Decreto Legge del 08/08/1996 n. 437

Titolo del provvedimento:

Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestione fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/1996)

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art. 4

Disposizioni in materia di ICI

Testo: in vigore dal 25/11/1996

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1995".

3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato e' fissato al 30 dicembre 1995. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di due anni.

art. 5

Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI e il versamento di altre imposte

Testo: in vigore dal 01/07/1999

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. (Comma abrogato)

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalita' previste al comma 2.

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