CIRCOLARE Min. Finanze 25 maggio 96 n.138/E
A) CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO (soggetto passivo) Obbligato ad effettuare il versamento dellimposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato i quali non siano, ovviamente, esclusi dallambito di applicazione dellimposta oppure, ai sensi dellart.7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, esenti dallimposta medesima.
Soltanto qualora sullimmobile soggetto a tassazione risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al versamento è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale.
Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina linsorgere dellobbligazione tributaria, è un diritto reale di godimento ed è quindi ben diverso dal diritto di servirsi dellimmobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, laffittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dellICI.
Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dellart.540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonchè quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sullalloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dellassegnatario dellalloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (vedasi, in proposito, anche la circolare n.35 del 26 novembre 1993, riportata in "Appendice/1"). In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprietà; cousufrutto; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dellimposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.
Attenzione (esclusioni, esenzioni e casi particolari)
a) Per alcune cause di esclusione dallapplicazione dellimposta: vedasi la circolare n.9 del 14 giugno 1993, riportata in "Appendice/2", relativamente ai terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati od adibiti ad attività non agricole; la circolare n.172/E del 14 giugno 1995, riportata in "Appendice/3", relativamente al suolo sottostante al fabbricato realizzato a seguito di costituzione di diritto di superficie.
b) Per le cause di esenzione dallimposta vedasi: lart.7 del decreto legislativo istitutivo dellICI 30 dicembre 1992, n.504, riportato in "Appendice/4", nonché, relativamente ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, lelenco allegato alla predetta circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993, successivamente integrato con linserimento anche del comune di Santa Maria la Carità -parzialmente delimitato - e del comune di Aglientu.
c) Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, vedasi "Appendice/5".
d) Per le modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree, vedasi "Appendice/6".
e) Per le modalità di tassazione in caso di costituzione del diritto di superficie, vedasi "Appendice/3".
B) COME SI DETERMINA LIMPOSTA.
Limposta dovuta per lanno 1996 è determinata applicando al valore del fabbricato, dellarea fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) laliquota vigente per tale anno nel comune nellambito del cui territorio è sito limmobile soggetto a tassazione.
Nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo immobile sia ubicato sul territorio di più comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie (per talune fattispecie, vedasi risoluzione n.53/E del 9 aprile 1996 riportata in "Appendice/7").
Per conoscere laliquota, la quale non può comunque essere inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, nonché per conoscere se il comune ha deliberato la maggiore detrazione per labitazione principale ed i corrispondenti requisiti richiesti (di cui sarà trattato in prosieguo) il contribuente dovrà interpellare il comune competente.
Avvertenza: Per le aliquote vedasi la successiva lettera F)
a) Il valore dei fabbricati è costituito dallintera rendita catastale moltiplicata:
Se il fabbricato è sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari.
In proposito si ricorda che agli effetti dellICI è prevista una particolare procedura per cui si provvederà successivamente alla riliquidazione dellimposta sulla base della rendita effettiva attribuita dallufficio tecnico erariale con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20 per cento) laddove la predetta rendita attribuita dallufficio tecnico erariale superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente. Le rendite da assumere per lanno 1996 sono quelle determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, eccezion fatta per i comuni che hanno avuto modifiche degli estimi e di cui si dirà qui di seguito. Si avverte che ai fini ICI le predette moltiplicazioni vanno operate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dellapplicazione dellimposizione sul reddito né il reddito effettivo.
Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione è di 2.000.000, il valore sul quale applicare laliquota ICI per determinare limposta dovuta sarà sempre di 200.000.000 sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).
Attenzione (modifiche agli estimi).
In alcuni comuni ( allincirca 1.400) sono variate, generalmente in diminuzione, le tariffe destimo e, conseguentemente, le rendite (si ricorda che la rendita dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, è data dalla tariffa destimo moltiplicata per la consistenza dellimmobile e, cioè, per il numero dei vani catastali in caso di abitazione o uffici; per i metri cubi, in caso di fabbricati appartenenti al gruppo B; per i metri quadrati, in caso di fabbricati appartenenti al gruppo C).
Le variazioni possono aver riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure soltanto talune zone o categorie o classi.
Per i fabbricati che hanno avuto siffatta variazione di rendita, il valore, agli effetti dellICI dovuta per lanno 1996, deve essere determinato sulla base della rendita variata.
