le dichiarazioni e le istanze di citi agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46. comma 1; 51, comma 1 ; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 31 marzo 1993, senza applicazione di sanzioni.
2. Se Ie dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma, 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 31 marzo 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 è fissato al 15 aprile 1993.
3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli Importi relativi alle rate scadute prima della data dì entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.
4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentato fino al 31 marzo 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 31 marzo 1993 può altresì essere presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991.
5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2,della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 31 marzo 1993; in tal caso il pagamento è effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell' 1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.
6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1, primo e secondo periodo della citata legge n. 413 del 1991, sono differiti al 31 marzo 1993.
7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, può essere presentata fino al 31 marzo 1993; se la dichiarazione è presentata oltre il 1° giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi. dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.
8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: "30 settembre 1992" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1992".
9. Le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano fino al 31 marzo 1993, alle condizioni e nei confronti dei soggetti ivi previsti, agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il cui termine per la registrazione scade dopo il 30 settembre 1992.
10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si applicano con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 dei 1973, ovvero anche se sono stati notificati verbali di constatazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 31 marzo 1993. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Art. 4.
1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: ", e successive modificazioni." il seguente periodo: "Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.";
b) nell'art.24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'art.10 ed al primo comma, primo periodo, dell'art.11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. ";
c) nell'articolo 34:
1) al comma 1, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4," sono sostituite dalle parole: "anteriormente al 1° ottobre 1991";
2) il comma 4 è soppresso;
d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sino alle parole: "e successive modificazioni", sono sostituite dalle parole: "fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo 1993,";
e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino, applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato. quello di ammontare maggiore. ";
f) nell'articolo 44:
1) al comma 1, dopo le parole: "60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata" sono inserite le parole: "dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale" e le parole: "ai sensi dell'articolo 54" sono sostituite dalle parole "ai sensi degli articoli 54 e 55";.
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non. trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate";
3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;
g) nell'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1 , è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni. "
h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;
i) nell'articolo 53:
1)al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.";
2) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.";
3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
12-ter. 1 termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993.";
l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: "30 aprile 1992" sono sostituite dalle parole; "31 marzo 1993";
m) nell'articolo 57:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono inserite le parole: "I'accertamento e";
2) al comma 3, le parole: "di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite dalle parole: "di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48";
3) al comma 4, le parole: "1° settembre 1991" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1991";
n) nell'articolo 59:
1) al comma 1, le parole: "articoli 34 e 44" sono sostituite dalle parole: "articoli 34, 36 e 44";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori dichiarati.";
o) nell'articolo 63, comma 9, Ie parole: "1° settembre 1991" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1991".
2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altra attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.".
3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.
4. L'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992. n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, dei patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle società derivate dalla trasformazione: detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle società derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 2 18, e successive modificazioni.
6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.
8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà di non svolgere le attività previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, qualora ne abbiano data comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle predette attività, ma resta fermo quello di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di acconto con le modalità previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale. Nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.
9. La facoltà di costituzione dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è estesa alle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
Art. 5.
1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 199 1, n. 413, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.
2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.
3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento, di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.
4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n .600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1971, n. 602, e successive modificazioni a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131 e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché della determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.
5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
6. Dopo l'articolo 62 della citata legge n. 413 del 1991 è inserito il seguente:
"Art. 62-bis. - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono, dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati dei versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993".
Art. 6.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. I predetti elenchi debbono riferirsi, rispettivamente, a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.
2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle Finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.
3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi devono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.
4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Al fini dell'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni degli articoli 51, 63 e 64 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972.
Art. 7.
