DECRETO 2 gennaio 1998, n. 28.

Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale

IL MINISTRO DELLE FINANZE

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TITOLO I

Catasto dei fabbricati

Capo I

Contenuti dell'inventario

Art. 1.

Catasto dei fabbricati

1. Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale.

2. Il minimo modulo inventariale è l'unità immobiliare.
3. L'insieme delle unità immobiliari e degli altri beni immobili oggetto di censimento siti nello stesso comune, sui quali insistono diritti reali o oneri reali omogenei, costituiscono un'unica partita nel catasto dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente nell'ambito del comune, e contengono, oltre agli elementi identificativi degli immobili, dei soggetti, e dei relativi diritti reali, anche gli estremi dei documenti che ne giustificano l'iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonché ogni altra indicazione prevista dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento dei territorio.

Art. 2.

Unità immobiliare

1. L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.

3. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

Art. 3.

Immobili oggetto di censimento

1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite all'articolo 2.

2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili:

a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;

b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;

c) lastrici solari;

d) aree urbane.

3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;

b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;

c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;

d) manufatti isolati privi di copertura;

e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;

f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità.

Art. 4.

Identificazione catastale

1. A ciascuna unità immobiliare e comunque ad ogni bene immobile, quando ne occorra l'univoca individuazione, è attribuito un identificativo catastale.

2. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, sono disciplinati i criteri tecnici per la standardizzazione dell'identificativo catastale dei beni immobili.

Capo II

Conservazione del catasto dei fabbricati

Art. 5.

Norme generali di conservazione

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Art. 6.

Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria

1. Ai fini della applicazione delle modalità semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:

a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;

b) le unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m2 ; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza planovolumetrica;

c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Art. 7.

Modalità semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuria

1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione della documentazione prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per l'accatastamento delle unità immobiliari urbane. E' facoltà del tecnico di parte allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa. Al libretto di misure è allegato un estratto di mappa con l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento già prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione dell'estratto di mappa, è sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in catasto del suddetto atto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, secondo periodo, il dipartimento del territorio provvede alla predisposizione di una apposita procedura informatica, che sarà fornita gratuitamente ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, affinché provvedano ad una loro diffusione fra gli iscritti.

Art. 8.

Qualificazione, classificazione e tariffe d'estimo - Accertamento e classamento delle unità immobiliari

1. Fino all'entrata in vigore delle nuove discipline di cui all'articolo 3, commi 154 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le operazioni di accertamento e di classamento delle unità immobiliari da iscrivere al catasto dei fabbricati si applica, per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 9.

Mutazioni soggettive ed oggettive delle unità immobiliari iscritte d'ufficio

1. In caso di variazione nello stato o nella destinazione d'uso, anche solo parziale, di una unità immobiliare iscritta d'ufficio al catasto dei fabbricati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, secondo periodo, ovvero quando è necessario conoscerne la rendita catastale ai fini fiscali, la parte provvede al completamento dell'accatastamento con le modalità previste dal presente capo, per tutte le unità derivate. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la volturazione di unità immobiliari, conseguente ad atti traslativi o costitutivi di diritti reali.

Art. 10.

Accesso alla proprietà privata

1. Per le operazioni di formazione e di conservazione del catasto dei fabbricati, i funzionari degli uffici del territorio, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprietà private dietro preavviso di almeno sette giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tecnici professionisti abilitati alla redazione di atti di aggiornamento cartografico, limitatamente all'accesso, ove necessario, a punti fiduciali. Gli ordini professionali rilasciano, a tal fine, speciali tessere di riconoscimento.

……omissis…..

TITOLO III

Norme transitorie

Art. 26.

Formazione del catasto dei fabbricati

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della formazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.

2. La formazione del catasto fabbricati è avviata, anche a mezzo di rilievi aereofotografici, a cura del dipartimento del territorio e completata a cura della parte, con le modalità previste nell'articolo 9. Gli uffici dipendenti provvedono alla iscrizione, nel catasto dei fabbricati, senza attribuzione di rendita e con apposita annotazione di provenienza attestante la mancanza di elaborati tecnici, delle costruzioni o porzioni di esse censite ovvero denunciate al catasto terreni entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. In sede di aggiornamento degli atti del catasto dei fabbricati con le procedure automatiche previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, è facoltà dell'ufficio di operare al principio della continuità storica delle iscrizioni catastali.

3. L'inizio delle operazioni di formazione è oggetto di preavviso alla cittadinanza. Il dipartimento del territorio pubblica le risultanze delle operazioni di cui al comma 2, secondo periodo. Avverso alle predette risultanze sono ammessi reclami e osservazioni con le modalità previste dalla normativa richiamata all'articolo 5, limitatamente alle incoerenze eventualmente introdotte negli archivi in seguito alle operazioni di migrazione delle informazioni dal catasto terreni a quello dei fabbricati.

4. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, vengono definite le fasi di formazione del catasto dei fabbricati e le modalità tecniche ed operative di attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.

Art. 27.

Conservazione del catasto dei fabbricati

1. Fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste all'articolo 26, per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di conservazione del catasto dei terreni.

Art. 28.

Specifiche tecniche della cartografia

1. Fino al completamento delle operazioni di adeguamento degli atti censuari del catasto terreni e della cartografia alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativa alla definizione dei nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli, hanno validità le attuali specifiche tecniche della cartografia catastale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

……omissis……