Ovviamente, per i fabbricati ubicati in comuni diversi da quelli interessati alle variazioni, nonché per i fabbricati ubicati nei comuni che hanno avuto le variazioni ma siti in zone censuarie oppure appartenenti a categorie o classi che non hanno avuto modifiche, la rendita da assumere per la determinazione del valore rimane quella derivante dalla revisione generale disposta con il predetto decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990.
I comuni che hanno avuto le variazioni delle tariffe destimo, con la individuazione delle zone censuarie e delle categorie e classi interessate, nonché con la determinazione dei nuovi estimi, sono indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.568 e successive modificazioni.
Per agevolare il contribuente il Ministero delle finanze ha pubblicato un "FAI DA TE" intitolato "Le variazioni delle tariffe destimo - Guida al calcolo delle nuove rendite dei fabbricati" consultabile presso le direzioni regionali delle entrate e gli uffici tecnici erariali e gli uffici tributari dei comuni.
Conclusivamente, le rendite vigenti per il 1996 sono uguali a quelle in vigore per lanno 1995.
Fabbricati di interesse storico o artistico.
Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dellart.3 della legge 1 giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante lapplicazione della tariffa destimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D.
Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione. Fabbricati appartenenti alle imprese.
Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, sia essa effettiva che presunta, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale.
Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante lapplicazione di determinati coefficienti.
In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti precisazioni: il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dallimpresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dellart.3 della legge 1 giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni.
Ciò, essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa, di cui si è fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione del valore debba farsi riferimento alla rendita; per i fabbricati delle imprese, classificabili nel gruppo D e senza rendita, la legge stabilisce invece un sistema di determinazione del valore che prescinde completamente dalla rendita catastale; i coefficienti di attualizzazione dei valori contabilizzati, agli effetti della quantificazione dellICI dovuta per lanno 1996, sono stati aggiornati con il decreto del Ministro delle finanze del 2 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.109 dell11 maggio 1996; per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dellanno 1995, od anni precedenti, il valore sul quale calcolare lICI dovuta per lanno 1996 è dato dalla capitalizzazione della rendita (rendita catastale moltiplicata per 50); per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dellanno 1996, il valore sul quale calcolare lICI dovuta per lanno 1996 continua ad essere quello ottenuto attraverso lattualizzazione dei costi contabilizzati; i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dellanno 1995, influiscono sullammontare del valore soltanto a decorrere dallICI dovuta per lanno 1996; i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dellanno 1996, non influiscono sullammontare del valore sul quale calcolare lICI dovuta per lanno 1996; per lapplicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere quello relativo allanno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.
b) Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, allindice di edificabilità, alla destinazione duso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
c) Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.
Il reddito dominicale da assumere per lanno 1996 è quello derivante dallapplicazione delle tariffe destimo approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988.
C) PERIODO DI POSSESSO
Una volta determinata limposta su base annua (applicando laliquota al valore intero dellimmobile soggetto a tassazione, ovverosia allintera rendita catastale o reddito dominicale capitalizzati con i summenzionati moltiplicatori, oppure al valore venale dellarea fabbricabile, oppure al valore contabile di taluni fabbricati di impresa) siffatto ammontare deve essere ragguagliato oltre che alla quota di titolarità, come già anticipato sub A) al periodo di possesso.
LICI (che è una imposta annuale) è dovuta, infatti, proporzionalmente ai mesi dellanno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali indicati alla precedente lettera A); il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.
La quantificazione dellimposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dellimmobile. Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o duso cambiano nel corso del mese, bisogna assumere come protraentisi per lintero mese quei caratteri distintivi agli effetti dellICI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso. Ciò stante, limposta da versare per il corrente anno 1996 dovrà essere quantificata dal contribuente sulla base dellevolversi della situazione di possesso e delle caratteristiche dellimmobile nel corso dello stesso anno 1996.
Valgono, in proposito,i seguenti esempi: un fabbricato acquistato il 10 marzo 1996 ed il cui possesso si protragga per la restante parte dellanno stesso.
Limposta, calcolata su base annua, deve essere versata dallacquirente nella misura ragguagliata ai 10 mesi di suo possesso a titolo di proprietà; un fabbricato posseduto alla data del primo gennaio 1996 il quale sia venduto il successivo 20 agosto. Limposta, calcolata su base annua, deve essere versata dal venditore nella misura ragguagliata agli 8 mesi di suo possesso a titolo di proprietà; un fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente soltanto per i primi 5 mesi dellanno 1996 (precisamente fino al 20 maggio) e destinato alla locazione per il restante periodo dellanno medesimo.
