Circolare del 08/08/1997 n. 235
Oggetto:
Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - Indicazioni operative.
Sintesi:
La circolare illustra il contenuto del D.leg.vo n. 218/97 in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale fornendo agli uffici interessati le necessarie istruzioni operative al fine di assicurare l'immediata operativita'.
Testo:
PREMESSA
Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' stata avviata una profonda riorganizzazione del sistema tributario indirizzata prevalentemente alla semplificazione degli adempimenti, all'armonizzazione della disciplina dei tributi e delle basi imponibili, alla revisione del sistema sanzionatorio ed alla deflazione del contenzioso anche attraverso l'instaurazione di un miglior rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e di trasparenza.
In tale contesto si inserisce la delega per la revisione degli istituti dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale attuata con il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
La profonda revisione apportata ai predetti istituti e' ispirata dall'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario, anche mediante l'istituzionalizzazione del contraddittorio, previsto in particolare dall'articolo 6 del decreto legislativo in commento, che rappresenta uno degli elementi qualificanti dell'accertamento con adesione.
L'azione dell'Amministrazione, che in tale fase dovra' valutare con attenzione ed obiettivita' le argomentazioni e gli elementi forniti dal contribuente, consentira' l'instaurazione di un diverso e meno conflittuale rapporto con il contribuente e permettera' di limitare il ricorso agli organi del contenzioso.
La riduzione della misura delle sanzioni, quale diretta conseguenza della definizione dell'accertamento, e', al contempo, coerente con lo scenario delineato e offre sia all'Amministrazione che al Contribuente un elemento di valutazione di particolare rilevanza nelle scelte conseguenti al contraddittorio instaurato.
In tale contesto la strategia avviata dal Dipartimento delle entrate di diversificare l'azione di accertamento e di utilizzare specifiche metodologie differenziate per il controllo delle posizioni fiscali e' volta a favorire un miglioramento sia qualitativo che quantitativo dell'azione stessa per realizzare la necessaria deterrenza; l'attivita' dell'Amministrazione, orientata a tralasciare fenomeni evasivi di scarsa rilevanza e violazioni di carattere meramente formale mediante l'utilizzo di piu' incisive tecniche di controllo, unite ad un piu' razionale impiego degli strumenti informatici, dovra' assicurare una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione accertatrice.
A completamento dell'impianto legislativo si inserisce la revisione dell'istituto della conciliazione giudiziale, come ulteriore elemento deflattivo del contenzioso, i cui tratti costitutivi ora meglio si armonizzano anche sul piano sanzionatorio con il nuovo sistema.
Allo scopo di assicurare la immediata operativita' dei nuovi istituti, nella presente circolare si forniscono prime generali indicazioni applicative, demandando ad una seconda fase ulteriori approfondimenti sulla base delle esperienze che saranno maturate dagli uffici.
CAPITOLO PRIMO
............omissis ...................
CAPITOLO SECONDO
ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI FINI DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
1. Ambito di applicazione
Rispetto alle disposizioni contenute nell'art. 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e nel relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, la nuova disciplina dell'accertamento con adesione ai fini delle altre imposte indirette - in vigore dal 1 agosto 1997 - comporta un ampliamento dell'ambito applicativo sul piano sia soggettivo che oggettivo.
Sotto il primo profilo e' previsto che l'accertamento possa essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, mentre sotto il profilo oggettivo non e' stato riproposto il riferimento al solo accertamento di valore, per cui si deve ritenere che siano suscettibili di definizione anche fattispecie non prettamente estimative.
1.1 Ambito soggettivo
Si evidenzia che, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che l'accertamento possa essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.
Tale disposizione rappresenta una novita' di grande rilievo rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, a mente del quale l'adesione doveva essere effettuata "da tutte le parti contraenti, nonche' da tutti gli obbligati ...".
Il fatto che l'accertamento possa essere definito anche da uno solo degli obbligati, comporta, data la particolarita' dei tributi di cui si tratta, in relazione ai quali e' frequente la presenza di piu' obbligati, talune conseguenze, quali:
a) l'Ufficio deve inviare l'invito di cui all'articolo 11, comma 1, a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
E' appena il caso di ricordare che la figura del coobbligato si riscontra, sia tra piu' soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra piu' soggetti obbligati al pagamento dei tributi diversi ma al cui assolvimento sono legati ex lege da un vincolo di solidarieta'.
b) La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
Questo si verifica, sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
Nel primo caso, peraltro, l'Ufficio non dovra' procedere ad ulteriore attivita' di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta, come gia' detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario.
Nel secondo caso, e cioe' ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, l'articolo 12, comma 4, del provvedimento in commento dispone che il perfezionamento di tale atto comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento gia' notificato.
E' evidente, quindi, che in tale ipotesi agli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria, cosi' come gia' rilevato nella precedente fattispecie, si somma l'ulteriore conseguenza che gli avvisi di accertamento, notificati anche agli altri coobbligati, non potranno formare oggetto di impugnativa.
c) La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (articolo 12, comma 2).
Quanto sopra risponde alla duplice esigenza di non favorire la formazione di un contenzioso inutile - che potrebbe essere vanificato dalla definizione dell'accertamento con adesione nei confronti di almeno uno tra i coobbligati e di tendere alla chiusura di tutte le posizioni dei soggetti destinatari della stessa obbligazione tributaria.
Va infine evidenziato che l'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza.
Pertanto, l'istanza di adesione, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali puo' o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuotono su tutti.
1.2 Ambito oggettivo
Agli effetti delle imposte indicate al precedente punto, l'accertamento con adesione e' applicabile ogni qualvolta l'Ufficio non abbia ancora emesso l'atto di accertamento, ovvero qualora lo stesso abbia gia' esercitato l'azione accertatrice.
E' appena il caso di evidenziare che rientra nell'ambito applicativo dell'istituto in esame anche l'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
Quanto sopra in virtu' del fatto che il suddetto art. 11 fa espresso rinvio, in materia di accertamento, di riscossione anche coattiva, di sanzioni, di interessi e di contenzioso, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.
In relazione ai rinvii in materia di accertamento che le singole leggi di imposta fanno all'imposta di registro sono da ritenere inclusi inoltre nell'ambito dell'accertamento con adesione anche gli accertamenti relativi all'imposta sostitutiva prevista all'articolo 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, all'imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, all'imposta provinciale sulla immatricolazione di nuovi veicoli, all'addizionale provinciale dell'imposta di trascrizione.
L'accertamento con adesione riguarda tutte le ipotesi per le quali e' riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento e, pertanto, non solo per quelle di natura estimativa.
In particolare, con riferimento ai beni oggetto di valutazione (beni immobili e aziende nonche' diritti reali su di essi) si precisa che rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto in argomento i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria;essi, come e' noto - esclusi dalla cosiddetta valutazione automatica basata sulla rendita iscritta in catasto - sono valutati dall'Ufficio secondo il valore venale in comune commercio.
In merito alla individuazione degli strumenti urbanistici che determinano la destinazione edificatoria di un terreno, si richiamano, in quanto applicabili, le indicazioni fornite con circolare n. 37 del 10 giugno 1986 della Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari in sede di commento all'articolo 52 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 131 del 1986.
Cio' premesso, l'Ufficio, al fine della determinazione, in contraddittorio con il contribuente, del valore dell'area edificabile, terra' conto, in particolare:
. della edificabilita' risultante dalle certificazioni rilasciate dal comune competente;
. dei valori definiti nel triennio precedente per terreni aventi le medesime caratteristiche. Si precisa in proposito che per valore definito deve intendersi quello resosi inoppugnabile ma non quello divenuto tale a seguito dell'applicazione di norme particolari quali quelle relative alle definizioni agevolate per condono;
. della esistenza della concessione ad edificare dalla quale sia possibile dedurre tutti gli elementi atti a determinare il valore effettivo dell'area trasferita in relazione al contenuto della concessione stessa;
. delle convenzioni comunque intercorse con il comune e dalle quali l'edificabilita' risulti subordinata all'osservanza di particolari obblighi ed oneri.
Per quanto riguarda gli altri beni immobili si precisa che l'istituto dell'adesione si applica ai fabbricati ed ai terreni, diversi dalle aree edificabili, in relazione ai quali, essendo stato dichiarato un valore inferiore a quello determinato su base catastale, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 52, comma 4, del citato Testo Unico del 1986 e nell'articolo 34, comma 5, del D.Lgs n. 346 del 1990, l'Ufficio abbia conservato il potere di rettifica.
In sede di contraddittorio con il contribuente, l'Ufficio terra' conto, se opportunamente documentate, di situazioni particolari quali ad esempio:
. i valori definiti nel triennio precedente per immobili aventi le medesime caratteristiche;
. la vetusta', il degrado e lo stato di manutenzione del fabbricato;
. l'ubicazione dell'immobile;
. l'eventuale stato locativo o di affittanza;
. l'effettiva destinazione del terreno.
Per quanto attiene ai criteri di valutazione dell'avviamento delle aziende, si fa riserva di successive specifiche indicazioni.
Giova infine ricordare in materia di imposta di registro che, qualora piu' disposizioni siano contenute in un unico atto, occorrera' verificare se queste assumano autonoma rilevanza o se le stesse risultino intrinsecamente connesse le une con le altre cosi' come previsto dall'articolo 21 del Testo Unico del 1986.
Si ritiene necessario, infatti, tener conto degli effetti giuridici prodotti da ogni singola disposizione contenuta nell'atto; se da ognuna di esse derivano situazioni negoziali autonome, ciascuna disposizione cosi' individuata forma oggetto di definizione con adesione, come se fosse un atto distinto. Qualora, invece, le disposizioni contenute nell'atto derivino necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, la definizione con adesione deve riferirsi a tutte le disposizioni. In ogni caso sono escluse le adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
2. Il procedimento
A norma dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo in commento, competente alla definizione degli accertamenti ai fini dei tributi in argomento e' l'Ufficio delle entrate.
Allo stato attuale, la suindicata regola generale e' applicabile negli ambiti territoriali per i quali sono gia' stati attivati gli Uffici delle entrate (Alessandria, Bologna, Imola, Rimini e Trapani).
Negli altri ambiti territoriali, fino a quando non entreranno in funzione i rispettivi Uffici delle entrate, la definizione dell'accertamento con adesione e' attribuita ai competenti Uffici del Registro.
Anche per quanto attiene ai tributi di cui trattasi il procedimento di accertamento con adesione viene attivato, di norma, dall'ufficio tributario tramite l'invio a tutti i soggetti obbligati di un invito a comparire nel quale vengono indicati gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce il rapporto tributario suscettibile di adesione nonche' il giorno ed il luogo della comparizione.
In ordine alle modalita' di trasmissione dell'invito, si richiamano le disposizioni contenute nel Capitolo I - paragrafo 2.3.
Pur non essendo espressamente previsto dalla norma, per garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio.
Nell'ipotesi in cui sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, la norma riconosce un potere di iniziativa al contribuente il quale puo' avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione formulando apposita istanza in carta libera all'Ufficio tributario, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza dovra' essere prodotta entro i termini previsti per l'eventuale impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
A tal riguardo si ritiene opportuno richiamare quanto gia' detto in precedenza, sia circa la sospensione dei 90 giorni di cui agli articoli 6 e 12 del presente decreto legislativo, sia circa la sospensione feriale, dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742. E' appena il caso di precisare che di tali sospensioni dovra' tenersi conto anche ai fini del pagamento delle imposte dovute in pendenza di giudizio, cosi' come richiesto dall'articolo 56 del citato Testo Unico del 1986 nonche' dall'articolo 40 del citato D.Lgs. n. 346 del 1990.
Ove, peraltro, dopo aver prodotto l'istanza in argomento, il richiedente impugni l'atto di accertamento, cio' comporta rinuncia all'accertamento con adesione, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.
Tale disposizione non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti; da cio' consegue che in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verra' meno per cessata materia del contendere. In tale ipotesi l'Ufficio dovra' attivarsi per ottenere la relativa dichiarazione da parte della Commissione Tributaria e provvedere a rimborsare le somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.
Gli uffici, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, formulano allo stesso un invito a comparire.
In questo caso il legislatore ha ulteriormente semplificato la modalita' di comunicazione dell'invito, avendo previsto che lo stesso possa essere formulato senza particolari formalita' a un qualsiasi recapito indicato dallo stesso contribuente nell'istanza di accertamento con adesione.
Poiche' gli elementi costitutivi dell'accertamento sono contenuti nell'avviso notificato, nell'invito di cui al comma 1 dell'articolo 12 l'ufficio deve limitarsi ad indicare il giorno e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante deve presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
Ovviamente, la formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento per l'ufficio, che dovra' attentamente valutare, caso per caso, l'idoneita' degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
La fase del contraddittorio con il contribuente assume, come gia' evidenziato, particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione.
Si rende necessario redigere per ciascun incontro una sintetica verbalizzazione con la quale sara' dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sara' altresi' precisato se il contribuente e' rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale.
In tal caso copia della procura sara' acquisita agli atti del procedimento.
Per quanto riguarda l'atto di accertamento con adesione e gli adempimenti successivi, l'art. 13 del provvedimento in esame rinvia agli articoli 7, 8 e 9, per cui devono considerarsi valide, in quanto compatibili, le indicazioni fornite relativamente alle imposte sui redditi e all'I.V.A.
Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessita' di motivare adeguatamente l'atto di accertamento con adesione e di acquisire tutti i documenti eventualmente prodotti dal contribuente.
Si precisa, che fino al 31 dicembre 1997, i pagamenti devono essere eseguiti presso il competente Ufficio del Registro o Ufficio delle entrate, ove istituito.
3. Effetti della definizione
L'atto di adesione comporta l'obbligo per il contribuente di assolvere tutti i tributi per i quali, a seguito della definizione della base imponibile con l'adesione, risulti essere obbligato.
Cosi', nel caso di definizione di valore inerente a una compravendita da parte dell'acquirente, quest'ultimo dovra' corrispondere le maggiori imposte di registro ipotecaria e catastale; nel caso di definizione del valore relativa ad una successione da parte di un solo erede, quest'ultimo dovra' corrispondere l'imposta sulle successioni, nonche' le imposte ipotecarie, catastale, l'INVIM o l'imposta sostitutiva di quella sull'incremento di valore degli immobili.
La definizione dell'accertamento operata dal contribuente ha, peraltro, effetto per tutti i tributi in argomento relativamente a tutti i beni ed i diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione, con conseguente preclusione, per l'Ufficio tributario, cosi' come per il contribuente, di ogni ulteriore contestazione in ordine ai rapporti tributari definiti.
La definitivita' dell'accertamento non preclude all'Ufficio la possibilita' di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.
La definizione per adesione comporta, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del provvedimento in esame, anche con riferimento ai tributi di cui si tratta, la riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo previsto dalla legge.
In ogni caso sono dovuti gli interessi.
CAPITOLO TERZO
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Nel riformulare, con l'articolo 14, comma 1, il testo dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il legislatore delegato ha apportato alcune modifiche all'istituto della conciliazione giudiziale, e precisamente:
. e' prevista la possibilita' di pagare le somme dovute anche in forma rateale, con prestazione di idonea garanzia;
. la conciliazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute, nei termini e con le modalita' ivi previste;
. e' stata eliminata la disposizione secondo la quale "la conciliazione, comunque, non da' luogo alla restituzione delle somme gia' versate all'ente impositore";
. e' stata rideterminata la misura delle sanzioni amministrative dovute a seguito di conciliazione.
Inoltre, il comma 2 del citato art. 14, demanda al dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze il compito di predeterminare le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta conciliativa.
Le innovazioni rendono necessario fornire le istruzioni di seguito riportate, ferma restando, per le parti dell'istituto non modificate, quelle impartite con le circolari n. 98/E del 23 aprile 1996 e n. 291/E del 18 dicembre 1996.
1. Ambito di applicazione
Possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, purche' si trovino nella fase processuale del primo grado del giudizio, cioe' pendenti, al momento dell'accordo, dinanzi alle commissioni tributarie provinciali.
L'accordo non puo' intervenire oltre la prima udienza.
2. Modalita' di pagamento delle somme dovute in dipendenza dell'accordo conciliativo
Condizione indispensabile per il perfezionamento dell'accordo conciliativo e' il pagamento, nel termine prescritto, delle somme dovute in relazione all'accordo stesso.
Con il decreto legislativo n. 218 e' stato disposto che tali somme possono essere versate, oltre che in un'unica soluzione, anche in forma rateale analogamente a quanto previsto per l'accertamento con adesione.
Il versamento dell'intera somma o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di redazione del processo verbale di conciliazione oppure, nell'ipotesi di conciliazione fuori udienza di cui al comma 5 del riformulato art. 48, da quella della comunicazione del decreto presidenziale di estinzione.
Se il pagamento avviene in forma rateale, sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di redazione del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto presidenziale di estinzione del giudizio, e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
Per le modalita' di versamento delle somme dovute, effettuato sia in unica soluzione che in forma rateale, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 5 del Regolamento recante norme sulla conciliazione giudiziale di cui al D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592.
Per comodita' di consultazione, si riportano qui di seguito i codici-tributo e le relative legende con l'indicazione del capitolo e dei relativi articoli di bilancio cui devono affluire le somme riscosse:
Codice-tributo Legenda Capo Cap. Art.
4452 IRPEF e relativi interessi - Conciliazione VI 1171 1
2452 IRPEG e relativi interessi - Conciliazione VI 1171 2
3452 ILOR e relativi interessi - Conciliazione VI 1171 3
1114 Altre imposte dirette e sostitutive e VI 1171 4
relativi interessi - Conciliazione
1652 Soprattasse e pene pecuniarie - VI 1171 5
Conciliazione
8894 Contributo per le prestazioni del Servizio versamento in
Sanitario Nazionale e relativi interessi e contabilita'
sanzioni - Conciliazione speciale
Le somme relative al codice-tributo 8894 vanno versate alle apposite contabilita' speciali di giro fondi secondo la disciplina dei decreti ministeriali del 22 aprile 1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1993, n. 99, mentre le entrate relative agli altri codici-tributo sono riversate per intero all'Erario come previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 564/94 e dall'art. 3, comma 216, della citata legge 662/96.
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie e' effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del versamento, utilizzando la distinta di versamento mod. 8, modulario F., riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale n. 11, ovvero, per i tributi dovuti dalle persone fisiche e dalle societa' di persone, mediante delega alle banche, utilizzando la delega di pagamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1995.
L'anno di imposta da indicare sui predetti modelli e' quello per il quale e' sorta la contestazione da indicare nella forma AA.AA. Sui modelli di versamento non va indicato l'Ufficio o il Centro di servizio cui e' destinata la dichiarazione dei redditi.
Per i tributi diversi dalle imposte sul reddito, come stabilito dall'art. 5, comma 8, del gia' citato D.P.R. n. 592/94, i versamenti delle somme dovute sono effettuati secondo le disposizioni previste da ciascuna legge di imposta.
Per i pagamenti rateali e la prestazione della garanzia, si richiamano, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel Capitolo primo, paragrafo 3.2, della presente circolare.
3. Estinzione del giudizio
Nell'ipotesi di conciliazione in udienza, disciplinata dal comma 3 del riformulato art. 48, gli Uffici avranno cura di informare il contribuente che, per l'estinzione del giudizio, si rende necessaria la tempestiva consegna, di copia dell'attestazione del versamento eseguito (intero importo, ovvero prima rata) unitamente alla garanzia prestata. Sulla base di tale documentazione, l'Ufficio verifichera' la regolarita' del versamento e della garanzia ed avra' cura di depositare copia della documentazione medesima presso la segreteria della Commissione tributaria competente.
Nei casi di mancato od insufficiente pagamento della prima o unica rata, nonche' di mancata prestazione dell'idonea garanzia nell'ipotesi di rateizzazione, l'Ufficio avra' cura di informare di tali inadempimenti il giudice tributario, al fine della prosecuzione del giudizio.
Nell'ipotesi di conciliazione fuori udienza, il comma 5 del riformulato art. 48 in esame prevede che la dichiarazione di estinzione del giudizio abbia luogo con decreto del presidente della commissione, previa verifica della sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita' dell'accordo conciliativo. Detta dichiarazione interviene precedentemente al pagamento delle somme dovute per il perfezionamento dell'accordo stesso e alla prestazione della eventuale garanzia.
E' evidente che in tale delicata situazione processuale potrebbe configurarsi la necessita' di riattivare il processo nei casi di mancato perfezionamento della conciliazione.
Pertanto, gli Uffici dovranno porre la massima cura nell'accertare il regolare assolvimento degli adempimenti suddescritti, proponendo, in difetto, tempestivo reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
4. Restituzione di somme gia' versate
Il testo del riformulato art. 48 non contiene piu' la disposizione secondo la quale la conciliazione non da', comunque, luogo alla restituzione delle somme gia' versate all'ente impositore.
Tale previsione legislativa, oltre ad incentivare il ricorso alla conciliazione, consente l'estensione dell'istituto anche alle controversie in materia di rimborsi.
5. Sanzioni amministrative dovute a seguito di conciliazione
Con l'articolo 14 in esame e' stata rideterminata la misura delle sanzioni amministrative dovute a seguito dell'intervenuto accordo conciliativo.
Il legislatore, infatti, ha disposto che in caso di avvenuta conciliazione la sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate.
Si precisa che ai fini della determinazione delle "somme irrogate", le sanzioni correlate al tributo devono essere ricalcolate in ragione dell'ammontare del tributo medesimo risultante dalla conciliazione.
6. Compiti del dirigente dell'Ufficio del Ministero delle finanze
Il comma 2 del citato art. 14 ha introdotto all'art. 37 del decreto legislativo n. 545 del 1992, concernente l'attivita' di indirizzo agli Uffici periferici, il comma 4-bis, che attribuisce al dirigente dell'Ufficio del Ministero delle finanze che e' parte nel giudizio tributario, il compito di predeterminare le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta conciliativa.
Considerato che nel procedimento conciliativo fuori udienza tale compito viene svolto dal direttore dell'ufficio, per la conciliazione in udienza il direttore medesimo provvedera' ad impartire le necessarie istruzioni al funzionario eventualmente delegato.
CAPITOLO QUARTO
SANZIONI APPLICABILI NEL CASO DI OMESSA IMPUGNAZIONE
L'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, introduce una disciplina unitaria ai fini della riduzione delle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento o di liquidazione, in caso di definizione per mancata impugnazione da parte dei contribuenti.
In considerazione della sua natura eminentemente procedimentale, la disposizione in commento e'applicabile anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (1 agosto 1997) e, quindi, agli avvisi di accertamento o di liquidazione per i quali, alla predetta data, non erano scaduti i termini per la proposizione dei ricorsi.
Conseguentemente, relativamente ai predetti avvisi, non sono piu' applicabili le disposizioni espressamente o implicitamente abrogate con l'art. 17 del decreto legislativo in esame, e precisamente:
. i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1990, n. 165, riguardanti la definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, di ammontare complessivo fino a 5 milioni;
. il quarto comma dell'articolo 54 del D.P.R. n. 600 del 1973, riguardante la riduzione al 50 per cento delle sanzioni in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento in materia di imposte sui redditi;
. il secondo comma dell'articolo 71 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, limitatamente alla previsione della riduzione delle pene pecuniarie ad un sesto del massimo in caso di mancata impugnazione o di rinuncia al ricorso proposto prima della decisione della commissione tributaria provinciale;
. il terzo comma dell'articolo 50 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, riguardante la riduzione della pena pecuniaria ad un sesto del massimo in caso di mancata impugnazione o di rinuncia al ricorso.
In calce ai nuovi avvisi di accertamento o di liquidazione, l'ufficio dovra' apporre la seguente dicitura: "Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo".
Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sara' opportunamente evidenziata nell'avviso stesso.
1. Ambito d'applicazione e condizioni
La norma prevede la riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate dai competenti uffici con gli avvisi di accertamento o di liquidazione dei tributi non impugnati:
. per le violazioni concernenti il tributo in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto e per quelle relative al contenuto delle dichiarazioni;
. per l'insufficiente dichiarazione di valore agli effetti dell'imposta di registro;
. per l'omessa o tardiva dichiarazione della successione o di quella sostitutiva, nonche' per l'incompletezza e l'infedelta' della dichiarazione della successione o di quella sostitutiva o integrativa. In proposito, si osserva che, sebbene la norma faccia riferimento all'art. 50 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, tuttavia il senso complessivo della disposizione in commento induce a ritenere che la predetta riduzione si applichi anche ai casi disciplinati dall'art. 51 dello stesso decreto legislativo.
La predetta riduzione compete qualora siano rispettate tutte le condizioni espressamente previste dall'articolo 15; pertanto, e' necessario che il contribuente:
. rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
. rinunci a presentare l'istanza di accertamento con adesione contemplata dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 12, comma 1; in proposito, si precisa che la formulazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, non preclude la possibilita' di usufruire delle riduzioni previste nell'articolo 15;
. provveda a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenendo conto della riduzione delle sanzioni.
Si evidenzia che nei termini per la proposizione del ricorso deve essere considerata la sospensione feriale, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.
2. Modalita' di versamento delle somme dovute
Con decreto del Ministro delle finanze, in corso di perfezionamento, sono stabilite le modalita' di versamento delle somme dovute per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, da effettuarsi entro il termine per la proposizione del ricorso.
Relativamente alle imposte sui redditi sono previsti i seguenti codici tributo:
4455 IRPEF e relativi interessi - art. 15 DLG 19/6/97, n. 218
4456 Sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice-tributo 4455
3455 ILOR e relativi interessi - art. 15 DLG 19/6/97, n. 218
3456 Sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice-tributo 3455
2455 IRPEG e relativi interessi - art. 15 DLG 19/6/97, n. 218
2456 Sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice-tributo 2455
1661 Altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - art. 15 DLG
19/6/97, n. 218
1662 Sanzioni e altre somme dovute relativamente al codice-tributo 1661
8896 Contributo per le prestazioni del servizio sanitario e relativi
interessi e sanzioni - art. 15 DLG 19/6/97, n. 218
Il versamento e' effettuato, per ciascun anno definito, al concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente o mediante delega alle banche, utilizzando rispettivamente la distinta mod. 21 o la delega di pagamento mod. C., ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino mod. 31. I contribuenti non intestatari o non piu' intestatari di conto fiscale eseguono il versamento al concessionario competente in base all'ultimo domicilio fiscale, ovvero al concessionario competente al momento della chiusura del conto fiscale, utilizzando la distinta mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11 nonche', per i tributi dovuti dalle persone fisiche e dalle societa' di persone, anche mediante delega alle banche, utilizzando il modello di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica colore azzurro.
Il versamento delle somme dovute a titolo di contributo per le prestazioni del servizio sanitario e relativi interessi e sanzioni va effettuato utilizzando i predetti modelli 8 e 11 o la delega di pagamento di cui al gia' citato decreto ministeriale 25 settembre 1995.
Sui modelli 8 e 11, nonche' sul modello di cui al decreto 25 settembre 1995, non va indicato l'ufficio o il centro di servizio cui e' destinata la dichiarazione dei redditi.
Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria e' l'anno per il quale si e' definito l'accertamento.
Le somme riscosse, con esclusione di quelle di cui al codice 8896, al netto delle commissioni spettanti, sono versate dal concessionario della riscossione ovvero dalla banca, al Capo VI, ai seguenti capitoli e articoli di bilancio:
Codice tributo Capitolo Articolo
4455 1023 24
4456 1023 24
3455 1025 19
3456 1025 19
2455 1024 11
2456 1024 11
1661 1171 7
1662 1171 7
I concessionari della riscossione che operano nel territorio della Regione Sicilia devono versare, al netto delle commissioni spettanti, all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana le somme riscosse a titolo di IRPEF (codici-tributo 4455 e 4456) e di IRPEG (codici-tributo 2455 e 2456), gia' al netto delle quote, rispettivamente, dello 0,41 per cento e del 3,41 per cento, di spettanza dell'Erario/Stato nonche', per le somme riscosse a titolo di ILOR (codici-tributo 3455 e 3456), una quota pari al 12,60 per cento, diminuita di una quota del 4,10 per cento, da versare all'Erario/Stato, unitamente alla quota del 87,40 per cento del gettito.