1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, nonché di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per:
a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, i servizi di aggiornamento e di informazione agli uffici;
b) la predisposizione. dell'inventario degli immobili pubblici;
c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale;
d) la semplificazione delle procedure e la connessa tempestiva informazione dei contribuenti, nonché per provvedere sia alle spese occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti, sia alle attività di assistenza in favore degli stessi per il calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359 e il relativo pagamento, nonché alle attività connesse con il controllo e l'accertamento di tale imposta;
e) l'informatizzazione degli unici centrali; l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere per l'affidamento di appalti e concessioni per l'acquisizione dei singoli servizi occorrenti alla predisposizione dei sistemi informatici, previo esperimento di confronti concorrenziali fra soggetti in possesso dei necessari requisiti per ciascuna categoria di servizio.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi, si provvede a carico dei capitoli 6041 e 6050 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, rispettivamente per lire 90 miliardi e per lire 10 miliardi. Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.
3. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; tale fondo dovrà essere prioritariamente destinato ad interventi volti a favorire, attraverso la rete telematica dei comuni, l'interscambio di dati tra le anagrafi comunali della popolazione e gli archivi delle licenze di esercizio commerciale da un lato e gli enti che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale dall'altro. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.
Art, 8.
1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione dei reddito imponibile.
2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base dei volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 5 milioni di litri.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento delle seconda rata degli acconti e del saldo anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni. si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno, 1992.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico del capitolo 6939 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e del corrispondente capitolo 3531 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume, nonché un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso, e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sugli utili dell'esercizio in corso alla data del 24 novembre 1992, reinvestiti nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dal presente comma e dai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio loro ammontare.
Art. 9.
1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente."
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta ".
2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, numeri 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione. della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);".
3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondenti all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.
4. Nel bonifico da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonchè la causale del versamento e l'anno di riferimento.
5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
6. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data di bonifico.
7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1991, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati per un periodo fino a dodici mesi continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, resta determinato al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.
8. Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Gli stampati possono essere acquistati presso gli uffici e le rivendite indicate con decreto del Ministro delle finanze il quale ne stabilisce il prezzo di vendita: per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente e gratuitamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Ai contribuenti che hanno acquistato gli stampati per la redazione delle dichiarazioni è concesso un credito di imposta nelle misure stabilite dal predetto decreto per un ammontare non superiore al prezzo di vendita degli stampati, da utilizzare nella liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa.". Alla copertura dei minor gettito derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede riducendo di pari importo il capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
9. I contribuenti, al fine di adeguarsi al disposto degli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992 n.84, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in una apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 11 luglio 1986. n. 390 sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Art. 10.
1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze: con le operazioni di riscontro, è effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.
2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1 gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti ai soggetti creditori di imposta fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 1 marzo 1993, ed a versare all'entrata dei bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,. valutato in lire 4.792,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1993, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte del l'accantonamento "Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari"; quanto a lire 256 miliardi per il 1993 e a lire 512 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e a lire 73 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.11
1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllanti che si sono avvalse per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto articolo 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei tesoro e, quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.
4.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.12
1. Per i crediti non erariali, quando l'importo dei tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.
2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo d tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.
3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° novembre 1992.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dilazione è usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza dei termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce.";
b) all'articolo 78, le parole: "il concessionario deve dimostrare" sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare>>.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, continuano ad applicarsi al periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1991, semprechè le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro Il 31marzo 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.
Art. 13.
1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, dei numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:
a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;
c) un compenso, aggiuntivo rispetto a, quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;
d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare le remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT";
b) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 del mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate.";
c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "e degli interessi"; le parole: "tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo".
2. La misura minima del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è fissata, per i ruoli emessi entro il 31 dicembre 1992, in lire 5.000, valevole per tutte le concessioni.
3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei compensi deve essere contenuta nei limiti della dotazione del pertinente capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
Art. 14.
1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto.
2. Per lo stesso anno 1992 al concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto; tale compenso è da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nell'anno 1992, e non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio.
3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonché le modalità ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.
4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993.
5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare dei contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.
6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella regione siciliana.
Art. 15.
1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente "Ferrovie dello Stato", disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene è delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente "Ferrovie dello Stato". Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente "Ferrovie dello Stato" territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
2. L'ente "Ferrovie dello Stato" contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.
3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente "Ferrovie dello Stato" non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente "Ferrovie dello Stato" sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte, con decreto adottato dal Ministro delle Finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.