La detrazione, di cui sarà trattato in prosieguo, dovrà essere ragguagliata ai 5 mesi durante i quali si è verificata la destinazione a dimora abituale; un edificio in corso di costruzione al primo gennaio 1996 ed ultimato alla fine di settembre dello stesso anno. Limposta annua calcolata sul valore venale in comune commercio dellarea interessata alla edificazione dovrà essere ragguagliata ai 9 mesi in cui limmobile ha avuto siffatta caratteristica, mentre limposta annua calcolata sul valore delledificio dovrà essere ragguagliata a 3 mesi.
Da quanto sopra detto emerge, altresì, che non può esistere alcun collegamento fra limposta da versare per lanno 1996 e la dichiarazione ICI da presentare nel 1996 per lanno 1995. La prima, infatti, è dovuta in base allevolversi della situazione nel corso dellanno 1996, mentre la seconda, nei casi in cui deve essere presentata, si riferisce allevolversi della situazione nel corso dellanno 1995.
D) VERSAMENTO IN DUE RATE
LICI va versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo.
La prima rata, da versare nel periodo dal 1 al 30 giugno 1996, è pari al 90 per cento dellimposta relativa al primo semestre del 1996; la seconda, da versare dal 1 al 20 dicembre 1996, è a saldo dellimposta relativa allintero anno 1996.
Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione alla prima metà dellanno 1996, ragguagliare limposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso in tale primo semestre e versarne il 90 per cento a titolo di acconto dellimposta dovuta per lintero anno.
Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione allintero anno 1996, ragguagliare limposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso nel corso dellintero anno 1996 e versarla, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto come acconto.
Si ipotizzi il caso, di maggior frequenza, in cui la situazione di possesso e la qualificazione dellimmobile non cambi nel corso dellanno: ad esempio, un fabbricato censito in catasto in categoria A/2 e con una rendita pari a 2.000.000, di proprietà di un determinato contribuente per lintero primo semestre del 1996, ubicato in un comune sul cui territorio vige per tale anno laliquota del 6 per mille.
La prima rata da versare sarà pari a lire 540.000 (2.000.000x100=200.000.000; 200.000.000 x aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.200.000; 1.200.000:12= imposta di 100.000 lire al mese; 100.000 x 6 mesi di possesso = 600.000; 600.000 al 90% = 540.000).
Protraendosi la situazione di possesso, con le medesime caratteristiche impositive, anche nel corso del restante periodo dellanno, la seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire 660.000 (imposta su base annua di lire 1.200.000 : 12 = imposta di 100.000 al mese; 100.000 x 12 mesi di possesso = 1.200.000; 1.200.000 - 540.000 già versate = 660.000).
Per il caso illustrato sub punto 1) della precedente lettera C), ipotizzando che si tratti di un ufficio censito in catasto nella categoria A/10 e con una rendita pari a 6.000.000, sito in un comune nel quale laliquota vigente è del 5 per mille, la prima rata da versare sarà pari a lire 450.000 (6.000.000 x 50 = 300.000.000 di valore; 300.000.000 x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di lire 1.500.000; 1.500.000 : 12 = imposta di 125.000 lire al mese; 125.000 x 4 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 500.000; 500.000 al 90% = 450.000).
La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire 800.000 (imposta su base annua di lire 1.500.000 :12 = imposta di 125.000 lire al mese; 125.000 x 10 mesi di possesso nel corso dellanno 1996 = 1.250.000;1.250.000 - 450.000 già versata = 800.000).
Per il caso illustrato sub punto 2) della precedente lettera C), ipotizzando che si tratti di un negozio censito nella categoria C/1 e con una rendita pari a 10.000.000, ubicato in un comune con laliquota del 4 per mille, la prima rata da versare sarà pari a lire 612.000 (10.000.000 x 34 = 340.000.000 di valore; 340.000.000 x aliquota 4 per mille = imposta su base annua di lire 1.360.000; 1.360.000 : 12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 6 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 679.998; 679.998 al 90% = 611.998). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire 295.000 (imposta su base annua di lire 1.360.000 : 12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 8 mesi di possesso nel corso dellanno 1996 = 906.664; 906.664 - 612.000 già versate = 294.664).
Per il caso illustrato sub punto 3) della precedente lettera C), ipotizzando che la rendita sia pari a 1.800.000, che labitazione sia ubicata in un comune con laliquota del 6 per mille e che tale comune non si sia avvalso della facoltà di aumentare la detrazione per labitazione principale, la prima rata da versare sarà pari a lire 418.000 (1.800.000 x 100 = 180.000.000 di valore; 180.000.000 x aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.080.000; 1.080.000 : 12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 x 6 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 540.000; 540.000 - 75.000 che rappresentano la parte di detrazione spettante per 5 mesi = 465.000; 465.000 al 90% = 418.500).
