CIRCOLARE N.179 DEL 26.08.1999
Entrate - Imposta Comunale sugli Immobili relativa all'anno 1993 - Minori estimi in circa 1400 Comuni.
Si premette che, come è noto, in circa 1.400
comuni, a seguito dei ricorsi prodotti dai comuni stessi ai sensi del comma 1 bis
dell'articolo 2 del decreto legge n. 16 del 23 gennaio 1993 convertito con modificazioni
nella legge n. 75 del 24 marzo 1993, talune tariffe d'estimo, per fabbricati appartenenti
ai gruppi catastali A, B e C, sono state ridotte rispetto a quelle precedentemente
determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le variazioni in
diminuzione possono aver riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le
categorie e classi catastali oppure soltanto alcune zone o categorie o classi.
Gli ammontari dei nuovi, ridotti estimi, nei comuni interessati, sono stati stabiliti con
il decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni (vedasi
anche il decreto legge n. 515 del 27 agosto 1994, convertito con modificazioni nella legge
n. 596 del 28 ottobre 1994).
Si ricorda che la rendita catastale (e, quindi, il valore del fabbricato, quale base
imponibile agli effetti della quantificazione dell'ICI dovuta, ottenuto attraverso la
capitalizzazione di siffatta rendita) è data dall'estimo moltiplicato per la consistenza
dell'unità immobiliare considerata.
Quanto sopra premesso, si fa presente che nel regolamento, in corso di perfezionamento,
adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998,
è stata assunta la posizione interpretativa secondo la quale i minori estimi in commento
(e, quindi, i minori valori catastali) hanno effetto, ai fini della determinazione
dell'ICI dovuta, soltanto a decorrere dall'anno di imposta 1994, senza, pertanto, poter
esplicare la loro efficacia sull'anno di imposta 1993.
Ciò, essenzialmente, in considerazione delle disposizioni dettate dal terzo periodo del
comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto legge n. 16/1993 e dal terzo periodo del
comma 1 dell'articolo 2 della legge di conversione n. 75/1993, nonchè della
inapplicabilità all'ICI della valenza retroattiva dei minori estimi in discorso;
retroattività, che le successive disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 2 del
precitato decreto legge limitano esclusivamente alle imposte erariali sui redditi.
La delineata posizione interpretativa è stata condivisa dal Consiglio di Stato (sezione
consultiva per gli atti normativi) nel rendere il prescritto parere sullo schema di
regolamento di cui si è sopra detto.
Ciò stante, i comuni (ai quali l'articolo 3 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 ha
attribuito, tra l'altro, la competenza in materia di rimborsi dell'ICI indebitamente
versata per l'anno di imposta 1993, salvo restando il recupero nei confronti dello Stato
della quota parte corrispondente all'aliquota del 4 per mille) rigetteranno le istanze con
le quali i contribuenti chiedono il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'ICI
corrisposto per l'anno 1993, sulla base delle rendite determinate in esecuzione del
predetto decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, e quello calcolato sulla
base delle rendite risultanti dal decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue
successive modificazioni.
La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene
luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti
interessati.
Tuttavia, le Direzioni regionali delle entrate contatteranno
urgentemente i Comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la loro
attenzione sulla circolare medesima.