Modalità aggiuntive per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili 1995 ed anni successivi da parte dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato
Art.1
1.I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dellimposta comunale sugli immobili (ICI) da essi dovuta per lanno 1995 ed anni successivi, oltre che secondo le modalità stabilite nel decreto interministeriale del 12 maggio 1993 citato nelle premesse, tramite bonifico bancario oppure tramite vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente. In tal caso il versamento può essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nello Stato italiano, anche se ubicati sul territorio di più comuni, e deve essere disposto in lire italiane, per un importo pari allimposta dovuta, a favore del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, avente sede in Roma; per i vaglia postali emessi negli Stati Uniti dAmerica il versamento deve essere disposto per un importo corrispondente alla somma dovuta in lire italiane. Agli effetti della tempestività del versamento dellimposta da parte del contribuente si ha riguardo alla data di ordine del bonifico ovvero di emissione allestero dei predetti vaglia.
2. Nel bonifico bancario e nei moduli dei vaglia postali di cui al comma 1 devono essere indicati, oltre al predetto Consorzio, quale beneficiario, ed alla sua sede in Roma: limporto versato; il cognome e nome ovvero la ragione sociale o denominazione del contribuente; lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo; il codice fiscale italiano del contribuente ovvero, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; la causale del versamento usando la frase "ICI", con la indicazione dellanno al quale si riferisce. In caso di pagamento tramite vaglia postale, anche i dati relativi al codice fiscale vanno indicati nello spazio dedicato alla causale di versamento.
3. Il bonifico bancario deve essere effettuato presso una azienda di credito operante allestero e deve essere domiciliato presso la sede centrale della Banca di Roma, con la quale il predetto Consorzio intratterrà un apposito rapporto di conto corrente.
4. Il vaglia internazionale ordinario deve essere localizzato presso "lUfficio P.T. di Roma E.U.R.".
5. Il conto corrente postale, intestato al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, deve essere unico e dedicato esclusivamente alla riscossione dellICI. Lapposito conto corrente bancario di cui al comma 3 non può essere utilizzato dal Consorzio per operazioni diverse da quelle di cui al presente decreto.
6. Il Consorzio può disporre delle somme giacenti sul conto corrente postale e su quello bancario di cui al comma 5 esclusivamente a fronte del contestuale versamento sui conti correnti postali intestati ai concessionari territorialmente competenti e dedicati alla riscossione dellICI.
7. Il costo del bonifico o delle operazioni postali di cui al comma 1 è a carico del contribuente.
Art.2
1. Entro i sette giorni successivi alla data del bonifico ovvero di emissione del vaglia internazionale, il contribuente deve spedire, per raccomandata, al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione la parte di destra, denominata "certificato di accreditamento", del modello approvato con il decreto interministeriale del 12 maggio 1993 citato nelle premesse, previa sua compilazione secondo le istruzioni e modalità riportate sul retro del modello stesso ma con le seguenti modifiche od integrazioni: non va indicato il numero di conto corrente postale né la denominazione del concessionario della riscossione; in luogo del comune di domicilio fiscale, va indicato lo Stato estero di residenza del contribuente con la specificazione della relativa località ed indirizzo; in mancanza di codice fiscale italiano del contribuente, va indicato, se posseduto, il codice di identificazione fiscale a lui rilasciato dallo Stato estero di residenza; nello spazio bianco riservato al "bollo dellufficio P.T." va indicato con quale mezzo è stato eseguito il versamento (bonifico bancario; vaglia internazionale ordinario; vaglia internazionale di versamento in c/c) ed i suoi estremi (data di ordine del bonifico bancario, suo importo e denominazione dellazienda di credito operante allestero incaricata delloperazione; ovvero, data di emissione allestero del vaglia, suo importo e denominazione dellufficio postale estero presso il quale il titolo è stato emesso).
2. Se limporto versato si riferisce ad immobili ubicati sul territorio di più comuni, il contribuente deve compilare e spedire al predetto Consorzio, inserendoli in unica busta tanti modelli, limitatamente alla parte denominata "certificato di accreditamento", quanti sono i comuni di ubicazione degli immobili. In tal caso la somma degli importi che il contribuente ha indicato sui modelli come imposta relativa a ciascun comune deve essere pari allimporto complessivamente versato.
Art.3
1. Entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento del bonifico, la sede centrale della Banca di Roma deve accreditare le corrispondenti somme sullapposito conto corrente bancario di cui al comma 3 dellart. 1. Entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento del vaglia internazionale ordinario, lufficio postale di Roma E.U.R. deve provvedere alla commutazione dei titoli ed al versamento delle relative somme sul conto corrente postale di cui al comma 5 dellart. 1.
2. Sulla base dei dati risultanti, distintamente per ciascun contribuente, dalle comunicazioni di accreditamento postale e dalle relative documentazioni ovvero dalle informazioni fornite dallazienda di credito presso la quale sono stati domiciliati i bonifici, nonché sulla base delle indicazioni contenute nei modelli trasmessi dai contribuenti ai sensi dellart. 2, il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione deve provvedere, entro dieci giorni dallacquisizione delle informazioni necessarie, al versamento dellICI riscossa sui conti correnti postali intestati ai concessionari territorialmente competenti e dedicati alla riscossione dellICI; il Consorzio deve altresì provvedere, non appena possibile, al versamento sui predetti conti dei concessionari degli interessi maturati sui conti di cui al comma 6 dellart. 1 imputandoli proporzionalmente allimposta di spettanza di ciascun ente.
3. I concessionari, sulla base delle comunicazioni del Consorzio, devono provvedere, secondo le disposizioni vigenti, al versamento in favore dei comuni delle somme ad essi spettanti.