RISOLUZIONE Min. Finanze 19 settembre 1996 n.222/E

Interpretazione dell’articolo 1, comma 86, della legge 28.12.1995, n.549, sulla facoltà dei comuni di deliberare agevolazioni tributarie in zone precluse al traffico per lavori pubblici

In merito a quanto rappresentato con la nota sopradistinta, in relazione alla questione in oggetto indicata, sentito in proposito l'Ufficio del coordinamento legislativo di questo Ministero, si fa presente che la ratio legis della disposizione in oggetto non è quella di attribuire al comune il potere di dispensare agevolazioni fiscali a qualsivoglia categoria di contribuenti, prescindendo per di più dalla individuazione - da parte del legislatore - delle condizioni oggettive per disporre dette agevolazioni. Si ritiene, infatti, che la legge abbia solamente rimesso al comune il potere di "deliberare" la misura di tali agevolazioni per la categoria - individuata dalla disposizione stessa - che versa in una situazione contingente oggettivamente penalizzante sotto il profilo economico. Agevolazione che può giungere anche ad una totale esenzione dai tributi.

Si ritiene dunque che il comune sia autorizzato a concedere benefici fiscali solo ed unicamente ai soggetti rientranti nella categoria dei titolari di "esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi".