DECRETO 26 marzo 1993

Modalità di comunicazione da parte del comune al concessionario della riscossione dell'aliquota ICI vigente per l'anno 1993 e della media delle riscossioni INVIM 1990-1992.

(in G.U. n. 81 del 7 aprile 1993)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E IL MINISTRO DELL'INTERNO

Decreta:

Art. 1.

Il comune deve comunicare, entro il 30 aprile 1993, al concessionario della riscossione competente, e cioè a quello nell'ambito della cui circoscrizione è compreso il comune medesimo, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) vigente sul proprio territorio per l'anno 1993, nonché la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990-1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

La misura dell'aliquota ICI deve essere comunicata anche nel caso in cui, in assenza di deliberazione della giunta comunale, vige per l'anno 1993 sul territorio del comune l'aliquota del quattro per mille.

Per la quantificazione della media delle riscossioni INVIM bisogna far riferimento alle somme devolute dagli uffici del registro in favore del comune, a titolo di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e relative sanzioni ed interessi, ed alle date del loro accreditamento sul conto corrente postale intestato al tesoriere del comune medesimo indipendentemente dal momento in cui si è verificato il presupposto di applicazione dell'imposta (date dei trasferimenti, dei conferimenti, delle assegnazioni, delle costituzioni di diritti reali di godimento, dei decessi, eccetera). Pertanto la media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992, da comunicare al predetto concessionario, è pari ad un terzo del totale delle somme accreditate, a titolo di imposta INVIM e relative sanzioni ed interessi, sul conto corrente postale del tesoriere del comune nel periodo dal primo gennaio 1990 al 31 dicembre 1992.

Art. 2.

Le comunicazioni di cui all'art. 1 sono effettuate mediante consegna diretta ovvero spedizione in busta, a mezzo di raccomandata postale, al concessionario della riscossione competente di un'attestazione redatta, secondo l'allegato fac-simile e su carta semplice, in due esemplari contenenti i medesimi dati; in caso di spedizione per raccomandata si assume come data di presentazione al concessionario quella di consegna all'ufficio postale. Un esemplare, che deve essere datato e firmato dal sindaco dei comune o da chi lo sostituisce, è conservato dal concessionario; l'altro, datato e firmato per ricevuta dal concessionario, è, a cura di questo, restituito al comune, direttamente o per mezzo di raccomandata postale.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1993

Il Ministro delle finanze REVIGLIO

Il Ministro del tesoro BARUCCI

Il Ministro dell'interno MANCINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1993. Registro n. 19 Finanze, foglio n. 173.