Approvazione dei modelli per il versamento delle somme liquidate dal comune a titolo di ICI, nonché di sanzioni ed interessi afferenti detta imposta
Art.1
1. E' approvato l'annesso modello per il versamento, da parte del contribuente, al concessionario della riscossione territorialmente competente delle somme liquidate dal comune a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), nonchè di sanzioni ed interessi afferenti detta imposta.
2. E', altresì, approvato l'annesso modello per il versamento, da parte del contribuente, al concessionario della riscossione territorialmente competente delle somme liquidate dal comune a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994, relative sanzioni ed interessi, per i fabbricati già rurali, i quali hanno perso tale caratteristica in quanto non presentano i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133.
3. I modelli di cui ai commi 1 e 2 sono su fondo bianco, con caratteri, quello di cui al comma 1, in colore blu e, quello di cui al comma 2, in colore verde; essi devono rispettare le caratteristiche indicate nell'allegato A.
Art.2
1. Il comune deve allegare al provvedimento di liquidazione un modulo precompilato, conforme al modello approvato, contenente, sia sul certificato di accreditamento che sulla ricevuta di versamento, i seguenti dati:
a) il numero e la data del provvedimento di liquidazione;
b) la denominazione della concessione territorialmente competente ed il suo numero di conto corrente postale. Quest'ultimo deve essere uguale a quello utilizzato per la riscossione annuale dell'ICI dovuta ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) il comune destinatario del versamento;
d) gli importi il cui pagamento viene richiesto al contribuente, distintamente per imposta o maggiore imposta, per soprattassa, per pena pecuniaria, per interessi;
e) l'importo complessivo che il contribuente deve versare.
2. I concessionari devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di moduli di cui all'art. 1, a rifornirne gratuitamente i comuni compresi nella propria circoscrizione e ad assicurarne la disponibilità gratuita presso i propri sportelli.
Art.3
1. Il modulo precompilato di cui all'art. 2, comma 1, oppure, in caso di sua assenza od inutilizzabilità, altro non precompilato, reperibile presso il comune o lo sportello del concessionario, deve essere adoperato per il versamento sia sul conto corrente postale, dedicato alla riscossione dell'ICI, intestato al concessionario della riscossione territorialmente competente, sia presso gli sportelli del concessionario medesimo. In quest'ultimo caso il concessionario deve apporre il timbro per quietanza, anche se con mezzi meccanici, con data e firma, sulla "ricevuta di versamento", la quale deve essere restituita al versante, e deve conservare il "certificato di accreditamento" previa apposizione su di esso della data di incasso e della firma.
2. Il versamento delle somme richieste al contribuente con il provvedimento di liquidazione deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
Art.4
1. Il concessionario della riscossione deve:
a) registrare su supporti magnetici i dati risultanti da ciascun modulo di versamento, ivi compresa la data di pagamento presso gli sportelli del concessionario medesimo oppure presso gli uffici postali, specificando, in quest'ultimo caso, anche la data in cui è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento. Con istruzioni del Ministero delle finanze saranno stabilite le specifiche tecniche per la predetta registrazione;
b) salvo quanto disposto nella successiva lettera c), eseguire il riversamento, in favore del comune indicato sul modulo, delle somme riscosse, al netto della commissione spettante ai sensi del comma 3 dell'art.10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, nei termini e secondo le modalità stabiliti nei primi tre commi dell'art.5 del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329;
c) eseguire il riversamento, in favore del comune indicato sul modulo e dello Stato, delle somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1994 e relative sanzioni ed interessi per i fabbricati già rurali, al netto della commissione spettante ai sensi del comma 3 dell'art.10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel rispetto del rapporto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del successivo 11 giugno, e nei termini e secondo le modalità stabiliti nei primi tre commi del predetto art. 5 e nel menzionato decreto del Ministro delle finanze del 30 maggio 1994;
d) inviare al comune interessato, entro i primi 10 giorni di ogni mese, su supporto cartaceo e, ove il comune ne faccia richiesta, su supporto magnetico, elenchi contenenti, distintamente per ogni provvedimento di liquidazione, l'indicazione delle somme riscosse direttamente allo sportello nel corso del mese precedente o per le quali è pervenuta comunicazione di accreditamento nel corso del mese stesso, con la specificazione della data del pagamento da parte del contribuente e di quella dell'arrivo della comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio postale, nonchè l'indicazione della commissione trattenuta e degli estremi del riversamento in favore del comune ovvero, per l'ICI 1994 relativa ai fabbricati già rurali, in favore del comune e dello Stato. Con istruzioni del Ministero delle finanze sarà stabilito il contenuto informativo degli elenchi.
2. Per l'inoltro al Ministero delle finanze, nonchè al "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale", dei dati di cui alle lettere a) e d) del comma 1, con istruzioni del predetto Ministero saranno stabilite la tipologia dei dati da trasmettere, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini. Il predetto Consorzio è obbligato all'osservanza del segreto di ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità previste dal decreto del Ministro delle finanze dell'11 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del successivo 14 ottobre.
Art.5
1. L'obbligo di utilizzare i modelli approvati con il presente decreto, con le modalità ivi indicate, vige per i provvedimenti di liquidazione emessi a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.
Art.6
1. Restano fermi, per il versamento annuale dell'ICI dovuta ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, i modelli approvati con i decreti interministeriali del 12 maggio 1993 e 22 aprile 1994 citati nelle premesse.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.