Art. 16.
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 23 gennaio 1993
SCALFARO
AMATO Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA Ministro delle finanze
BARUCCI Ministro del tesoro
GUARINO Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CRISTOFORI Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BONIVER Ministro del turismo e dello spettacolo
Decreto Legge 23 gennaio 1993 n.16 art.2
(in G.U. 23.01.93 n.18)
Art.2 Così come modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 1993, n.75 (modifiche al comma 1 e 2, soppressione del comma 4)
1.Con decreto del Ministro delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dellArt.17 della legge 23 agosto 1988, n.400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe destimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui allart. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe destimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui allart. 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per lanno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe destimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dellart. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per lanno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra lammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla base delle tariffe destimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui allart. 2 della legge di conversione del presente decreto;
1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe destimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e allintero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dellart. 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.
1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dellAmministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dellart. 32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.
1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonchè sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.
1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dellart. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dallanagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.
1-sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dellart. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.
1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dellart. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonchè delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui allart. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.
1-nonies. Al quarto comma dellart. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente".
1-decies. Allonere derivante dallattuazione del comma 1-octies, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dallanno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lanno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, alluopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-undecies. Le variazioni di gettito dellimposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonchè dalla revisione generale delle tariffe destimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui allart. 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dallesercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe destimo e delle rendite, adottato ai sensi dellart. 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo.
2.La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1 primo e secondo periodo.
3.Per lapplicazione dellart. 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dellart. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dellart. 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonchè per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dellimposta sulle successioni e donazioni, nonchè di quella comunale sullincremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dallAmministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.
4.
5.Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dellart. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dellimposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante lapplicazione della tariffa destimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui allart. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Legge 24 marzo 1993 n.75 art.1 in vig dal 24/03/93
(in GU 24.03.93 n. 69)
Conversione in legge con modificazioni
1.Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso lobbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dellarticolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dellinventario di cui allarticolo 2217, terzo comma, del codice civile e allarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dallarticolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, nonché dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dellarticolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonché del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dallarticolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16; i predetti rapporti giuridici conservano validità ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
Allarticolo 1:
al comma 2, le parole: "oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere" sono sostituite dalle seguenti: "di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo";
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dellimposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il versamento dellimposta straordinaria immobiliare di cui allarticolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.
4 ter. Ai fini dellapplicazione dellarticolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dellarticolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale lunità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5 bis. A decorrere dal periodo dimposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dellarticolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "allufficio delle imposte" sono inserite le seguenti: "ed al comune ove è ubicato limmobile".
5 ter. Il termine stabilito dal secondo comma dellarticolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1992 dallarticolo 3, comma 13, del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993".
Allarticolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe destimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di lassamento.
Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dall1 gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui allarticolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe destimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1 bis e 1 ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui allarticolo 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per lanno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dall1 gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe destimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dellarticolo 2, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, alla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per lanno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra lammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla base delle tariffe destimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui allarticolo 2 della legge di conversione del presente decreto";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Entro un termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe destimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e allintero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dellarticolo 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.
1 ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dellAmministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dellarticolo 32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.
1 quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1 bis entro il termine ivi previsto, nonchè sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1 ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.
1 quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dallanagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
1 sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il31 dicembre 1993 ai sensi dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.
1 septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonchè delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985 n. 52.
1 octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui allarticolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.
1 nonies. Al quarto comma dellarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto; in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente".
1 decies. Allonere derivante dallattuazione del comma 1 octies, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dallanno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993 - 1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lanno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, alluopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1 undecies. Le variazioni di gettito dellimposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonchè dalla revisione generale delle tariffe destimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui allarticolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dallesercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe destimo e delle rendite, adottato ai sensi dellarticolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma I del presente articolo";
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: ", primo e secondo periodo";
il comma 4 è soppresso.
