Il concetto di protezione civile comprende il complesso di atti, strutture, organismi, mezzi ed iniziative atte alla prevenzione e previsione, nonchè ad affrontare gli eventi in caso di calamità, dando l'avvio sia ai soccorsi che alla ripresa delle normali condizioni di vita. La legge 8.12.1970 n. 996, il D.P.R. 6.2.1981 n. 66, la Legge Regione Piemonte 3.9.1986, la Legge 24.2.1992 n. 225, nonchè una serie di circolari ed ordinanze hanno creato i presupposti per poter disporre di idonei strumenti amministrativi di previsione e prevenzione. Occorre inoltre sottolineare che il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della richiamata legge 225/92 è "Autorità comunale di protezione civile" per cui, onde poter operare con razionalità e competenza, è indispensabile che ogni comune si doti di:
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