Approvazione del modello, unitamente alle relative caratteristiche, per il versamento dellimposta comunale sugli immobili (ICI).
(in G.U. n.116 del 20 maggio 1993)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLINTERNO, DEL TESORO E DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Decreta:
Art. 1.
E approvato unitamente alle relative caratteristiche stabilite nell'allegato A, l'annesso modello per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile soggetto ad imposizione.
Art. 2.
I moduli, conformi al modello di cui all'art. 1, devono essere utiIizzati per il versamento sia sul conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione che presso gli sportelli del concessionario medesimo. In quest'ultimo caso il concessionario deve apporre il timbro per quietanza, anche se con mezzi meccanici, con data e firma, sulla "ricevuta di versamento" la quale deve essere restituita al versante, e deve conservare il "certificato di accreditamento" previa apposizione su di esso della data di incasso e della firma.
Art. 3.
Il conto corrente postale di cui all'art. 2 deve essere unico per ciascun concessionario, dedicato esclusivamente alla riscossione dell'imposta comunale sugli immobili e non vincolato. Relativamente all'ICI versata nel corso dell'anno 1993, i predetti conti intestati ai concessionari diversi da quelli di Trento e Bolzano devono essere vincolati a favore del Ministero del tesoro.
Art. 4.
I contribuenti possono effettuare il versamento dell'ICI avvalendosi delle aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando che la prova del pagamento e la determinazione del giorno in cui esso è stato eseguito sono date dalla quietanza rilasciata con le modalità indicate nell'art. 2 ovvero dal bollo dell'ufficio postale.
Art. 5.
I concessionari devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di moduli di cui all'art. 2, assicurandone la disponibilità gratuita presso i propri sportelli e quelli delle aziende di credito convenzionate, nonché la fornitura gratuita all'Amministrazione delle poste, presso i reparti economato delle direzioni provinciali, per la successiva distribuzione agli sportelli postali.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 1993
Il Ministro delle finanze GALLO
Il Ministro dell'interno MANCINO
Il Ministro del tesoro BARUCCI
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni PAGANI
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1993. Registro n.22 Finanze, foglio n. 229