La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire 587.000 ( imposta su base annua di lire 1.080.000 : 12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 x 12 mesi di possesso = 1.080.000; 1.080.000 - 75.000 di detrazione spettante = 1.005.000; 1.005.000 - 418.000 già versate = 587.000).
Per il caso illustrato sub punto 4) della precedente lettera C), ipotizzando che il valore dellarea edificabile, sita nel territorio di un comune con aliquota del 5 per mille, sia pari a un miliardo, la prima rata da versare sarà pari a lire 2.250.000 (un miliardo x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di lire 5.000.000; 5.000.000 : 12 = imposta di 416.666 al mese; 416.666 x 6 mesi di possesso dellimmobile come area fabbricabile = 2.500.000; 2.500.000 al 90% = 2.250.000).
La seconda rata da versare a saldo, ipotizzando che il valore delledificio, calcolato attraverso la capitalizzazione delle rendite catastali delle singole unità immobiliari che lo compongono, sia di 20 miliardi, sarà pari a lire 26.500.000 (416.666 x 9 mesi di possesso dellimmobile come area fabbricabile = 3.750.000 lire di imposta relativa allarea; 20 miliardi per aliquota 5 per mille = 100 milioni di imposta su base annua per ledificio, ovverosia 8.333.333 al mese; 8.333.333 x 3 mesi di possesso dellimmobile come edificio = 25.000.000. Per cui 3.750.000 + 25.000.000 = 28.750.000; 28.750.000 - 2.250.000 già versate = 26.500.000).
Attenzione (versamento in unica soluzione) Il versamento dellimposta dovuta per lintero anno 96 può essere effettuato, anzichè in due rate, in unica soluzione nel mese di giugno 1996.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dellulteriore facoltà di effettuare il versamento dellimposta dovuta per lintero anno 1996 in unica soluzione nel periodo dal 1 al 20 dicembre 1996.
E) ABITAZIONE PRINCIPALE
Per lunità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente ( anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dallimposta dovuta per lunità medesima pari a lire 180.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione.
Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dellICI per lunità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nellunità immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete per lunità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per lunità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare.
La detrazione - oltre che rapportata come sopra detto, ai mesi di destinazione - deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.
La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dellICI, relativa allabitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora, senza possibilità di portare leventuale parte di detrazione eccedente lICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento della parte di detrazione spettante ad altro soggetto passivo anchesso dimorante.
A migliore illustrazione di quanto sopra detto valgano i seguenti esempi, ipotizzando che limposta su base annua dovuta per labitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a lire 1.800.000.
Esempio n.1
Abitazione di proprietà di un solo soggetto che vi dimora abitualmente per lintero anno 1996.
In tal caso, limposta da versare per lintero anno sarà pari a lire 1.620.000.
Per la prima rata dacconto dovranno essere versate lire 729.000 (90% di 810.000); per la seconda rata, a saldo, dovranno essere versate lire 891.000 (1.620.000 - 729.000).
Esempio n. 2
Abitazione di proprietà di due coniugi (il marito è proprietario per l80%; la moglie, per il 20%) entrambi dimoranti per lintero anno 1996.
In tal caso, limposta da versare per lintero anno da parte del marito sarà pari a lire 1350.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000; 1.440.000 - 90.000 = 1.350.000) mentre quella da versare da parte della moglie sarà pari a lire 270.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 - 90.000 = 270.0000).
Per la prima rata di acconto il marito verserà lire 607.000 (1.350.000 : 2 = 675.000; 675.000 al 90% = 607.500) mentre la moglie, distintamente, verserà lire 121.000 (270.000 : 2 = 135.000; 135.000 al 90% = 121.500); per la seconda rata, a saldo, il marito verserà lire 743.000 (1.350.000 - 607.000) mentre la moglie verserà lire 149.000 (270.000 - 121.000).
Esempio n. 3
Abitazione di proprietà di tre fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C, per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per lintero anno 1996. In tal caso, limposta da versare per lintero anno sarà di: lire 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete la detrazione in quanto non dimorante) lire 738.000, da parte di B ( 46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 90.000 = 738.000) lire zero, da parte di C ( 4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero). Per la prima rata di acconto: A verserà lire 405.000 (450.000 al 90%); B verserà lire 332.000 (738.000 : 2 = 369.000; 369.000 al 90% = 332.000); C non verserà nulla. Per la seconda rata, a saldo: A verserà lire 495.000 (900.000 - 405.000); B verserà lire 406.000 (738.000 - 332.000); C non verserà nulla.
