Decreto Legge 31 ottobre 1997 n.373 Art.1.
Proroga dei termini in materia di finanza locale
(in GU 31/10/97 n. 255)
Art.1
Termine per la deliberazione del bilancio di previsione e delle aliquote per i tributi locali relativamente all'anno 1998.
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1998 degli enti locali è differito al 31 gennaio 1998. E' altresì differito al 31 gennaio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998.
2. Per l'anno 1998, i termini per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.
3. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e nel periodo dal 1 al 14 novembre per la terza rata." sono sostituite dalle seguenti: "e a partire dal 1 novembre per la terza rata.". L'ultimo periodo del comma 7 del citato articolo 9 è soppresso.
Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 63, L. 27/12/97, n. 449, il quale inoltre dispone che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1997, n. 373, 3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393".