Allarticolo 3:
ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 le parole: "31 marzo 1993", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "20 giugno 1993";
al comma 2, le parole: "15 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 1993";
al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro la stessa data e in ununica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto";
il comma 9 è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10 bis. In relazione alle astensioni dal lavoro dei lavoratori bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi i versamenti di cui allarticolo 1 della legge 23 marzo 1977, n 97, e successive modificazioni, comunque effettuati entro il giorno 3 del medesimo mese di dicembre".
Dopo larticolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3 bis.
1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sullincremento di valore degli immobili (INVIM), di cui allarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, allarticolo 26 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e allarticolo 1 del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e successive modificazioni, sono definite, su istanza irrevocabile del contribuente ed avente effetto estintivo della controversia anche nei confronti di eventuali coobbligati, mediante il pagamento della metà dellimposta conseguente allaccertamento per omessa presentazione della dichiarazione ovvero della metà della maggiore imposta conseguente allaccertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni. Le imposte già corrisposte a seguito dellaccertamento sono computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per gli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano ancora decorsi i termini per limpugnativa. Listanza, in carta semplice, deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata allufficio del registro competente e allorgano giurisdizionale adito entro il 20 giugno 1993; il termine per limpugnativa dellatto di accertamento di cui al precedente periodo è differito fino al 20 giugno 1993. A seguito dellistanza lufficio provvede alla liquidazione delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.
2.Qualora sia in contestazione il valore finale, per lapplicazione dellINVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione aumentato della metà del maggiore valore accertato ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato.
3.Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti, per la vertenza che si intende definire, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 3 ter.
1. La dichiarazione integrativa ai fini dellimposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 49, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, è da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purchè sottoscritta in calce.
Art. 3 quater.
1.Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si considerano pendenti anche le controversie di cui allarticolo 17, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato articolo 17 non è stato ancora rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva.
Art. 3 quinquies.
1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere definite mediante la presentazione allufficio competente di apposita istanza entro il 20 giugno 1993. Si applica larticolo 24 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.
Art. 3 sexies.
1. Al comma 1 dellarticolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Entro il 30 giugno 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie provinciali in città che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono già sedi di commissione tributaria e sedi di tribunale e presentano una grande rilevanza ai fini del carico di lavoro in campo fiscale; con analogo decreto possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie regionali in città che, pur non essendo capoluogo di regione, sono già sedi di corte di appello e presentano particolare rilevanza in campo fiscale".
Allarticolo 4:
al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b bis) nellarticolo 29, comma 1, le parole: "10 settembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: " 30 settembre 1993"; e le parole: "di entrata in vigore del citato decreto legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 1991"; al comma 1, lettera i), n.3), le parole: "12 ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993." sono sostituite dalle seguenti "12 ter. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993.";
il comma 2 è soppresso;
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8 bis. Alle imprese con un numero di dipendenti fino a cento è data facoltà di prestare o meno assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. Resta fermo lobbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dellarticolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9 bis. Allarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo"; e le parole: "entro il 15 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile";
b) al comma 5, le parole: "Entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 20 giugno".
Allarticolo 5:
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2 bis. Ai fini di quanto previsto dallarticolo 4 del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, il versamento dei contributi o premi relativi ai rapporti intercorsi tra le stesse parti dalla data di entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984, n. 863 sino al 31 dicembre 1990 non determina la nullità dei contratti previsti dallarticolo 3, comma 5, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 863 del 1984, con conservazione delle agevolazioni previste dal comma 6 dello stesso articolo 3. Il versamento dei contributi o premi dovrà essere effettuato nel termine e con le modalità previste dallarticolo 4 del citato decreto legge n. 6 del 1993";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6 bis. Allarticolo 13, primo comma, del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, le parole da: "con la multa dal doppio al decuplo dellimposta relativa ai prodotti trovati nel deposito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dal direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dellarticolo 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca reato".
Allarticolo 6:
al comma 3, le parole: "devono presentare" sono sostituite dalle seguenti: "possono presentare"; e sono aggiunte, in fine, le parole:
"I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purchè il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative".