Esempio n.4
Abitazione acquistata il 10 marzo 1996 da due coniugi ( dal marito, per l80%; dalla moglie, per il 20%) entrambi ivi dimoranti dallacquisto e per il restante periodo dellanno 1996. In tal caso, limposta da versare per lintero anno da parte del marito sarà pari a lire 1.125.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000; 1.440.000 x 10/12 = 1.200.000; 1.200.000 - 75.000, che sono pari a 10/12 di 90.000 = 1.125.000) mentre quella da versare da parte della moglie sarà pari a lire 225.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 x 10/12 = 300.000; 300.000 -75.000 = 225.000).
Per la prima rata dacconto il marito verserà lire 405.000 (1.440.000 : 12 = 120.000 al mese; 120.000 x 4 mesi di possesso nel 1. semestre = 480.000; 480.00 -30.000 che rappresenta la parte di detrazione spettante al marito per i 4 mesi di dimora abituale = 450.000; 450.000 al 90% = 405.000) mentre la moglie verserà lire 81.000 (360.000 : 12 = 30.000 al mese; 30.000 x 4 = 120.000; 120.000 - 30.000 = 90.000; 90.000 al 90% = 81.000).
Per la seconda rata, a saldo, il marito verserà lire 720.000 (1.125.000 - 405.000), mentre la moglie verserà lire 144.000 (225.000 - 81.000).
Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale lunità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Si evidenzia, infine, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dellammontare dellimposta gravante su ciascuna unità.
Attenzione (maggiore detrazione abitazione principale). E stato attribuito al comune il potere di stabilire, con delibera adottata dal proprio consiglio, per le abitazioni principali site sul suo territorio, un aumento della predetta detrazione in relazione a particolari situazioni di carattere sociale.
La detrazione complessiva non può, comunque, eccedere le lire 300.000 annue.
Ovviamente, se il comune non ha adottato per lanno 1996 alcuna delibera in proposito nei prescritti termini, oppure per i casi in cui non sussistono le condizioni richieste in delibera per poter beneficiare della maggiore detrazione, si applica la normale detrazione di 180.000 lire.
Per conoscere se è stata deliberata la maggiore detrazione e quali sono i requisiti richiesti per poterne beneficiare, il contribuente dovrà interpellare il comune competente.
F) ALIQUOTE
E stata attribuita al comune la facoltà di rendere operanti sul proprio territorio due aliquote ICI.
Luna, ordinaria (comunque non eccedente il 6 per mille, oppure il 7 per mille laddove sussistano straordinarie esigenze di bilancio); laltra, ridotta rispetto a quella ordinaria (comunque non inferiore al 4 per mille), da applicare sul valore dellabitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che il contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso comune ove abitualmente dimora. La stessa agevolazione si rende applicabile per le abitazioni utilizzate dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa come loro dimora abituale purché, anche per essi, sussista la predetta condizione della identità di comune di dimora e di residenza anagrafica.
Si chiarisce che: in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dellanno di imposizione per il quale è stata deliberata dal comune laliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante i quali cè stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno 15 giorni; in caso di contitolarità di possesso dellabitazione principale, laliquota ridotta deve essere applicata sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione. Per il problema dellapplicabilità o meno dellaliquota ridotta alle pertinenze dellabitazione principale del soggetto residente, vedasi la risoluzione n.318/E del 14 dicembre 1995 riportata in "Appendice/8" Ovviamente se il comune non ha deliberato laliquota ridotta si applica laliquota ordinaria anche alle abitazioni principali dei residenti.
Per conoscere se il comune ha deliberato laliquota ridotta per lanno 1996 e quale è la sua misura, il contribuente deve interpellare il comune competente.
G) MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI COMPILAZIONE.
Il versamento dellICI deve esser effettuato mediante lapposito modulo, già utilizzato per versare lICI relativa agli anni precedenti e di cui è riprodotta qui di seguito la parte dedicata al "certificato di accreditamento".
I moduli, con caratteri in coloro rosso, sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi.
