DECRETO 28 novembre 1996
Termini e modalità di trasmissione dei dati di riscossione dell'ICI per l'anno 1995
.(in G.U. n.8 dell11.01.1997)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Decreta:
Art.1
1. I dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1995 ai sensi dei comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, devono essere inviati, su supporto magnetico o tramite collegamento telematico, dai concessionari al Centro informativo del Dipartimento delle entrate entro il 31 dicembre 1996. 1 dati relativi ai versamenti, sempre a titolo di ICI 1995, effettuati o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il predetto invio devono essere trasmessi al centro informativo entro il mese successivo ad ogni trimestre solare. I dati da registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato al presente decreto.
2. La trasmissione dei supporti magnetici è effettuata dai concessionari tramite il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.
3. I concessionari devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato un duplicato dei supporti magnetici per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'originale al centro informativo del Dipartimento delle entrate.
Art. 2.
1. Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue controlli tesi a verificare la completezza dei dati nonchè la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato al presente decreto.
Art. 3.
1. I comuni, avvalendosi anche dei collegamenti telematici, trasmettono al centro informativo del Dipartimento delle entrate i dati delle quietanze emesse a fronte delle somme loro riversate dai concessionari a titolo di ICI, dovuta ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 relativa all'anno 1995.
2. I termini e le modalità per la trasmissione dei dati di cui al comma 1 saranno stabiliti d'intesa tra il Ministero delle finanze, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e successivamente resi noti ai comuni.
3. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate, utilizzando i dati di cui al presente decreto esegue controlli tesi a verificare che:
a) i dati forniti dal concessionario relativamente ai riversamenti effettuati risultino corrispondenti a quelli risultanti dalle comunicazioni di cui ai comma 1 del presente articolo;
b)i riversamenti siano stati effettuati dal concessionario tempestivamente e che la commissione allo stesso spettante sia stata calcolata correttamente.
Art. 4.
1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate provvede ad inviare a ciascun comune tramite il "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale i dati di cui all'art. 1, che interessano il comune stesso. I predetti dati sono utilizzati dal menzionato Consorzio al fine dell'espletamento dei servizi previsti dal decreto 11 ottobre 1993 citato nelle premesse; il Consorzio è obbligato all'osservanza del segreto d'ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 28 novembre 1996
Il Ministro delle finanze
VISCO
p. Il Ministro del tesoro
PENNACCHI
Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1997.Registro n. 1 Finanze, foglio n. 5.