CIRCOLARE N. 8/E del 14/01/1998
Oggetto:
Articolo 21, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 –
Ulteriori effetti conseguenti alla definizione degli accertamenti per omessa impugnazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Sintesi:
Si forniscono chiarimenti in ordine alle innovazioni introdotte alla disciplina della definizione degli accertamenti per mancata impugnazione da parte dei contribuenti.
Testo:
Con l'articolo 21, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e' stato sostituito il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Rispetto all'originaria formulazione, il nuovo comma 2 dell'articolo 15 prevede che nel caso di definizione degli accertamenti per mancata impugnazione da parte dei contribuenti si applicano anche le disposizioni dell'articolo 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997.
Con la nuova formulazione del predetto comma 2 il legislatore ha ampliato gli effetti conseguenti alla definizione per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento equiparandoli sostanzialmente a quelli conseguenti alla definizione a seguito dell'accertamento con adesione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
Con la presente circolare si illustra la disposizione legislativa introdotta precisando che la stessa ha effetto dal 1– gennaio 1998, data di entrata in vigore della citata legge n. 449 del 1997.
Al riguardo si rileva che la norma in commento esplica i suoi effetti anche relativamente agli avvisi di accertamento notificati prima della predetta data e per i quali il pagamento delle somme dovute avvenga successivamente alla stessa.
Pertanto l'accertamento in materia di imposte sui redditi e/o di imposta sul valore aggiunto, definito per omessa impugnazione successivamente al 1 gennaio 1998, oltre alla riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate per le violazioni indicate all'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 218, produce gli ulteriori effetti di seguito elencati.
1. Non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Conseguentemente, il reddito o il maggior reddito definito non puo' essere preso a base per l'accertamento di eventuali maggiori importi dovuti relativamente alla predetta imposta comunale.
2. Non rileva ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali ed assistenziali, la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
3. Esclude la punibilita' per i reati previsti dal decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni, con esclusione dei reati previsti dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 4 del medesimo decreto legge. L'esclusione della punibilita' si applica, limitatamente ai fatti che sono stati oggetto dell'accertamento, a tutti i periodi di imposta o annualita' per i quali e' intervenuta la definizione per acquiescenza, anche con effetto retroattivo, in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; relativamente alle ipotesi di reato per le quali e' esclusa la punibilita', l'ufficio dara' notizia all'Autorita' Giudiziaria dell'intervenuta definizione per acquiescenza.
4. L'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice e' possibile unicamente nelle ipotesi tassativamente previste dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 218. In pratica, nel richiamare le indicazioni fornite con la circolare n. 235/E dell'8 agosto 1997 con riferimento all'accertamento con adesione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, si evidenzia che l'ulteriore azione accertatrice e' consentita quando:
- sulla base della sopravvenuta conoscenza e' possibile accertare un maggior reddito superiore al 50 per cento di quello definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni;
- la definizione per acquiescenza ha riguardato un accertamento parziale;
- la definizione per acquiescenza ha riguardato esclusivamente i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' di persone o associazioni professionali di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
- successivamente alla definizione per acquiescenza della posizione personale del socio, associato o coniuge sia stato accertato un maggior reddito nei confronti della societa' di persone, dell'associazione professionale o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
5. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi, non si applicano sanzioni e interessi. Al riguardo si evidenzia che in detta locuzione rientra il contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale; pertanto non sono dovuti gli interessi calcolati e le sanzioni irrogate sul contributo o maggior contributo accertato.
Il citato articolo 21, comma 22, della legge n. 449 del 1997 non ha apportato modifiche al comma 1 dell'articolo 15 in commento.
Pertanto i suindicati effetti si producono qualora siano rispettate tutte le condizioni espressamente previste dal citato comma 1; in particolare e' necessario che il contribuente:
- rinunci ad impugnare l'avviso accertamento;
- rinunci a presentare l'istanza di accertamento con adesione prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997;
- provveda al pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenendo conto della riduzione delle sanzioni irrogate per le violazioni concernenti il tributo e per quelle relative al contenuto della dichiarazione. Nell'ammontare delle somme complessivamente dovute devono essere ricompresi gli interessi nonche' le imposte gia' rimborsate e non piu' spettanti per effetto dell'avviso di accertamento o di rettifica. Come precisato al precedente punto n. 5, nelle somme complessivamente dovute non sono, viceversa, ricompresi gli interessi dovuti e le sanzioni irrogate relativamente al contributo o al maggior contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale.
Per quanto riguarda le modalita' di versamento delle somme dovute si rinvia alle disposizioni del decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997, gia' anticipate con la circolare n. 235/E dell'8 agosto 1997 (capitolo quarto -paragrafo 2).