Le banche che operano in Sicilia devono versare, al netto delle commissioni spettanti, all'Ufficio provinciale della cassa regionale siciliana le somme riscosse a titolo di IRPEF (codici-tributo 4455 e 4456), gia' al netto della quota dello 0,41 per cento di spettanza dell'Erario/Stato, nonche', per le somme riscosse a titolo di ILOR (codici-tributo 3455 e 3456), una quota pari al 12,60 per cento, diminuita di una quota del 4,10 per cento da versare all'Erario/Stato, unitamente alla quota di spettanza dell'87,40 per cento del gettito.
Le somme relative ai codici-tributo 1661 e 1662, per le operazioni effettuate in Sicilia, vanno riversate per intero alla cassa regionale siciliana al capitolo ed articolo corrispondente al capitolo 1171, art. 7, del bilancio dello Stato.
Le somme relative al codice-tributo 8896 vanno versate alle apposite contabilita' speciali di giro fondi secondo la disciplina dei decreti ministeriali del 22 aprile 1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1993, n. 99.
L'importo delle sanzioni di cui ai codici-tributo 4456, 3456, 2456 e 1662 va imputato in ragione dell'80 per cento ai rispettivi capitoli e articoli di bilancio, mentre il rimanente 20 per cento va versato al capitolo 2326. Per le operazioni eseguite in Sicilia una quota pari al 20 per cento del gettito di competenza della regione va imputata al capitolo 2326 del bilancio dello Stato.
Relativamente all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni, i versamenti delle somme dovute per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione devono essere effettuati secondo le disposizioni previste da ciascuna legge di imposta.
2.1 Pagamenti rateali e prestazione della garanzia
Il comma 2 dell'art. 15 rende applicabili le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3, riguardanti la possibilita' di corrispondere le somme complessivamente dovute anche ratealmente, con prestazione di garanzia per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.
Nel sottolineare il diverso termine previsto per il versamento della prima rata (entro il termine per la proposizione del ricorso), si rinvia alle indicazioni riportate nel Capitolo primo, paragrafo 3.2, della presente circolare, in quanto compatibili.
CAPITOLO QUINTO
CONTROLLI SULLA BASE DELLA COPIA DELLE DICHIARAZIONI
L'articolo 16 prevede che qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attivita' di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli Uffici procedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dovute e possono integrare, modificare o revocare gli atti gia' notificati, nonche' irrogare o revocare le relative sanzioni.
Da tale disposizione si evince come gli Uffici possano effettuare gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto sulla base della copia delle dichiarazioni in possesso dei contribuenti.
Tale circostanza consente, quindi, agli Uffici di notificare gli avvisi di accertamento o di definire gli accertamenti con adesione sulla base degli esiti dei controlli effettuati con riferimento anche alle annualita' piu' recenti, per le quali non sono ancora tecnicamente disponibili le dichiarazioni presentate dai contribuenti.
La soluzione adottata dal legislatore delegato e' finalizzata ad assicurare l'immediata accelerazione delle attivita' di accertamento e di riscossione dei tributi, ancor prima dell'operativita' delle nuove modalita' di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per quanto riguarda l'acquisizione delle copie delle dichiarazioni in possesso del contribuente nel corso delle attivita' istruttorie, si richiamano le disposizioni impartite con circolare n. 124/E del 7 maggio 1997.
Contestualmente all'accertamento gli uffici procederanno al controllo formale delle dichiarazioni acquisite in copia ed alla liquidazione delle relative imposte dovute, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 60, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, comunicandone gli esiti al Centro di servizio competente.
Inoltre, la norma prevede la possibilita' di integrare, modificare o revocare gli atti di accertamento gia' notificati, ivi compresi gli atti di definizione dell'accertamento con adesione, nella ipotesi in cui, successivamente all'accertamento, le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso delle attivita' di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione.
Sara' pertanto cura degli uffici tenere in evidenza gli accertamenti effettuati sulla base delle predette copie al fine di operare i necessari riscontri, entro i termini previsti dagli articoli 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, con gli originali in possesso dell'Amministrazione.
L'articolo 16 prevede inoltre che la conservazione della copia delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e' obbligatoria, oltre che per i soggetti che devono tenere le scritture contabili, anche per i soci o associati di societa' o associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R. e per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge e sull'osservanza delle presenti istruzioni, imprimendo il massimo e costante impulso all'attivita' degli uffici.
La presente circolare sara' trasmessa alle Direzioni Regionali delle
entrate, agli Uffici delle entrate, agli Uffici distrettuali delle imposte
dirette, agli Uffici I.V.A., agli Uffici del Registro ed ai Centri di servizio
esclusivamente in via telematica attraverso il servizio di DOCUMENTAZIONE
TRIBUTARIA.
Allegato 1
POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLA RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A
SEGUITO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE O DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE O PER
OMESSA IMPUGNAZIONE
(decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
PREMESSO
- che la Ditta ³_____________________, con sede in ___________________, codice
fiscale n. ______________________, partita I.V.A. ________________ (in seguito
denominata "Contraente"), a seguito di accertamento con adesione o di
conciliazione giudiziale o per omessa impugnazione di avviso di accertamento o
di liquidazione e' debitrice nei confronti dell'Amministrazione finanziaria
di L. ________________ (lire ______________________________________);
- che le somme dovute possono essere versate ratealmente, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano lire 100 milioni;
- che l'importo della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dalla data di redazione dell'atto di accertamento o del processo verbale di conciliazione o entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione nel caso di omessa impugnazione, e che lo stesso versamento e' stato effettuato il ________;
- che sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati nella misura vigente alla data di perfezionamento dell'accertamento con adesione o della conciliazione giudiziale o dell'eseguito pagamento della prima rata nel caso di omessa impugnazione di avviso di accertamento o di liquidazione;
- che per il versamento di tali somme, pari alle singole rate successive alla prima ed ai relativi interessi di rateazione, il Contraente e' tenuto a prestare garanzia, anche a mezzo polizza fidejussoria, per l'intero periodo di rateazione del detto importo aumentato di un anno;
CIO' PREMESSO
La Societa' ______________________________ (in seguito denominata "Societa'"), autorizzata' all'esercizio del ramo cauzione con decreto/provvedimento(*) del ___________, pubblicato nella G.U. n. ____________ del __________, e quindi in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, domiciliata in_____________________, con la presente polizza
si costituisce fidejussore del Contraente
- il quale accetta per se' e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Amministrazione finanziaria, alle condizioni che seguono, per il pagamento degli importi sotto specificati e per il periodo di rateazione aumentato di un anno:
a) somme dovute dal Contraente L . ________________________
b) rata versata in contanti L . ________________________
c) sub-totale (a-b) (esposizione del Contraente) L . ________________________
d) interessi complessivi di rateazione L . ________________________
e) totale (importo massimo complessivo garantito) L . ________________________
da versare in ulteriori n. ______ rate trimestrali, con scadenza la prima
il _________ e l'ultima il ____________.
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO
Premio Totale
_________________________________________________
Ai fini della determinazione del premio, la presente polizza ha durata dal ________ al _________
Fatto in quattro esemplari ad un solo effetto, in __________ il_________________
il pagamento dell'importo di L. __________________ dovuto alla firma della presente polizza,e' stato effettuato per mani del sottoscritto oggi __________ alle ore _____ in __________________
L'AGENTE O ESATTORE
(*) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
CONDIZIONI GENERALI
A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Societa' e l'Amministrazione finanziaria
Art. 1 - Oggetto della garanzia - la Societa' garantisce all'Amministrazione finanziaria, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, la regolare corresponsione alle singole scadenze delle rate dovute dal Contraente ai sensi di quanto previsto in premessa e comprensive dei rispettivi interessi.
Art. 2 - Durata della garanzia - la garanzia prestata con la presente polizza a favore dell'Amministrazione finanziaria ha validita' dalla data in cui e' stato effettuato il versamento della prima rata indicato in premessa - cioe' dal __________ - e per l'intero periodo della rateazione, aumentato di un anno.
Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.
Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Qualora il Contraente non abbia effettuato il pagamento anche di una sola rata, l'Amministrazione finanziaria, con lettera motivata raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche al Contraente, puo' richiedere alla Societa' il versamento di tutta la residua somma dovuta - previo ricalcolo degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati - e la Societa' provvedera', senza eccezioni, al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
Art. 4 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Societa' rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 cod. civ..
Art. 5 - Surrogazione - La Societa' e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Amministrazione finanziaria in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
L'Amministrazione finanziaria facilitera' le azioni di recupero, fornendo alla Societa' tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione, alle quali le parti integralmente si riportano.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Societa' - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Societa' in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Societa' od alla Agenzia alla quale e' assegnata la polizza.
Art. 8 - Foro competente - In caso di controversie fra la Societa' e l'Amministrazione finanziaria e' competente esclusivamente l'Autorita' giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione finanziaria stessa.
B) Condizioni generali che regolano il rapporto tra la Societa' e il Contraente
Art. 9 - Premio - Il premio indicato in polizza e' dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito alla Societa'.
Art. 10 - Rivalsa - Il Contraente ed i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Societa', a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Amministrazione finanziaria, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettivo pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ..
Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Societa' dovra' sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.
Art. 12 - Controgaranzia - Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la Societa' puo' pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.
Art. 13 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Societa'.
Art. 14 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione, alle quali le parti integralmente si riportano.
Art. 15 - Forma delle comunicazioni alla Societa' - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Societa' in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Societa' od alla Agenzia alla quale e' assegnata la polizza.
Art. 16 - Foro competente - In caso di controversie fra la Societa' ed il Contraente e' competente esclusivamente l'Autorita' giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Societa'.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA'
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Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 10 - (Rinuncia ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.)
Art. 12 - (Facolta' della Societa' di chiedere una controgaranzia)
Art. 16 - (Deroga alla competenza territoriale)
IL CONTRAENTE
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