Inoltre, essi vengono anche inviati, a cura dei concessionari, al domicilio dei contribuenti noti per aver già versato lICI. Per i fabbricati che hanno perso il carattere di ruralità, ai sensi dellart.9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557 (legge di conversione 26 febbraio 1994, n.133), il versamento dellICI 1996, va effettuato utilizzando, come per gli altri immobili, il predetto modulo di colore rosso e non più, quindi, il bollettino di colore verde; questultimo deve essere adoperato soltanto se si intende versare, per i precitati fabbricati ex rurali, tardivamente lICI relativa allanno 1994.
Va precisato che nel caso in cui limposta risulti dovuta per più immobili ubicati nello stesso comune il contribuente è tenuto ad effettuare un unico versamento, e quindi ad utilizzare un solo modulo, per limposta complessivamente dovuta.
Nel caso, invece, in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi il contribuente dovrà fare separati versamenti per ogni comune. In caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria quota.
Per le parti comuni delledificio (ad esempio: alloggio del portiere) il versamento può essere effettuato dallamministratore del condominio a nome del condominio stesso.
Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del concessionario competente, e cioè di quello nella cui circoscrizione provinciale è compreso il comune ove sono ubicati gli immobili, oppure presso gli sportelli del predetto concessionario.
Il contribuente, per effettuare il versamento, può avvalersi delle aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando, in tal caso, che la prova del pagamento e la determinazione del giorno in cui esso è stato eseguito sono date dal timbro per quietanza apposto dal concessionario ovvero dal bollo dellufficio postale. Il contribuente deve conservare la "ricevuta di versamento" debitamente quietanzata.
Il modulo è di formato unico ed è utilizzabile indifferentemente sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli dei concessionari e delle aziende di credito convenzionate.
Si avverte che non si fa luogo al versamento se limposta da versare è uguale od inferiore a lire quattromila.
Se limporto da versare supera le quattromila lire, il versamento deve essere fatto per lintero ammontare dovuto.
Valga, in proposito, il seguente esempio: imposta dovuta per lintero anno è pari a lire 10.000; in sede di acconto bisognerebbe versare lire 4.000 (90 % di 5.000 = 4.500 che diventano 4.000 per effetto dellarrotondamento); il versamento dellacconto non deve essere effettuato; in sede di saldo bisognerà versare lire 10.000 (imposta dovuta per lintero anno meno lacconto che è pari a zero). Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla "ricevuta di versamento" che sul "certificato di accreditamento" (si ricorda che nella presente circolare viene riprodotta solo la parte del modulo dedicata al "certificato di accreditamento") attenendosi alle "modalità di compilazione" riportate sul retro del modulo. In particolare si richiama lattenzione sui seguenti punti: il "comune di ubicazione degli immobili" non può che essere uno soltanto; gli importi da indicare come riferiti a: "terreni agricoli" "aree fabbricabili" "abitazione principale" "altri fabbricati" rappresentano una suddivisione dellimporto complessivamente versato. Pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro categorie di immobili deve corrispondere allimporto che il contribuente ha complessivamente versato; è possibile un piccolo scostamento (intorno alle 500 lire) dovuto al fatto che i singoli importi sono indicati senza arrotondamenti mentre limporto complessivamente versato è arrotondato alle mille lire; i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui il versamento eseguito si riferisca ad una soltanto delle quattro categorie di immobili sovraenunciate.
Così, ad esempio, se sono versate 430.000 lire e siffatto importo riguarda solo labitazione principale, lo stesso importo, non arrotondato, deve ugualmente essere indicato nelle caselline corrispondenti alla voce "abitazione principale"; ovviamente, in tal caso, le caselline relative alle altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco; il "numero dei fabbricati" deve riferirsi alle unità immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa labitazione principale, che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale.
Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile unautonoma rendita catastale; limporto riferito allabitazione principale, da indicare nelle apposite caselline, è quello effettivamente versato per tale abitazione e, quindi, al netto della detrazione così come è stata calcolata dal contribuente; limporto da indicare come "detrazione per labitazione principale" nelle apposite caselline è quello che il contribuente si è calcolato per quantificare limposta da lui versata per labitazione principale.
Lammontare della detrazione non va indicato se non è versato alcun importo per labitazione principale (ad esempio nel caso in cui lammontare della detrazione è uguale od eccede limposta lorda gravante sullabitazione medesima); se il versamento è effettuato in unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselle, quella per lacconto e quella per il saldo.
Si ricorda che in caso di maggiori versamenti effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere alla compensazione con le somme da versare per lanno 1996; lICI o la maggiore ICI indebitamente versata potrà essere recuperata mediante apposita domanda di rimborso. La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
Allegati
(omissis)