Larticolo 7 è soppresso.
Allarticolo 8:
al comma 2, le parole: "5 milioni di litri" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di litri";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo dimposta nel corso del quale il credito è stato concesso. Leccedenza del credito dimposta determinato ai sensi del comma 2 non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dellimposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente all1 luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992. Leccedenza del credito dimposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo dimposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nei periodi dimposta successivi ma non oltre il periodo dimposta 1994";
il comma 6 è sostituito dai seguenti:
"6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dellattività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste lattività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e n. 117 del 21 maggio 1992, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta, per i periodi dimposta 1992 - 1996, lesenzione dal pagamento dellimposta sul reddito delle persone fisiche, dellimposta sul reddito delle persone giuridiche e dellimposta locale sui redditi, sugli utili reinvestiti, in ragione danno, nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.
6 bis. In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità di cui al medesimo comma, possono optare per un credito dimposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dellimposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito dimposta. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti attuativi, il beneficio è revocato.
6 ter. Le esenzioni e il credito dimposta di cui ai commi 6 e 6 bis devono essere rappresentati nel bilancio dello Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro le disponibilità del predetto capitolo sono trasferite allo stato di previsione dellentrata, a compensazione delle minori entrate che si verificano in conseguenza dellapplicazione dei commi 6 e 6 bis.
6 quater. Agli oneri derivanti dallattuazione dei commi 6 e 6 bis, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993 - 1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lanno 1993, alluopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero del tesoro".
Allarticolo 9:
il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine di adeguarsi al disposto dellarticolo 11 bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si procede allapplicazione di alcuna sanzione ed interesse. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dellimposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare laccertamento induttivo di cui allarticolo 12 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da ultimo sostituito dallarticolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dallarticolo 4, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, e allarticolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo articolo 4, comma 3, della predetta legge, come modificato dallarticolo 1, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto";
dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10 bis. Le disposizioni dellarticolo 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilità di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento.
10 ter. Allarticolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) ai funzionari ed agli agenti dellente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma dellarticolo 17, nonchè ai loro incaricati muniti di apposito mandato";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"11 bis. La disposizione di cui allarticolo 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per Ia parte in cui esclude dallimposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dellarticolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dellarticolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
Allarticolo 11:
al comma 1, le parole: "dalle singole società controllanti che si sono avvalse" sono sostituite dalle seguenti: "dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi".
Allarticolo 12:
il comma 5 è sostituito dai seguenti:
"5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5 ter del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra l1 gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo allirrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso.
5 bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire quattro milioni.
5 ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra l1 maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui allarticolo 8, comma 1 bis, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, semprechè le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, linteresse del 20 per cento annuo.
5 quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5 bis e 5 ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5 quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo".
Dopo larticolo 14, è inserito il seguente:
"Art. 14 bis.
1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con lobbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè nei ruoli suppletivi e relativi ruoli speciali, deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:
a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i tre decimi dellimporto di ciascuna rata;
b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, ulteriori tre decimi dellimporto di ciascuna rata;
c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dellimporto di ciascuna rata.
2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dellarticolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
Allarticolo 15:
al comma 1, primo periodo, le parole: "dellente Ferrovie dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "delle Ferrovie dello Stato SpA"; e dopo le parole: "dallente Ferrovie dello Stato" sono inserite le seguenti "e dalle Ferrovie dello Stato SpA";
al comma 1, secondo periodo, le parole: "dellente "Ferrovie dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "delle Ferrovie dello Stato SpA";
al comma 2, le parole: "Lente Ferrovie dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Le Ferrovie dello Stato SpA";
al comma 3, dopo le parole: "dellente Ferrovie dello Stato" sono inserite le seguenti: "e delle Ferrovie dello Stato SpA"; e le parole:"lente Ferrovie dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "le Ferrovie dello Stato SpA";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3 bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui allarticolo 18 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20, del 28 agosto 1992, e in deroga alle medesime, continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato SpA quanto disposto dallarticolo 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".