Decreto Min. Finanze 3 novembre 1997

Termini e modalità di trasmissione dei dati di riscossione dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1996 e 1997 ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

(in GU 20/01/98 n. 15)

Art.1

1. I dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1996 e 1997, ai sensi del comma 2, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, devono essere trasmessi dai concessionari, anche tramite il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, ai comuni destinatari dei versamenti stessi, nonchè al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ed al "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale".

2. La prima trasmissione ai comuni ed al "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale" deve essere effettuata entro il 28 febbraio 1998 e deve contenere i dati, distinti per annualità d'imposta e per contribuente, dei versamenti effettuati direttamente al concessionario entro il 31 dicembre 1997 o per i quali, entro la stessa data, sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento sul conto corrente postale. I dati relativi ai versamenti effettuati direttamente al concessionario o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il 31 dicembre 1997, ed entro ogni trimestre solare, devono essere trasmessi alla fine del mese successivo al trimestre interessato. I dati da registrare su supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 1 al presente decreto.

3. La fornitura dei dati al centro informativo del Dipartimento delle entrate viene effettuata dai concessionari, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, mediante collegamento telematico. I dati, distinti per annualità d'imposta e per comune, relativi ai versamenti di cui al primo periodo del comma 2, devono essere trasmessi entro il 28 febbraio 1998. I dati relativi ai versamenti effettuati direttamente al concessionario o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il 31 dicembre 1997, ed entro ogni semestre solare, devono essere trasmessi alla fine del mese successivo al semestre interessato. I dati da inviare e le caratteristiche tecniche dell'invio sono stabiliti nell'allegato 2 al presente decreto.

4. Ai comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 30.000 abitanti i dati di cui al comma 1 devono essere forniti su nastri magnetici a cartuccia; ai restanti comuni, su dischetti magnetici. In alternativa, il comune, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, può richiedere al concessionario l'invio dei dati su nastro magnetico a bobina oppure su supporto cartaceo.

5. I concessionari devono tenere a disposizione dell'amministrazione finanziaria dello Stato un duplicato dei supporti magnetici per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'originale al "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale".

Art.2

1. I dati acquisiti dal centro informativo sono utilizzati dal Ministero delle finanze per finalità di politica tributaria e finanziaria. Il "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale" utilizza i dati ricevuti al fine dell'espletamento dei servizi previsti dal decreto 11 ottobre 1993 citato nelle premesse; esso è obbligato all'osservanza del segreto d'ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.